Cassazione, sentenza n. 11635 del 03/05/2019
Sentenza n. 11635 del 03/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11635
- Data
- 03/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente chiedeva il rimborso delle imposte sulla plusvalenza dichiarata per la cessione di un ramo d’azienda, successivamente risolta perché l’acquirente aveva pagato soltanto parte del prezzo. La Cassazione ha affermato che, secondo il principio di competenza, la plusvalenza si realizza alla conclusione del contratto di cessione: il mancato incasso, la rateizzazione o le successive vicende estintive dell’obbligazione non ne spostano la rilevanza fiscale e non violano la capacità contributiva. Ritenuta adeguata anche la motivazione della decisione regionale, la Corte ha rigettato integralmente il ricorso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
che:
La contribuente, in data 29/5/2006 procedeva alla stipula di un preliminare di cessione di ramo d'azienda per un importo complessivo di Euro 200.000,00; al preliminare faceva seguito rogito di vendita, registrato in Grosseto il 5/7/2006.
Con il Modello Unico 2007, per l'anno d'imposta 2006, la venditrice dichiarava la plusvalenza della cessione e versava due delle 4 rate d'imposte dovute per la plusvalenza, per un importo di Euro 14.221,94.
L'acquirente peraltro corrispondeva alla ricorrente venditrice solo parte del prezzo pattuito, pari ad Euro 46.666,65 e quindi la contribuente, nell'anno 2008, formalizzava la risoluzione del contratto e tornava in possesso del ramo d'azienda ceduto, procedendo anche alla volturazione a suo nome delle relative licenze. A fronte del mancato incasso di gran parte della plusvalenza patrimoniale dichiarata, la contribuente, in data 19/1/2010, presentava all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso per le imposte ritenute indebitamente versate; decorsi novanta giorni senza ricevere comunicazione alcuna al riguardo, presentava ricorso alla CTP di Grosseto avverso tale silenzio- rifiuto, sostenendo la legittimità della richiesta di rimborso per l'intervenuta risoluzione del contratto di cessione per inadempimento dell'acquirente; l'Ufficio si costituiva ritualmente.
Successivamente, per il mancato versamento delle rimanenti due rate d'imposta, dovute l'anno 2006, l'Ufficio ne richiedeva il versamento mediante ruolo, in aggiunta ad altri tributi per il mancato versamento e la contribuente si opponeva anche a tale cartella impugnandola con separato ricorso alla CTP di Grosseto, adducendo le medesime motivazioni del primo ricorso; anche l'Ufficio si costituiva ritualmente. Con sentenza 215/01/11 depositata il giorno 11/8/2011, L'adita CTP, riuniti i ricorsi presentati per connessione soggettiva ed oggettiva, li accoglieva, ritenendo che la contribuente avesse fornito la prova del mancato conseguimento della plusvalenza e quindi nulla fosse da lei dovuto.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva appello chiedendo l'annullamento della sentenza e rilevando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 86-109 (TUIR), violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 101, comma 4, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. La contribuente non produceva memorie. La CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio rilevando in via preliminare che la CTP aveva annullato totalmente una cartella di pagamento che imponeva il pagamento, oltre alle due rate della plusvalenza non versate, anche altre pretese erariali (sanzioni per tardivo versamento, addizionali, contributi previdenziali, versamenti IVA) che non erano in contestazione. La CTR inoltre riteneva che la plusvalenza fiscalmente rilevante, collegata alla cessione d'azienda, si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno alcun rilievo le successive vicende relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, quali l'omessa percezione del corrispettivo pattuito o l'estinzione dell'obbligazione per effetto di accordi successivi tra le parti.
Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi.
L'Agenzia delle Entrate non propone controricorso e si costituisce al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa.
Motivi della decisione
che:
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86 e art. 109, comma 2, lett. a), TUIR, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di un'azienda sono assoggettate a tassazione solo nel momento in cui sono incassate dal contribuente.
Con il secondo motivo, sempre in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente censura la sentenza della CTR per violazione dell'art. 53 Cost. in quanto, ai fini della assoggettabilità a tassazione della plusvalenza, il maggior corrispettivo pattuito debba essere effettivamente incassato: in caso contrario verrebbero sottoposti ad imposizione valori che non corrispondono all'effettiva capacità contributiva del contribuente.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR avrebbe ignorato la circostanza, decisiva per il giudizio, che se non fosse stata dichiarata la plusvalenza per la cessione del ramo d'azienda il reddito d'impresa avrebbe comportato una perdita.
I primi due motivi, dedotti a sostegno del ricorso e che sono fra loro connessi, sono infondati.
Giova richiamare che i componenti del reddito d'impresa sono imputati temporalmente ad un dato periodo d'imposta, in base al principio di competenza economica, del resto richiamato anche dall'art. 2423 bis c.c. in base al quale, nella redazione del bilancio "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento".
Secondo tale principio, assume rilievo il momento in cui si verifica il fatto economico-gestionale da cui deriva il componente reddituale e le norme, di cui viene prospettata dal ricorrente la violazione o la falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, costituiscono diretta espressione del principio indicato, in quanto il TUIR, art. 86, comma 1, lett. a), statuisce che "Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nell'art. 85, comma 1, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso", mentre il TUIR, art. 109, comma 2, lett. a), precisa: "Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende".
Al principio esposto, in nulla lesivo del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost., si è uniformata la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte ritenendo che la "La plusvalenza fiscalmente rilevante, collegata alla cessione di un'azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcuno le vicende relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, quali l'omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione o l'estinzione dell'obbligazione per effetto di una transazione di carattere novativo, successivamente intervenuta" (così Cass., 23 febbraio 2011, n. 4365; anche Cass. n. 25327/2010, e di recente, Cass. n. 9445/14, Cass. n. 14848/2018 e Cass. n. 16376/18).
A questo indirizzo giurisprudenziale prevalente e consolidato questa Corte ritiene di dover aderire e di dar continuità, essendo, invece, rimaste del tutto isolate Cass. n. 5876/2014 e Cass. 8309/2014, le due sentenze citate dal ricorrente.
Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso concernente l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Tale vizio non consiste nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito e la deduzione di tale vizio conferisce ai giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui, in via esclusiva, spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (in proposito si veda, ex plurimis, Cass. n. 4342/2006, Cass. n. 8718/2005, Cass. n. 2910/2013, Cass. n. 17233/2013, Cass. n. 951/2018, Cass. n. 18937/2018).
Nel caso di specie la sentenza impugnata contiene una motivazione che, oltre ad aderire integralmente all'indirizzo giurisprudenziale prevalente di questa Corte, giunge alla conclusione attraverso un esaustivo procedimento logico giuridico, senza presentare alcun vizio motivazionale.
Per la ritenuta infondatezza di tutti i motivi dedotti, il ricorso va rigettato.
Attesa la soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Sussistono i requisiti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2019
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