Cassazione, sentenza n. 11660 del 03/05/2019
Sentenza n. 11660 del 03/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11660
- Data
- 03/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente contestava il passaggio dalla categoria catastale proposta mediante DOCFA a una categoria superiore, sostenendo che l’avviso fosse insufficientemente motivato e che non fossero state considerate le condizioni fatiscenti del fabbricato. La Corte afferma che, quando l’Ufficio diverge sugli elementi fattuali dichiarati, la motivazione deve indicare specificamente le differenze; nella specie, le comparazioni con unità analoghe, la zona di pregio e le caratteristiche dell’appartamento soddisfacevano tale requisito. La censura sulle condizioni dell’immobile era generica e mirava a rinnovare valutazioni di fatto: il ricorso è pertanto rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.D. proponeva ricorso avanti alla CTP di Napoli avverso l'avviso di accertamento recante la rettifica del classamento di un immobile di sua proprietà dalla classe A2 (proposta a mezzo di procedura DOCFA in occasione del mutamento della destinazione d'uso del fabbricato da ufficio ad abitazione) alla classe A 1;
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso del contribuente ritenendo che l'avviso di accertamento contenesse una adeguata motivazione; la Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza nr 9477/2014 respingeva l'appello proposto dalla contribuente rilevando che l'ufficio del territorio avesse giustificato il proprio provvedimento riportando altre visure di comparazione con medesimo classamento che assumono un valore significativo se compiute tra valori omogenei e cioè fra unità immobiliari con analoghe caratteristiche.
A tali considerazioni il Giudice di appello aggiungeva che l'Ufficio aveva altresì valorizzato le caratteristiche dell'immobile ampio e dotato di doppio ingresso, salone doppio, cucina, 4 camere, due ripostigli e corridoio e la sua collocazione in una zona di pregio della città.
Avverso detta sentenza C.D. propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate, quale successore ex lege dell'Agenzia del territorio.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del disposto del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, del D.L. n. 70 del 1988, comma 11, convertito nella L. n. 154 del 1988 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ed il difetto di motivazione.
La contribuente, richiamati i principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte in materia di revisione del classamento catastale relativamente alla motivazione che deve contenere l'atto di revisione, sostiene che il provvedimento impugnato non presenterebbe i requisiti minimi motivazionali richiesti per un immobile già munito di rendita catastale.
Mancanza questa che ad avviso della ricorrente non potrebbe essere colmata in sede processuale.
Sotto altro profilo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta infatti che il giudice di appello avrebbe disatteso tutte le deduzioni ed i documenti prodotti dalla contribuente che aveva messo in luce la natura fatiscente del fabbricato risalente ai primi del 900 bisognevole di continui interventi manutentivi.
Il primo motivo è infondato.
Va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. 23 maggio 2018, n. 12777).
Ora nel caso in esame l'Ufficio del territorio ha fornito una adeguata giustificazione alla riclassificazione dallo stesso operata riportando visure di comparazioni relative ad unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe insistenti sulla stessa area aggiungendo inoltre che l'appartamento in questione collocato in una zona di pregio, presenta ampia metratura e le particolarità descritte nell'impugnata sentenza.
In tal modo l'agenzia del territorio ha spiegato le ragioni che l'avevano determinata a discostarsi dalla classificazione inizialmente proposta dalla proprietà consentendo alla contribuente di esercitare il diritto di difesa.
Con riguardo al secondo motivo va ricordato prospettato vizio di motivazione è carente in relazione a quanto prescritto dalla seconda parte dell'art. 366 bis c.p.c., a norma del quale è richiesta una esposizione chiara dei fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume viziata, oltre che delle ragioni della ritenuta insufficienza in ordine ai suddetti fatti, nonchè del carattere decisivo dei medesimi.
La esposizione del motivo risulta, infatti, estremamente generica, poichè manca l'individuazione di "fatti" controversi in senso tecnico, nonchè l'evidenziazione del carattere decisivo degli stessi, ossia della idoneità del vizio denunciato a determinare una diversa ricostruzione del fatto.
La nozione di punto decisivo della controversia, di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all'individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, asserisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa.
Va, infatti, ribadito che l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, prevede "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" non più "circa un punto decisivo della controversia prospettato parti o rilevabile d'ufficio", bensì circa un "fatto controverso e decisivo per il giudizio", sicchè i "fatti" in ordine ai quali assume rilievo il vizio di motivazione sono i "fatti principali", ossia i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso come individuati dall'art. 2697 c.c. (Cass. n. 21152 del 8/10/2014; Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2018, n. 33578).
Nella sentenza oggetto di impugnazione i giudici di appello hanno posto in rilievo che la riclassificazione da parte dell'Ufficio era il frutto di una comparazione con altre unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche ed insistenti sul medesimo territorio ed evidenziato che le caratteristiche del bene quale descritte dall'Ufficio non erano state contestate dalla contribuente la quale non aveva indicati elementi di deprezzamento dell'immobile.
A fronte dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, la ricorrente ha omesso di evidenziare elementi di fatto non esaminati dal giudice di merito che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione non potendosi ritenere tale il generico riferimento alle condizioni dell'immobile definito fatiscente e bisognevole di interventi di manutenzione. Neppure è ravvisabile, in relazione a tale parte della sentenza, insufficienza della motivazione, considerato che la C.T.R. ha ritenuto di congruità della motivazione in ordine agli elementi fattuali dichiarati dall'Ufficio che non può essere posto in discussione in questa sede mediante il richiamo a dati indicati dalla contribuente trattandosi di valutazioni che presuppongono accertamenti in fatto preclusi al giudice di legittimità.
Nè a sopperire le carenze sopra evidenziate può valere il mero riferimento alla relazione tecnica di parte neppure prodotta in questa fase e della quale non sono stati illustrati neppure i contenuti.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri del D.M. n. 37 del 2018.
P.Q.M.
– rigetta il ricorso;
– condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che si liquidano in complessivi Euro 500,00 oltre il rimborso forfettario ed al 15 A) per spese generali;
– dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione tributaria, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2019
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