Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 11661

Cassazione, sentenza n. 11661 del 3/05/2019

Sentenza n. 11661 del 03/05/2019

La cessionaria di un ramo d’azienda contestava una cartella ICI relativa a violazioni della conferente, deducendo difetto di motivazione, inapplicabilità della responsabilità tributaria al conferimento e mancata preventiva escussione. La Corte ritiene sufficiente l’indicazione sintetica e univoca degli elementi della pretesa e qualifica l’estensione della disciplina al conferimento come precisazione, non innovazione: la responsabilità solidale dipendente tutela i crediti derivanti dalle violazioni del trasferente, nei limiti soggettivi, quantitativi e temporali previsti. Poiché la debitrice principale era cessata e l’escussione risultava impraticabile, il ricorso è rigettato e la contribuente condannata alle spese.

  • Tributi locali
  • Riscossione
  • Operazioni straordinarie
  • Imprese
  • Contenzioso
N. 11643

Cassazione, ordinanza n. 11643 del 3/05/2019

Tributi indiretti - ICI - Valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili - Delibera di determinazione per zone omogenee - Valori minimi imponibili - Potere del Comune di accertamento di maggior valore - Legittimità.

Il contribuente aveva versato l’ICI sulle aree fabbricabili secondo i valori stabiliti dal Comune, mentre l’ente aveva successivamente accertato un maggior valore sulla base di atti notarili relativi a immobili della stessa zona. La Cassazione ha precisato che le delibere comunali sui valori venali, pur limitando ordinariamente l’accertamento quando il valore dichiarato non è inferiore, costituiscono presunzioni non imperative e possono essere superate da elementi specifici di segno contrario. Accolto il primo motivo del Comune e assorbito il secondo, la sentenza regionale è stata cassata con rinvio.

  • Tributi locali
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 11660

Cassazione, sentenza n. 11660 del 3/05/2019

Sentenza n. 11660 del 03/05/2019

La contribuente contestava il passaggio dalla categoria catastale proposta mediante DOCFA a una categoria superiore, sostenendo che l’avviso fosse insufficientemente motivato e che non fossero state considerate le condizioni fatiscenti del fabbricato. La Corte afferma che, quando l’Ufficio diverge sugli elementi fattuali dichiarati, la motivazione deve indicare specificamente le differenze; nella specie, le comparazioni con unità analoghe, la zona di pregio e le caratteristiche dell’appartamento soddisfacevano tale requisito. La censura sulle condizioni dell’immobile era generica e mirava a rinnovare valutazioni di fatto: il ricorso è pertanto rigettato.

N. 11641

Cassazione, ordinanza n. 11641 del 3/05/2019

IVA -Rivalsa e detrazione d'imposta - Importazione di merce di provenienza extracomunitaria - Utilizzo di deposito fiscale virtuale - Pagamento dell'IVA all'estrazione della merce - Contestazione per utilizzo del meccanismo di "reverse charge" mediante emissione di autofattura - Legittimità.

L’Amministrazione doganale contestava l’utilizzo virtuale di un deposito IVA per merci extracomunitarie e pretendeva nuovamente l’imposta assolta dall’importatrice mediante autofatturazione e inversione contabile. La Cassazione ha escluso la duplicazione del tributo: l’omessa introduzione fisica nel deposito configura una violazione formale quando l’IVA sia stata assolta, pur tardivamente, con reverse charge, restando possibile una sanzione proporzionata per il ritardo. Ha tuttavia rilevato il contrasto tra motivazione e dispositivo sulle autofatture anteriori alle importazioni, cassando con rinvio limitatamente alla loro individuazione, natura fraudolenta e relative sanzioni.

  • IVA
  • Reverse Charge
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 11659

Cassazione, sentenza n. 11659 del 3/05/2019

Sentenza n. 11659 del 03/05/2019

La società contribuente ha comunicato alla Cassazione di avere definito la lite, documentando il pagamento di quanto dovuto per il relativo perfezionamento. Preso atto di tale circostanza, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e, conseguentemente, ha disposto l’estinzione del giudizio. Le spese maturate nell’intero processo sono state compensate tra le parti.

  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Pace Fiscale
N. 11638

Cassazione, sentenza n. 11638 del 3/05/2019

Sentenza n. 11638 del 03/05/2019

Un ex dipendente aveva impugnato il silenzio-rifiuto sul rimborso della maggiore IRPEF trattenuta al momento della liquidazione della propria posizione previdenziale, sostenendo l’applicabilità dell’aliquota del 12,50% anziché di quella utilizzata dal sostituto d’imposta. Dopo un precedente rinvio e il nuovo rigetto della domanda, il contribuente aveva proposto sei motivi in Cassazione. Poiché le parti hanno poi definito la controversia concordando il rimborso e rinunciando rispettivamente al ricorso e al controricorso, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese.

  • IRPEF
  • Lavoro e previdenza
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 11658

Cassazione, sentenza n. 11658 del 3/05/2019

Sentenza n. 11658 del 03/05/2019

L’Agenzia delle Entrate ha riferito alla Cassazione che la controversia era stata definita, poiché il contribuente aveva versato quanto necessario al perfezionamento della definizione. La Corte, senza esaminare ulteriormente la pretesa tributaria sottostante, ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha disposto l’estinzione del giudizio. Le spese relative all’intero processo sono state compensate tra le parti.

N. 11637

Cassazione, sentenza n. 11637 del 3/05/2019

Sentenza n. 11637 del 03/05/2019

La causa riguardava il rimborso dell’IRPEF applicata alla liquidazione in capitale di una posizione di previdenza integrativa aziendale maturata da un iscritto anteriore al 28 aprile 1993. La Cassazione ha ribadito che l’aliquota del 12,50% si applica, per gli importi maturati sino al 31 dicembre 2000, soltanto al rendimento derivante dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, non alle somme determinate mediante riserve matematiche o calcoli attuariali; il resto segue la tassazione separata. Poiché il giudice di rinvio non aveva accertato natura ed entità del rendimento, la Corte ha cassato nuovamente con rinvio.

  • IRPEF
  • Lavoro e previdenza
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 11657

Cassazione, sentenza n. 11657 del 3/05/2019

Sentenza n. 11657 del 03/05/2019

La contribuente chiedeva la revocazione della precedente decisione di legittimità relativa a una cartella IVA, deducendo che l’avviso della camera di consiglio non era stato notificato al difensore e che la lite era stata definita. La Corte ha accertato il mancato perfezionamento della notifica, non rilevato nella decisione originaria, qualificandolo come errore revocatorio e revocando la sentenza. Nel giudizio rescissorio ha dichiarato estinta la causa per intervenuta definizione, compensando le spese pregresse e ponendo quelle della revocazione a carico dell’Agenzia delle Entrate.

N. 11636

Cassazione, sentenza n. 11636 del 3/05/2019

Sentenza n. 11636 del 03/05/2019

Una società contestava l’accertamento di maggiori ricavi e imposte, sostenendo l’inapplicabilità degli studi di settore e l’erronea individuazione dello studio pertinente alle diverse attività esercitate. La Cassazione ha rilevato che la decisione regionale non si fondava sul solo scostamento, ma anche su perdite reiterate, incremento di beni e costo del lavoro, acquisti superiori ai ricavi, aumento delle rimanenze, ricarico incoerente e gestione antieconomica; erano stati inoltre distinti i flussi in base ai regimi IVA. Poiché la censura sollecitava una nuova valutazione dei fatti senza specifici errori di diritto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

N. 11656

Cassazione, sentenza n. 11656 del 3/05/2019

Sentenza n. 11656 del 03/05/2019

I contribuenti avevano impugnato gli atti di rettifica, accertamento e liquidazione riferiti a una transazione novativa con un Comune e alla successiva compravendita dello stesso immobile; i giudici di merito avevano qualificato la transazione come traslativa e rideterminato il valore imponibile. Durante il giudizio di cassazione è intervenuta la definizione agevolata della controversia prevista dal D.L. n. 50 del 2017. La Corte ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il processo, compensando le spese anticipate dalle parti.

  • Imposta di registro
  • Immobili
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Pace Fiscale
N. 11635

Cassazione, sentenza n. 11635 del 3/05/2019

Sentenza n. 11635 del 03/05/2019

La contribuente chiedeva il rimborso delle imposte sulla plusvalenza dichiarata per la cessione di un ramo d’azienda, successivamente risolta perché l’acquirente aveva pagato soltanto parte del prezzo. La Cassazione ha affermato che, secondo il principio di competenza, la plusvalenza si realizza alla conclusione del contratto di cessione: il mancato incasso, la rateizzazione o le successive vicende estintive dell’obbligazione non ne spostano la rilevanza fiscale e non violano la capacità contributiva. Ritenuta adeguata anche la motivazione della decisione regionale, la Corte ha rigettato integralmente il ricorso.

N. 11655

Cassazione, sentenza n. 11655 del 3/05/2019

Sentenza n. 11655 del 03/05/2019

La controversia riguardava un credito IVA disconosciuto perché non indicato nella dichiarazione annuale, benché la contribuente sostenesse che emergesse dalle dichiarazioni periodiche e dalla documentazione contabile; CTP e CTR avevano accolto la sua posizione. La Cassazione ha ribadito che, anche in caso di omessa dichiarazione annuale, i requisiti sostanziali del credito possono essere provati con fatture o altra documentazione contabile, e ha ritenuto corretta la verifica compiuta dalla CTR. Ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia, respinto la censura incidentale sulla notifica dell’appello e dichiarato assorbita l’ulteriore doglianza.

  • IVA
  • Dichiarazione IVA
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 11634

Cassazione, sentenza n. 11634 del 3/05/2019

Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Accordo transattivo - Risoluzione del rapporto di lavoro - Tassazione somme percepite da contribuente - Assoggettabilità ad Irpef ex art. 21 D.p.r. n. 917/86 - Esclusione.

La controversia riguardava l’aliquota applicabile, in regime di tassazione separata, alla somma percepita in forza di una transazione conclusa per definire la lite sulla cessazione del rapporto di lavoro. Contrariamente ai giudici di merito, la Cassazione ha ricondotto l’importo alle «altre indennità e somme» dipendenti dalla cessazione, soggette all’art. 19 TUIR e all’aliquota media del quinquennio precedente, non all’art. 21. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza è stata cassata e il ricorso introduttivo del contribuente rigettato nel merito.

  • IRPEF
  • Lavoro e previdenza
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 11654

Cassazione, sentenza n. 11654 del 3/05/2019

Sentenza n. 11654 del 03/05/2019

I ricorrenti contestavano l’indeterminatezza del destinatario dell’avviso di accertamento e la convocazione per il contraddittorio sugli studi di settore, asseritamente fissata in giorno festivo. La Cassazione ha dichiarato inammissibile la prima censura perché priva dell’indicazione delle norme violate e di specifiche argomentazioni, rilevando comunque che la costituzione in giudizio aveva sanato ogni vizio di notifica. Ha reputato inammissibile anche la seconda: il sabato non è festivo, la contribuente non si era presentata e le interlocuzioni sull’eventuale rinvio attenevano al fatto; disposto inoltre il raddoppio del contributo unificato.

N. 11633

Cassazione, sentenza n. 11633 del 3/05/2019

Sentenza n. 11633 del 03/05/2019

Un accertamento analitico-induttivo aveva ricostruito maggiori ricavi nella commercializzazione di olio sulla base del confronto tra giacenze fisiche e contabili, acquisti, vendite, incassi, costo medio e percentuale di ricarico; i giudici di merito avevano ridotto i ricavi non contabilizzati applicando la media ponderata. La Cassazione ha escluso che la rettifica poggiasse soltanto sul ricarico e ha ritenuto che le censure mirassero a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Il ricorso del contribuente è stato quindi dichiarato inammissibile.

N. 11407

Cassazione, sentenza n. 11407 del 30/04/2019

Sentenza n. 11407 del 30/04/2019

Una società produttrice di vernici contestava accertamenti TIA, deducendo fra l’altro la carenza di poteri del gestore e del suo direttore, l’omesso preavviso del sopralluogo e l’indebita applicazione dell’IVA. La Cassazione ha confermato i poteri accertativi del gestore e ha qualificato il mancato preavviso come mera irregolarità, poiché l’accesso era stato consentito; ha però ribadito la natura tributaria della TIA e la sua esclusione dall’IVA. Accolto soltanto tale motivo, ha cassato la sentenza e deciso nel merito eliminando l’IVA dagli accertamenti, con compensazione delle spese.

  • Tributi locali
  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 11406

Cassazione, sentenza n. 11406 del 30/04/2019

Sentenza n. 11406 del 30/04/2019

Il gestore del servizio rifiuti impugnava la decisione che, per le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili, aveva escluso la componente variabile della TIA e negato l’applicazione dell’IVA. La Cassazione ha distinto tali rifiuti da quelli assimilati avviati al recupero: per i primi opera l’esclusione relativa alle superfici interessate, mentre per i secondi spetta una riduzione proporzionale; ha inoltre ritenuto illegittima l’assimilazione regolamentare svincolata dalla quantità. Confermata anche la natura tributaria e non imponibile ai fini IVA della TIA, la Corte ha rigettato integralmente il ricorso.

  • Tributi locali
  • IVA
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 11402

Cassazione, sentenza n. 11402 del 30/04/2019

Sentenza n. 11402 del 30/04/2019

Era controversa l’applicazione dell’imposta sulle donazioni al trasferimento gratuito di un immobile dal mandante al mandatario senza rappresentanza, contestuale al mandato di vendita; la CTR aveva ravvisato un immediato arricchimento del mandatario. La Cassazione ha invece qualificato l’intestazione come formale, interinale e strumentale: il mandatario deve trasferire il bene al terzo e restituire il prezzo, oppure retrocederlo se il mandato resta ineseguito, sicché manca un effettivo trapasso di ricchezza. Accolto il ricorso, la sentenza è stata cassata e il ricorso originario accolto nel merito, con spese compensate.

  • Imposte indirette
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 11401

Cassazione, sentenza n. 11401 del 30/04/2019

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - REGISTRAZIONE DEGLI ATTI Imposta sulle donazioni - Mandato senza rappresentanza per la vendita dell'immobile - Trasferimento del bene al mandatario - Imponibilità - Esclusione - Fondamento.

L’avviso assoggettava all’imposta sulle donazioni il trasferimento gratuito dell’immobile al mandatario senza rappresentanza incaricato di venderlo; la CTR, riformando il primo grado, aveva ritenuto configurabile un arricchimento immediato. La Corte ha escluso l’imponibilità perché l’attribuzione, collegata al mandato, non incrementa definitivamente il patrimonio del mandatario, obbligato a vendere il bene e riversarne il prezzo oppure, se l’incarico non è eseguibile, a retrocederlo. Il ricorso è stato accolto, la decisione impugnata cassata e la domanda introduttiva accolta nel merito, con compensazione integrale delle spese.

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