Cassazione, sentenza n. 11654 del 03/05/2019

Sentenza n. 11654 del 03/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
11654
Data
03/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

I ricorrenti contestavano l’indeterminatezza del destinatario dell’avviso di accertamento e la convocazione per il contraddittorio sugli studi di settore, asseritamente fissata in giorno festivo. La Cassazione ha dichiarato inammissibile la prima censura perché priva dell’indicazione delle norme violate e di specifiche argomentazioni, rilevando comunque che la costituzione in giudizio aveva sanato ogni vizio di notifica. Ha reputato inammissibile anche la seconda: il sabato non è festivo, la contribuente non si era presentata e le interlocuzioni sull’eventuale rinvio attenevano al fatto; disposto inoltre il raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto" in relazione al punto della sentenza in cui la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza del soggetto destinatario dell'avviso di accertamento.

Il motivo è inammissibile.

Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. (cass., sent. 828/2007; cass., ord. n. 635 del 15/01/2015). In questo caso i ricorrenti non hanno nè indicato in base a quale norma la mancata specificazione, nella ragione sociale, del tipo di società, implica amministrativamente incertezza del soggetto destinatario dell'atto, nè in base a quale argomentazione giuridica o giurisprudenza maggioritaria questa interpretazione prevarrebbe sul dato della correttezza del codice fiscale.

In ogni caso, la costituzione in giudizio della "Le mani in pasta" s.n.c. di D.P., P. & C. ha sanato ogni vizio della notifica.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", in relazione al punto della decisione impugnata riguardante la natura festiva del giorno fissato per la convocazione della società e dei soci per l'instaurazione del contraddittorio sui risultati dello studio di settore applicato.

Il motivo è inammissibile.

Ammesso che la convocazione sia avvenuta per un sabato, giorno non festivo, resterebbe il fatto che la contribuente non si è presentata all'invito dell'Ufficio. L'eventuale corrispondenza intervenuta fra l'Ufficio e la contribuente sulla data della convocazione e del suo eventuale rinvio è questione di fatto che non investe questo giudizio.

Il rigetto dell'impugnazione implica il versamento del doppio contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – quater.

Nulla per le spese, essendosi l'Agenzia delle Entrate costituita solo in vista della discussione orale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara sussistenti le ragioni per il pagamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2019

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