Cassazione, sentenza n. 11633 del 03/05/2019

Sentenza n. 11633 del 03/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
11633
Data
03/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un accertamento analitico-induttivo aveva ricostruito maggiori ricavi nella commercializzazione di olio sulla base del confronto tra giacenze fisiche e contabili, acquisti, vendite, incassi, costo medio e percentuale di ricarico; i giudici di merito avevano ridotto i ricavi non contabilizzati applicando la media ponderata. La Cassazione ha escluso che la rettifica poggiasse soltanto sul ricarico e ha ritenuto che le censure mirassero a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Il ricorso del contribuente è stato quindi dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

che:

A seguito di Pubblico Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di (OMISSIS), datato 17/3/2004, l'Agenzia delle Entrate Ufficio di (OMISSIS) – in data 18 ottobre 2007 notificava a F.A., esercente l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di olio d'oliva, avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale – ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 5, e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 25, comma 1, – accertava, per l'anno d'imposta 2003, un maggior reddito d'impresa, di Euro 224.153,00, rettificando in aumento ricavi, valore della produzione e volume d'affari e determinando di conseguenza maggiori imposte per Euro 92.805,00 ai fini IRPEF, ulteriori Euro 2.583,00 per Addizionali Regionali, Euro 430,00 per Addizionali Comunali, ulteriori Euro 9.465,00 per IRAP ed Euro 9.298,00 ai fini IVA, oltre interessi ed a sanzioni per Euro 127.268,95.

Avverso tale avviso il contribuente proponeva ricorso alla CTP di Bari, che, dopo il deposito da parte del F. di memorie difensive e di consulenza tecnica, con ordinanza del 29/12/2008, rimetteva la causa sul ruolo, invitando l'Ufficio convenuto a prendere posizione sulle deduzioni esposte nella consulenza di parte ed eventualmente a rideterminare le somme accertate con l'adozione del "meccanismo di calcolo indicato dal consulente di parte".

L'Agenzia delle Entrate, con nota depositata il 26/2/2009, ribadiva la fondatezza dell'accertamento; in via subordinata rideterminava il reddito accertato applicando una percentuale di ricarico calcolata però sulla media ponderata, come indicato nella consulenza di parte, e non più sulla media aritmetica.

Con sentenza del 16/4/2009, depositata il 17/4/2009, la CTP adita, in parziale accoglimento del ricorso determinava, per l'anno 2003, i maggiori ricavi non contabilizzati dalla ditta individuale F.A. in Euro 140.000,00, sulla cui base dovevano essere ricalcolate le somme dovute per le imposte indicate nell'avviso di accertamento. Avverso la sentenza della CTP di Bari F. proponeva appello, chiedendone l'annullamento e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di (OMISSIS) presentava controdeduzioni e ribadiva le proprie ragioni.

La CTR di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dal contribuente, confermando la sentenza di primo grado. Contro la sentenza della CTR di Bari F.A. propone ricorso per cassazione deducendo due motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

che:

Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in quanto la CTR avrebbe ritenuto la legittimità dell'avviso di accertamento, anche se basato esclusivamente sull'applicazione di una percentuale di ricarico, che, singolarmente considerata, non può rappresentare una presunzione dotata dei caratteri della gravità, precisione e concordanza.

Tale motivo è inammissibile.

Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la CTR non ha fondato l'accertamento analitico-induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), esclusivamente sulla percentuale di ricarico; la CTR nella sentenza impugnata ha invece considerato i molteplici dati esaminati dagli accertatori, dati che rendono immune da censure la ricostruzione dei maggiori ricavi effettuata e di cui si dà pienamente conto nella motivazione.

Infatti si legge testualmente in sentenza "gli accertatori hanno prima proceduto alle rilevazione delle giacenze fisiche dei prodotti, con esiti riconosciuti esatti dal contribuente, e successivamente alla rilevazione di tutti gli acquisti e vendite di olii pervenendo, dal semplice raffronto tra le giacenze fisiche dei prodotti e quelle risultanti dalla documentazione contabile, alla contestazione della omessa registrazione, per quanto concerne il 2003, di corrispettivi derivanti dalla cessione di q.li 806,65 di olio di oliva extraverginee vergine", quantitativo poi ridotto per effetto dell'applicazione della media ponderata a q.li 530,90.

Quanto poi all'ammontare dei corrispettivi non registrati, questo dato " è stato ottenuto dagli accertatori dividendo il totale degli incassi, scorporato della percentuale di ricarico del 26,73%, con il costo medio per quintale degli olii, pari ad Euro 219,97".

L'impugnata sentenza sottolinea soprattutto che " la ricostruzione degli accertatori è partita da dati certi (totale acquisti e vendite, totale incassi, costo medio acquisti, totale giacenze del prodotto) ai quali si è aggiunto solo la variabile costituita dalla percentuale media di ricarico, all'epoca calcolata aritmeticamente".

E' quindi evidente che, una volta ritenuto opportuno e giustificato l'utilizzo del diverso criterio della media ponderata della percentuale di ricarico, come prospettato dalla consulenza di parte prodotta dallo stesso ricorrente, questo criterio ha comportato una riduzione del quantitativo stimato delle giacenze contabili da q.li 882,71 a q.li 530,90 e la conseguente rideterminazione dei ricavi non contabilizzati da Euro 224.123,00 alla minor somma di Euro 140.000,00.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente denuncia che la percentuale di ricarico, oltre ad essere originariamente erronea perchè determinata con l'applicazione della media aritmetica, era soprattutto stimata solo su una parte delle vendite all'ingrosso effettuate dal ricorrente, rappresentative però solo del 20% delle vendite totali.

Anche tale motivo è inammissibile.

Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura infatti solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Tale vizio non consiste, invero, nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito e la deduzione di tale vizio conferisce ai giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui, in via esclusiva, spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (ex plurimis, Cass.7/3/2006,n. 4342, Cass. 8718/2005, Cass. 2910/2013, Cass. 17233/2013, Cass. n. 961/2015, Cass. 951/2018, Cass. n. 18937/2018).

Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 5.600 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2019

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