Cassazione, sentenza n. 11636 del 03/05/2019
Sentenza n. 11636 del 03/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11636
- Data
- 03/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società contestava l’accertamento di maggiori ricavi e imposte, sostenendo l’inapplicabilità degli studi di settore e l’erronea individuazione dello studio pertinente alle diverse attività esercitate. La Cassazione ha rilevato che la decisione regionale non si fondava sul solo scostamento, ma anche su perdite reiterate, incremento di beni e costo del lavoro, acquisti superiori ai ricavi, aumento delle rimanenze, ricarico incoerente e gestione antieconomica; erano stati inoltre distinti i flussi in base ai regimi IVA. Poiché la censura sollecitava una nuova valutazione dei fatti senza specifici errori di diritto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
che:
Alla società ricorrente B. S.r.l., esercente l'attività di commercio al dettaglio di alimenti per neonati, di articoli per l'infanzia (carrozzine, lettini, giocattoli) e di abbigliamento per neonati, in data 25/11/2010, era notificato per l'anno di imposta 2005, l'avviso di accertamento n. (OMISSIS). Tale atto impositivo era stato preceduto dall'invito a comparire per l'esecuzione di un controllo dei ricavi in base alle risultanze dello studio di settore e la società contribuente si era presentata in data 21/6/2010 per l'instaurazione del contraddittorio ed in quella sede depositava memoria, spiegando che lo studio di settore inviato con la dichiarazione dei redditi ed utilizzato dall'Ufficio per l'accertamento (studio TMO5U) non corrispondeva all'attività effettivamente esercitata, allegando quindi altro studio di settore (TM01U) meglio rispondente, ma non perfettamente, alla propria attività, in quanto alcune attività esercitate rientravano in altro ulteriore studio di settore (TMO8U). L'Agenzia delle Entrate riscontrava una grave discrasia fra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dallo studio di settore ed ulteriori gravi anomalie. La società contribuente forniva varie giustificazioni in conseguenza delle quali l'Ufficio formulava una nuova proposta di accertamento, proposta che non era accettata dalla contribuente. L'Agenzia delle Entrate di Avellino emetteva quindi l'avviso di accertamento notificato alla società contribuente sulla base degli accertati maggiori ricavi da attività riconducibile a più studi di settore: in particolare l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2005, accertava maggiori ricavi pari ad Euro 127.593,00 e maggiori imposte, per IRES, pari ad Euro 34.753,00, per IRAP, pari ad Euro 5.423,00 e per IVA pari ad Euro 20.395,00.
La società contribuente proponeva ricorso alla CTP di Avellino adducendo l'impossibilità di utilizzare gli studi di settore per l'anno 2005, avendo iniziato la propria attività solo il 28 ottobre 2004 e sostenendo che l'attività svolta era solo in minima parte (2%) riconducibile a quella individuata dall'Agenzia, mentre più corretto sarebbe stato ricondurre l'attività svolta allo studio di settore TMO8U ed anche (39%) allo studio TM01U e non allo studio TMO5U. La CTP di Avellino con sentenza 815/4/19, depositata il 7 dicembre 2011, accoglieva in parte il ricorso della società contribuente, ritenendo più coerente alla consistenza delle attività aziendali il riferimento allo studio di settore TMO1U, indicato dalla stessa ricorrente e determinando i maggiori ricavi, per l'anno 2005, in una somma pari a Euro 80.000,00.
Avverso tale sentenza proponevano appello alla CTR della Campania sezione staccata di Salerno, sia la società contribuente sia l'Agenzia delle Entrate.
La CTR adita, riuniti i due appelli, con sentenza 4075, depositata il 29/4/2014, rigettava l'appello della parte contribuente ed accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate, evidenziando che l'accertamento mediante studi di settore, effettuato sulla base dei dati forniti dalla stessa contribuente, aveva consentito di riscontare gravi incongruenze tra i ricavi/compensi dichiarati dalla contribuente rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore e che la parte contribuente non aveva fornito elementi idonei a contrastare le accertate incongruenze.
Contro tale sentenza la B. s.r.l. propone ricorso per cassazione deducendo un unico motivo.
L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
che:
Con l'unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, comma 3, della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 8, nonchè del D.M. Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate 24 dicembre 1999, art. 1, commi 1 e 3, dal D.M. Economia e Finanze 25 marzo 2002, art. 1, comma 4 e art. 2.
Il motivo come prospettato è inammissibile.
Infatti, ad avviso della contribuente, in base alla disciplina pro tempore vigente per l'anno d'imposta 2005, la società poteva essere soggetta ad accertamento unicamente con i metodi ordinari, mentre l'accertamento basato direttamente sulle risultanze degli studi di settore è stato effettuato in violazione di legge; sostiene la società ricorrente che "l'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Avellino – è basato esclusivamente sulle risultanze degli studi di settore, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54" (testuale a fg. 9 del ricorso).
Con tale motivo, così formulato, viene prospettato un vizio della sentenza che non corrisponde in alcun modo al contenuto della decisione impugnata.
Infatti la CTR, uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (ex aliis Cass. S.U. 26635/2009, Cass. 12558/2010, Cass. 2428/2012, Cass. 23070/2012), ha evidenziato come " l'accertamento sia stato condotto sulla scorta di un insieme di dati e considerazioni ulteriori rispetto al mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore, adeguati a rendere ragione dell'adozione del provvedimento in esame" (fg.6 sentenza impugnata). Nella sentenza inoltre si richiamano direttamente ben sette elementi che sono stati riscontrati dall'Agenzia delle Entrate e che corroborano gli esiti dello studio di settore: 1) assenza di redditi imponibili IRES per effetto di consistenti perdite fiscali dal 2004 al 2007; 2) incremento nello stesso periodo di beni strumentali e delle spese da lavoro dipendente; 3) costi di acquisto delle merci dell'anno 2005 superiori ai ricavi per vendite; 4)sensibile aumento nell'anno 2005 delle rimanenze di magazzino; 5) incoerenza del ricarico (15%) rapportato al ricarico medio di aziende similari (dal 29 al 102%); 6) esperienza nel settore del socio unico della società;7) perdurante condotta antieconomica dal 2005 al 2007 e successivamente riscontrata anche per il 2008.
Come è dato constatare, nella sentenza impugnata la CTR ha attentamente valutato tutti gli elementi posti a fondamento dell'atto impositivo, consistenti, va ribadito, non solo negli studi di settore ma in tutta una serie di ulteriori elementi non adeguatamente contrastati dalla società contribuente. Inoltre la CTR, di fronte all'eccezione relativa alla presenza di una parte di attività riconducibile a studi di settore diversi, ha ritenuto "corretto e rigoroso l'operato dell'Agenzia delle Entrate (…) che ha con precisione ricavato i diversi flussi di attività deducendoli dal differente regime di IVA applicato, giungendo a conclusioni accertative puntuali" ed ha considerato, con idonea e congrua motivazione, legittimamente adottato l'atto impositivo.
Conclusivamente, in assenza di specifiche censure di diritto, il motivo di ricorso si risolve in una richiesta di riesame della valutazione di fatto operata dal giudice di merito, valutazione inammissibile in questa sede.
Il ricorso per le considerazioni svolte, deve essere dichiarato inammissibile.
Attesa la soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
Sussistono i requisiti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

