Cassazione, sentenza n. 11406 del 30/04/2019

Sentenza n. 11406 del 30/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
11406
Data
30/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il gestore del servizio rifiuti impugnava la decisione che, per le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili, aveva escluso la componente variabile della TIA e negato l’applicazione dell’IVA. La Cassazione ha distinto tali rifiuti da quelli assimilati avviati al recupero: per i primi opera l’esclusione relativa alle superfici interessate, mentre per i secondi spetta una riduzione proporzionale; ha inoltre ritenuto illegittima l’assimilazione regolamentare svincolata dalla quantità. Confermata anche la natura tributaria e non imponibile ai fini IVA della TIA, la Corte ha rigettato integralmente il ricorso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La soc. N. srl, esercente attività di produzione di vernici e solventi con relativo confezionamento presso i locali di (OMISSIS) loc. (OMISSIS) via (OMISSIS), proponeva ricorso nei confronti della S. spa (società di gestione del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti per conto del Comune di (OMISSIS)) avverso la cartella di pagamento, notificata da Equitalia Emilia Nord spa, n. (OMISSIS) relativa alla T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale) per l'anno di imposta 2010.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, rigettava il ricorso.

3. Sull'appello interposto dal contribuente, la Commissione Regionale Tributaria della Toscana, con sentenza del 4.11.2013, accoglieva l'appello rilevando: a) che risultava provato lo smaltimento da parte di N. srl dei rifiuti speciali non assimilabili e pertanto il ricorrente era tenuto alla corresponsione dell'onere fisso e non di quello variabile; c) che l'Iva era stata indebitamente applicata in ragione della natura tributaria della TIA come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sent. 238/2009.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione S. Servizi Ambientali spa affidandosi a tre motivi. N. srl non si è costituita.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per irriducibile contraddittorietà in cui sarebbe incorsa la motivazione della sentenza che, pur accogliendo l'interpretazione giurisprudenziale del complesso normativo di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 14, e del D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2, secondo la quale al contribuente che comprova l'avviamento al recupero di rifiuti speciali spetta il solo diritto alla riduzione della tariffa, è pervenuta alla erronea conclusione della esenzione del contribuente dalla corresponsione della parte variabile della tariffa nella sua totalità.

1.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 e art. 49 comma 14, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, per aver ritenuto che lo smaltimento in proprio o l'avvio al recupero di rifiuti da parte dell'operatore economico comportasse l'esonero integrale, e non la riduzione così come ritenuto nell'interpretazione giurisprudenziale, della tassazione.

1.2 Con il terzo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, L. n. 5 del 1999, art. 6, comma 13, e del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, con riferimento al mancato assoggettamento ad Iva della TIA in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto non viene censurata una carenza motivazionale, sotto il profilo dell'insanabile contraddittorietà facendo riferimento a profili fattuali ma viene dedotta il fraintendimento del complesso normativo relativo alla TIA e pertanto il motivo andava denunciato come violazione delle singole norme di legge.

2.1. Ad ogni buon conto la motivazione della sentenza non è incorsa nella contraddizione denunciata dal ricorrente.

2.2 La CTR, infatti, dopo aver passato in rassegna la normativa dei rifiuti urbani ed assimilabili (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 3 e 4), ha dato conto dell'orientamento di questa Corte (sent. 627/2012) che distingue l'ipotesi in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, regolamentata dal D.Lgs. del 1993, art. 62, comma 3, che prevede l'esclusione della tassa della sola parte della superficie in cui, per strutture e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilabili, dalla fattispecie dell'avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilati (e assimilabili) disciplinata dal D. Ronchi, art. 49, comma 14, e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2, che determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, citato art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto -in base a criteri di proporzionalità- rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero.

2.3 Nell'ulteriore sviluppo motivazionale il giudice d'appello, accertato che la società aveva prodotto ed avviato allo smaltimento nell'anno in esame rifiuti speciali non assimilabili ha, coerentemente con le considerazioni in diritto spese in premessa, escluso il contributo variabile per le superfici di riferimento in applicazione del D.Lgs. n. 1993, art. 62, comma 3.

3. Il secondo motivo non merita accoglimento.

3.1 Il citato D.Lgs. n. 22, art. 49, comma 3 e 14 – laddove stabilisce che " la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale", salva l'applicazione sulla stessa di un " coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" chiaramente presuppone i casi di assoggettamento a TIA dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della stessa in caso di produzione di rifiuti assimilati " smaltiti in proprio".

3.2 Con riferimento ai rifiuti speciali non assimilabili si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, nell'ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producono rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali.

3.3 I suesposti principi hanno trovato conferma in numerose pronunce di questa Corte (cfr. Cass. nr 627/2012 n. 5829 /2012; 3756 /2012 e, 9858/2016, 10469/2016 e 10548/2017).

3.4 La CTR, con accertamento in punto di fatto non sindacabile in questa sede dopo aver affermato che " la società appellante, che ne aveva l'onere, ha dimostrato di aver smaltito unicamente nell'anno in esame rifiuti speciali non assimilabili il cui costo è posto per legge a suo carico " e precisato che la prova è stata fornita "attraverso MUD prodotti peraltro non contestati dall'appellata S.", ha correttamente statuito che per le superfici dove si sono prodotti rifiuti speciali non assimilabili la contribuente non era tenuta a versare la parte variabile della TIA. 3.5 Sul punto la ricorrente si è limitata ad affermare che i rifiuti prodotti da N. non erano assimilabili per quantità posto che il Regolamento del Comune di (OMISSIS) approvato con Del. consiliare n. 28 del 13.4.2004 aveva previsto di stabilire l'assimilazione indipendentemente dalle qualità di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dal singolo utente.

3.6 Ritiene il Collegio che la norma regolamentare che prevede l'assimilazione dei rifiuti prescindendo dalla quantità prodotta si ponga in contrasto con la sovraordinata norma di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g, che ha attribuito all'ente la possibilità di assimilare, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, mediante approvazione del Regolamento Comunale nel rispetto di principi di qualità e quantità.

3.7 L'implicita disapplicazione da parte della CTR della norma regolamentare in quanto in contrasto con una disposizione normativa primaria trova specifico fondamento normativo nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, il quale prevede che "le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente".

4. E' infondato il terzo motivo.

4.2 Come questa Corte con innumerevoli pronunce (cfr tra le tante Cass. S.U. 14903/2010 e n. 25929/2011, Cass. 3293 7341 del 2012 8383/2013 4723/2015) ha avuto modo di chiarire, sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr 238/2009 (confermata dall'ordinanza nr 64/2010) la TIA ha natura tributaria e, quindi, non è soggetta ad Iva dal momento che l'Iva come come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un'imposta, sia pure "mirata" o "di scopo" cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso.

La CTR confermando l'esclusione dell'Iva ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi di diritto.

5 II ricorso va, dunque, rigettato.

6 Nulla è da statuire sulle spese di giudizio non essendosi N. srl costituita in giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2019

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