Cassazione, sentenza n. 11656 del 03/05/2019
Sentenza n. 11656 del 03/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11656
- Data
- 03/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I contribuenti avevano impugnato gli atti di rettifica, accertamento e liquidazione riferiti a una transazione novativa con un Comune e alla successiva compravendita dello stesso immobile; i giudici di merito avevano qualificato la transazione come traslativa e rideterminato il valore imponibile. Durante il giudizio di cassazione è intervenuta la definizione agevolata della controversia prevista dal D.L. n. 50 del 2017. La Corte ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il processo, compensando le spese anticipate dalle parti.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. F.R., G.P., G.R. e G.I. impugnavano l'avviso di rettifica e liquidazione avente ad oggetto la transazione novativa stipulata con il Comune di Acquappesa il 19 febbraio 1996 e l'avviso di accertamento e liquidazione avente ad oggetto la compravendita, stipulata il 23 aprile 1996, dello stesso immobile di cui alla predetta transazione. La commissione tributaria provinciale di Cosenza riteneva la transazione atto traslativo e, in relazione ad ambedue gli atti assoggettati a tassazione, rideterminava il valore complessivo dell'immobile sul quale calcolare le imposte in Lire 630.265.000. I contribuenti proponevano appello e la commissione tributaria regionale della Calabria lo rigettava.
2. Avverso la sentenza della CTR proponevano ricorso per cassazione i contribuenti affidato a tre motivi. L'agenzia delle entrate si costituiva in giudizio con controricorso.
3. I ricorrenti, con atto del 6 ottobre 2017, hanno presentato istanza sospensione, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
4. L'Avvocatura generale dello Stato, con memoria del 26 marzo 2019, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
5. La intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, comporta la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali che, a norma del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2019
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

