Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Risoluzioni

1.663 documenti

N. 65

Risoluzione n. 65 del 10/07/2019

Articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 – Ulteriori chiarimenti relativi alla corretta emissione delle note di variazione

La risoluzione chiarisce le modalità di variazione dell’IVA per le operazioni di tax free shopping disciplinate dall’articolo 38-quater del decreto IVA. In caso di regolarizzazione in aumento, la nota deve transitare tramite OTELLO 2.0 ed essere emessa singolarmente per ciascuna fattura, senza documenti cumulativi; per le variazioni in diminuzione, invece, è sufficiente l’annotazione nel registro degli acquisti. Il contribuente deve comunque provare il collegamento tra cessione originaria, uscita dei beni dall’Unione e variazione registrata, anche mediante idonei documenti riepilogativi degli intermediari.

N. 64

Risoluzione n. 64 del 28/06/2019

Indici sintetici di affidabilità fiscale – Proroga dei versamenti

La risoluzione definisce l’ambito soggettivo della proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA con scadenza compresa tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019. Ne beneficiano i contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e dichiarano ricavi o compensi entro il relativo limite, indipendentemente dall’effettiva applicazione degli indici. La proroga comprende anche soggetti forfetari, contribuenti nel regime di vantaggio, chi determina forfetariamente il reddito e chi presenta altre cause di esclusione dagli ISA.

N. 63

Risoluzione n. 63 del 28/06/2019

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Trasformazione di una associazione riconosciuta in fondazione. Imposta di Registro e IRES

La risoluzione esamina il trattamento, ai fini dell’imposta di registro e dell’IRES, della trasformazione di un’associazione riconosciuta in fondazione, entrambe senza fini di lucro ma qualificate nell’istanza come enti commerciali. Nel presupposto, da verificare in concreto, che tale qualifica commerciale sussista prima e dopo l’operazione, l’atto di trasformazione è soggetto all’imposta di registro fissa di 200 euro. Alla medesima condizione trova applicazione anche la neutralità fiscale prevista dall’articolo 170 del TUIR, senza realizzo o distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni.

  • Operazioni straordinarie
  • Imposta di registro
  • IRES
N. 62

Risoluzione n. 62 del 26/06/2019

Deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

La risoluzione disciplina il rinnovo e la trasmissione delle deleghe agli intermediari per i servizi di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici. Le deleghe anteriori al 21 dicembre 2018 non consentono di aderire per conto del cliente al servizio di consultazione: occorre una nuova delega, preferibilmente trasmessa con le procedure massiva o puntuale, mentre la PEC resta utilizzabile nei casi indicati e con la documentazione prescritta. La nuova delega aggiorna soltanto i servizi specificati; sono inoltre richiamate le funzioni delegabili per accreditamento, censimento e gestione dei registratori telematici.

  • Fattura elettronica
  • Corrispettivi telematici
  • Adempimenti
N. 61

Risoluzione n. 61 del 26/06/2019

Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili di fonte estera – Art. 1, comma 1006, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 27, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

La risoluzione chiarisce l’applicazione del regime transitorio ai dividendi di fonte estera derivanti da partecipazioni qualificate, percepiti fuori dall’esercizio d’impresa e formati con utili prodotti entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Per le distribuzioni deliberate nel periodo transitorio, il previgente regime riguarda sia la quota imponibile sia le modalità d’imposizione. Quando gli utili sono riscossi tramite un sostituto o intermediario, quest’ultimo applica sul “netto frontiera” la ritenuta a titolo d’acconto prevista dal precedente articolo 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.

N. 60

Risoluzione n. 60 del 18/06/2019

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per la promozione del welfare di comunità - articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

La risoluzione istituisce il codice tributo per utilizzare in compensazione il credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni che finanziano progetti di welfare di comunità, pari al 65% delle erogazioni agevolabili. Il credito, comunicato dall’Agenzia sulla base dei dati trasmessi dall’ACRI, può essere impiegato esclusivamente mediante modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. Il codice “6902” va indicato nella sezione “Erario”, valorizzando come anno di riferimento quello della delibera d’impegno; lo stesso codice è utilizzato anche per l’eventuale riversamento.

N. 59

Risoluzione n. 59 del 13/06/2019

Modello F24 (sezione INPS) - soppressione causali contributo “EBFO” e “EBFW”

La risoluzione dà attuazione alla richiesta dell’INPS di eliminare due causali contributo utilizzate nella sezione INPS del modello F24. Sono soppresse “EBFO”, relativa a EBINFORMA – Ente Bilaterale Nazionale MPMI, e “EBFW”, riferita all’Ente Bilaterale Nazionale Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo EBINWELFARE, entrambe istituite con precedenti risoluzioni del 2017. La soppressione delle due causali ha effetto immediato e riguarda quindi la loro utilizzazione nell’ambito dei versamenti contributivi effettuati mediante il modello F24.

N. 58

Risoluzione n. 58 del 11/06/2019

Articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 – Chiarimenti relativi alla corretta emissione delle note di variazione

La risoluzione chiarisce gli adempimenti da eseguire tramite OTELLO 2.0 per le note di variazione relative alle cessioni tax free a viaggiatori non residenti o domiciliati nell’Unione europea. Poiché tali note rettificano fatture emesse elettronicamente, devono essere trasmesse attraverso OTELLO 2.0 sia quando riguardano imponibile e imposta sia quando interessano la sola IVA. Ogni variazione deve riferirsi in modo specifico alla singola fattura: non sono ammessi riferimenti cumulativi né strumenti alternativi al sistema, secondo il quadro tecnico e fiscale considerato.

N. 57

Risoluzione n. 57 del 7/06/2019

Trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera

La risoluzione definisce il trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera effettuate da una società che redige il bilancio secondo i principi nazionali, considerando acquisto e impiego della valuta, dividendi, cessione di titoli e valutazioni finali. Le differenze di cambio sulla liquidità concorrono al reddito nei momenti indicati, mentre il costo dei titoli è convertito al cambio applicabile all’acquisto. Per i titoli partecipativi, le differenze di cambio confluiscono nelle plusvalenze o minusvalenze da realizzo senza autonoma rilevazione; per obbligazioni e titoli assimilati, la conversione al cambio di chiusura non assume rilevanza fiscale.

  • Estero
  • IRES
  • Contabilità e Bilancio
  • Imprese
N. 56

Risoluzione n. 56 del 6/06/2019

Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – Art. 1, comma 1006, legge 27 dicembre 2017, n. 205 - p

La risoluzione chiarisce il regime applicabile agli utili da partecipazioni qualificate, percepiti da persone fisiche fuori dall’attività d’impresa e distribuiti in base a delibere adottate entro il 31 dicembre 2017. In coerenza con la finalità transitoria, anche tali distribuzioni conservano il previgente trattamento, con imponibilità parziale differenziata secondo il periodo di formazione degli utili. La società deve mantenere separata evidenza delle diverse riserve nel prospetto del capitale e delle riserve del quadro RS e indicare distintamente, nella certificazione, gli utili distribuiti per ciascun periodo di maturazione.

N. 55

Risoluzione n. 55 del 5/06/2019

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile, ai sensi dell’articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto, in alternativa al rimborso, ai datori di lavoro per gli emolumenti corrisposti ai lavoratori impegnati come volontari di protezione civile. Istituisce il codice tributo “6898”, utilizzabile dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento mediante modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro l’importo spettante. Il codice va esposto nella sezione “Erario”, indicando l’anno di riconoscimento del credito, ed è impiegato anche per la sua restituzione.

N. 54

Risoluzione n. 54 del 30/05/2019

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8

La risoluzione rende operativo il credito d’imposta spettante ai soggetti finanziatori per gli interessi e le spese di gestione relativi ai finanziamenti destinati al pagamento dei tributi sospesi o dovuti dai soggetti indicati nelle aree del sisma del Centro Italia. A tal fine istituisce il codice tributo “6895”, da utilizzare in compensazione nella sezione “Erario” del modello F24, indicando l’anno cui si riferiscono interessi e spese. Lo stesso codice serve per restituire gli importi connessi a finanziamenti revocati, anche parzialmente, o estinti anticipatamente.

N. 53

Risoluzione n. 53 del 29/05/2019

Titolari di funzioni di direzione e amministrazione di una fondazione - Monitoraggio fiscale e titolare effettivo - Art. 4 decreto legge 28 giugno 1990, n. 167

La risoluzione chiarisce il rapporto tra la nozione antiriciclaggio di titolare effettivo e gli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività estere appartenenti a una fondazione. Ai fini del quadro RW deve sussistere una relazione giuridica o di fatto con tali attività, mentre il mero potere dispositivo esercitato per conto dell’intestatario non determina un autonomo obbligo dichiarativo. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale della fondazione non devono quindi indicare nella propria dichiarazione le attività estere di proprietà dell’ente.

  • Antiriciclaggio
  • Dichiarazioni
  • Estero
  • Enti terzo settore
N. 52

Risoluzione n. 52 del 21/05/2019

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi dell’articolo 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

La risoluzione rende utilizzabile in compensazione il credito d’imposta riconosciuto alle PMI per le spese di consulenza sostenute nell’ambito di una procedura conclusa con l’ammissione alla quotazione. Istituisce il codice tributo “6901”, da indicare nella sezione “Erario” del modello F24 per compensare il credito o riversarlo, valorizzando l’anno di sostenimento del costo. L’utilizzo decorre dal decimo giorno lavorativo del mese successivo alla comunicazione della concessione e richiede la presentazione del modello mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
  • Adempimenti
N. 51

Risoluzione n. 51 del 21/05/2019

Consulenza giuridica – Aliquota IVA confezioni miste di piante aromatiche

La risoluzione individua l’aliquota IVA applicabile alle confezioni miste di erbe aromatiche e ai vassoi di piante vive in vaso, considerando la classificazione doganale e il prodotto che conferisce all’insieme il carattere essenziale. Per le miscele fresche prevalenti, indica il 4 per cento per il prezzemolo, il 10 per cento per timo o alloro e il 5 per cento per basilico, salvia o rosmarino. Senza una predominanza riconoscibile si applica l’aliquota più elevata, mentre i vassoi destinati alla piantagione o all’ornamento sono assoggettati al 10 per cento.

N. 50

Risoluzione n. 50 del 17/05/2019

Consulenza giuridica - Ambito applicativo del regime della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale (articolo 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

La risoluzione chiarisce l’applicazione della cedolare secca ai contratti stipulati nel 2019 per immobili commerciali classificati C/1, con superficie non superiore a 600 metri quadrati al netto delle pertinenze. Il regime opzionale con aliquota del 21 per cento è accessibile anche quando il conduttore, persona fisica o società, svolge attività commerciale. Il locatore deve invece essere una persona fisica titolare della proprietà o di altro diritto reale di godimento e non agire nell’esercizio di impresa, arte o professione.

  • Locazione immobili
  • Immobili
  • IRPEF
N. 49

Risoluzione n. 49 del 16/05/2019

Ridenominazione del codice tributo “2025” e istituzione di ulteriori codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all'IRES per gli intermediari finanziari – articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni

La risoluzione distingue i versamenti dell’addizionale IRES del 3,5 per cento dovuta dagli intermediari finanziari dai versamenti dell’imposta ordinaria. Istituisce i codici tributo “2041” per la prima rata di acconto e “2042” per la seconda rata o il versamento in unica soluzione, e ridenomina il codice “2025” per il saldo. I codici sono esposti nella sezione “Erario” del modello F24 con l’anno d’imposta; per “2025” e “2041” devono essere riportati anche i dati dell’eventuale rateazione.

  • IRES
  • Adempimenti
  • Società, imprese e Professionisti
N. 48

Risoluzione n. 48 del 10/05/2019

Modello F24 - ridenominazione del codice tributo “6494” – articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

La risoluzione adegua il codice tributo “6494” al passaggio dagli studi di settore agli indici sintetici di affidabilità fiscale, per il versamento integrativo dell’IVA collegato al maggior volume d’affari dichiarato ai fini ISA. Il codice, ridenominato “ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA”, va esposto nella sezione “Erario” del modello F24 tra gli importi a debito, indicando anno d’imposta e dati dell’eventuale rateazione. Rimane utilizzabile anche per le integrazioni relative agli anni soggetti alla previgente disciplina degli studi di settore.

N. 47

Risoluzione n. 47 del 8/05/2019

Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Volume d’affari superiore a 400.000 euro

La risoluzione chiarisce come determinare la soglia di 400.000 euro che anticipava al 1° luglio 2019 l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Il volume d’affari rilevante è quello complessivo del soggetto passivo relativo al 2018, comprendendo tutte le attività svolte e non soltanto quelle riconducibili alle operazioni dell’articolo 22 del decreto IVA. Le attività iniziate nel 2019 restano escluse dall’obbligo per tale anno, ferma la possibilità di adottare volontariamente i nuovi adempimenti.

  • Corrispettivi telematici
  • Adempimenti
  • IVA
N. 46

Risoluzione n. 46 del 18/04/2019

Articolo 16, comma 2-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - Trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito

La risoluzione chiarisce la funzione e gli effetti fiscali della comunicazione all’ENEA relativa agli interventi di recupero edilizio che producono risparmio energetico o impiegano fonti rinnovabili. L’adempimento riguarda tali interventi, nonché gli acquisti indicati di elettrodomestici collegati al recupero edilizio, e risponde a finalità di monitoraggio e valutazione energetica. Pur essendo obbligatoria, la mancata o tardiva trasmissione non comporta la perdita delle detrazioni disciplinate dall’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, poiché tale conseguenza non è prevista dalla normativa richiamata.

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