Cassazione, sentenza n. 11657 del 03/05/2019

Sentenza n. 11657 del 03/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
11657
Data
03/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente chiedeva la revocazione della precedente decisione di legittimità relativa a una cartella IVA, deducendo che l’avviso della camera di consiglio non era stato notificato al difensore e che la lite era stata definita. La Corte ha accertato il mancato perfezionamento della notifica, non rilevato nella decisione originaria, qualificandolo come errore revocatorio e revocando la sentenza. Nel giudizio rescissorio ha dichiarato estinta la causa per intervenuta definizione, compensando le spese pregresse e ponendo quelle della revocazione a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. A. s.r.l. propone ricorso per revocazione della sentenza n. 1287 pronunciata da questa Corte in data 20.12.2012 e depositata il 18.1.2013.

Con la citata sentenza la Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 277 del 29.11.2010 con cui, pronunciando sull'appello averso la sentenza della CTP di Roma che aveva respinto il ricorso avverso cartella di pagamento per Iva 2003, era stato affermato che la parte aveva versato il 6% del minimo della sanzione anzichè il 6% dell'imposta evasa. Ha osservato questa Corte che i due motivi proposti erano inammissibili in quanto privi di idonea argomentazione e implicanti un riesame del fatto che era precluso nel giudizio di legittimità.

L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1. Il Procuratore Generale ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la ricorrente assume che il ricorso è stato deciso in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. il 20.12.2012 senza che fosse stata notificata al suo procuratore domiciliatario la fissazione della data della discussione.

2) Con il secondo motivo deduce che la Corte non ha considerato che era stata depositata l'istanza di definizione delle liti fiscali di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011. Tale circostanza non era stata comunicata alla Corte di cassazione dall'Ufficio tributario e la mancata notifica dell'avviso di fissazione della camera di consiglio ha impedito alla ricorrente di produrre la domanda stessa, cui avrebbe dovuto conseguire la sospensione del processo.

3) Osserva il Collegio che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui la revocazione della sentenza (o dell'ordinanza) di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore percettivo riguardante anche l'esame degli atti dello stesso giudizio di legittimità, sicchè è deducibile come causa di errore revocatorio l'omesso avviso di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio a tutte le parti costituite, quale fatto incontestabilmente mai avvenuto, ma non anche l'assunta nullità dello stesso, essendo in tal caso configurabile la denuncia di errore di diritto (Cass., Sez. U, n. 24170 del 30/12/2004; Cass. n. 602 del 12/01/2018; Cass. n. 24 del 04/01/2006).

Ed è stato altresì affermato che la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, a norma dell'art. 395 c.p.c., n. 4 (ex art. 391 bis c.p.c.) è consentita allorchè si tratti di sentenze rese su ricorsi basati su uno qualsiasi dei motivi indicati dall'art. 360 c.p.c., semprechè la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (Cass. n. 314 del 04/03/2000).

Nel caso che occupa emerge dal fascicolo d'ufficio, che la ricorrente ha prodotto in copia conforme, che la notifica dell'avviso della trattazione in camera di consiglio all'avv. M. B., difensore di A. s.r.l., non si era perfezionata e di tale fatto la Corte non si è avveduta, incorrendo così nel dedotto errore revocatorio. Ne consegue che la sentenza n. 1287 pronunciata da questa Corte in data 20.12.2012 e depositata il 18.1.2013 deve essere revocata.

4. Venendo ora al giudizio rescissorio, va dichiarata l'estinzione della causa per avere la contribuente definito il giudizio ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, a mezzo del versamento della somma di Euro 150,00 in data 28 novembre 2011, giusta la L. n. 289 del 2016, art. 16 e tenuto conto che la pretesa fiscale, a seguito di sgravio parziale della cartella, era stata ridotta ad importo inferiore ad Euro 2000,00.

5. La definizione della lite comporta la compensazione delle spese dei gradi di giudizio ad eccezione di quelle afferenti il giudizio di revocazione che, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell'agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, per l'effetto, revoca la sentenza n. 1287 del 28 marzo 2013; decidendo in sede rescissoria sul ricorso n. 9461/2013 proposto dalla contribuente dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità e condanna l'Agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali del giudizio di revocazione che liquida in Euro 750,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2019

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