Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Interpelli

3.801 documenti

N. 565

Interpello n. 565 del 21/11/2022

Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio - Acquisto di una abitazione e relative pertinenze prima della conclusione dei lavori sull'intero edificio - Articolo 16bis, comma 3, del Tuir

Un contribuente residente all’estero ha acquistato nel 2020 un’abitazione e tre pertinenze comprese in un edificio integralmente ristrutturato, i cui lavori sono terminati nel 2022. L’Agenzia ha riconosciuto, in presenza dei requisiti previsti, la detrazione calcolata sul 25 per cento del costo complessivo risultante dall’atto unico, IVA inclusa, entro il limite di 96.000 euro. La detrazione decorre dal 2022, anno di conclusione dei lavori sull’intero fabbricato, e il medesimo anno rileva anche per l’eventuale opzione di cessione del credito.

N. 564

Interpello n. 564 del 18/11/2022

Apparecchi di ortopedia - Ausili - Sussidi tecnici e informatici aliquota IVA applicabile

Una società che commercializza apparecchiature medicali ha chiesto l’aliquota IVA applicabile a undici sistemi robotici e multisensoriali destinati alla riabilitazione, sulla base dell’accertamento tecnico doganale. L’Agenzia ha rilevato che i primi sette prodotti ricadono tra gli apparecchi di meccanoterapia, i prodotti 8 e 9 tra le macchine e apparecchiature elettriche, mentre i due esoscheletri sono classificati come apparecchi di ortopedia. Ha precisato che l’aliquota del 4 per cento prevista per gli apparecchi ortopedici richiede la riconducibilità alla voce doganale 90.21 e che la sola qualifica di dispositivo medico non è sufficiente.

N. 563

Interpello n. 563 del 18/11/2022

Integratori alimentari aliquota IVA applicabile

Una società distributrice ha chiesto l’aliquota IVA applicabile a un integratore alimentare a base di ananas, inulina, L-carnitina e cromo, classificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tra le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove. L’Agenzia ha chiarito che gli integratori non beneficiano automaticamente di aliquote ridotte, dovendo essere valutati in base alla composizione e alla classificazione doganale. Per il prodotto esaminato, ricondotto al codice NC 2106.9092 e privo di finalità profilattiche o terapeutiche, è applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento.

N. 562

Interpello n. 562 del 18/11/2022

Integratori alimentari - Aliquota IVA applicabile

Una società distribuisce un integratore alimentare in capsule, a base di acido gamma-aminobutirrico e vitamina B6, classificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tra le preparazioni alimentari della voce NC 2106 9092. L’Agenzia precisa che gli integratori non beneficiano automaticamente di aliquote ridotte, la cui applicazione dipende dalla classificazione doganale del singolo prodotto. Per quello esaminato, privo di scopo profilattico o terapeutico, riconosce l’aliquota IVA del 10 per cento prevista per le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.

N. 561

Interpello n. 561 del 18/11/2022

Integratori alimentari aliquota IVA applicabile

Una società commercializza un integratore alimentare in compresse, composto da biotina, minerali ed estratti vegetali e destinato al benessere di unghie e capelli, classificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla voce NC 2106 9092. L’Agenzia ribadisce che l’aliquota ridotta non spetta agli integratori in quanto tali, ma deve essere verificata caso per caso sulla base della classificazione doganale. Per il prodotto descritto, non avente finalità profilattiche o terapeutiche, ritiene applicabile l’IVA del 10 per cento.

N. 560

Interpello n. 560 del 18/11/2022

Cessione di immobile oggetto di ristrutturazione e ampliamento, dopo il quinquennio dalla data di acquisto irrilevanza plusvalenza art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR

Un cittadino tedesco residente all’estero intende cedere la nuda proprietà di un villino in Italia, acquistato nel 2016 e successivamente ristrutturato e ampliato mediante la chiusura di un porticato. L’Agenzia afferma che, ai fini del quinquennio previsto dall’articolo 67 del TUIR, rileva la data di acquisto dell’immobile e non quella della ristrutturazione, dell’ampliamento o della variazione catastale. La cessione oltre cinque anni dall’acquisto non genera quindi la plusvalenza prevista dalla disposizione, purché effettuata dalla persona fisica fuori dall’esercizio di impresa, arti o professioni.

N. 559

Interpello n. 559 del 18/11/2022

Trattamento fiscale delle indennità di soggiorno corrisposte ad un esperto nazionale in distacco (END) dall'amministrazione pubblica di appartenenza applicabilità dell'articolo 51, comma 8, del TUIR

Una Regione corrisponde a un proprio dipendente residente in Italia, distaccato presso la Commissione europea come esperto nazionale senza spese, un’indennità giornaliera e una mensile supplementare di soggiorno interamente a carico dell’amministrazione italiana. Poiché tali somme non gravano sul bilancio dell’Unione e manca una disposizione internazionale che limiti la potestà impositiva nazionale, l’Agenzia ne esclude l’esenzione. Le indennità concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nella misura del 50 per cento, secondo l’articolo 51, comma 8, del TUIR.

N. 558

Interpello n. 558 del 17/11/2022

Iscrizione nel repertorio di cui all'articolo 67 dpr 131 del 1986

Un’amministrazione perfeziona concessioni demaniali di durata non superiore a quattro anni senza ufficiale rogante, mediante capi dell’amministrazione o funzionari autorizzati, e domanda se basti il registro previsto dal codice della navigazione. L’Agenzia rileva che tali concessioni sono soggette a registrazione in termine fisso e devono pertanto essere annotate anche nel repertorio previsto dall’articolo 67 del TUR. Quanto ai documenti digitali, precisa che la copia costituisce presupposto dell’imposta di bollo quando reca la dichiarazione di conformità all’originale e che, per gli atti rilasciati telematicamente, il bollo è forfettario.

N. 557

Interpello n. 557 del 17/11/2022

Fatturazione elettronica - Cessioni di beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica di San Marino da parte di un soggetto non residente in Italia, ma ivi identificato mediante rappresentante fiscale - Assenza dell'obbligo - Articolo 4 del DM 21.06.2021

Una società non residente né stabilita in Italia, ma identificata ai fini IVA tramite rappresentante fiscale, cede a clienti sammarinesi beni già nazionalizzati in Italia. L’Agenzia chiarisce che i soggetti soltanto identificati non sono obbligati alla fatturazione elettronica, pur potendo adottarla volontariamente tramite Sistema di Interscambio. Se non esercitano tale facoltà, le cessioni verso San Marino devono essere documentate con fatture analogiche, emesse in tre esemplari e gestite secondo gli ulteriori adempimenti previsti dall’articolo 4 del decreto ministeriale 21 giugno 2021.

N. 6

Consulenza giuridica n. 6 del 10/11/2022

Sospensione della riscossione - Non idoneità del decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare a costituirne causa - Articolo 1, commi 537 e ss., della legge 24 dicembre 2012, n. 228

L’istanza esamina i carichi erariali anteriori al fallimento rimasti iscritti a ruolo dopo l’omologazione e l’esecuzione di un concordato fallimentare, chiedendo quali strumenti possa utilizzare la società tornata in bonis. L’Agenzia afferma che il decreto di omologa o esecutività non annulla né sospende il titolo e non rientra nelle cause tipizzate di sospensione legale della riscossione. Gli uffici devono tuttavia rispettare gli effetti obbligatori del concordato; in difetto, il contribuente può richiedere l’annullamento o la revoca in autotutela, ferma la tutela giurisdizionale.

  • Riscossione
  • Procedure concorsuali
  • Autotutela
N. 555

Interpello n. 555 del 8/11/2022

Fusione riorganizzativa per incorporazione di enti religiosi

Un ente ecclesiastico non commerciale intende incorporare due enti della stessa congregazione, mantenendo separata la destinazione istituzionale e commerciale dei rispettivi patrimoni. L’Agenzia riconosce la neutralità fiscale ai beni d’impresa che confluiscono nell’attività d’impresa dell’incorporante ed esclude fattispecie realizzative per i beni istituzionali che restano nella medesima sfera; i passaggi non sono soggetti a IVA. Poiché la riorganizzazione è gratuita e interna alla stessa struttura religiosa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa di 200 euro ciascuna.

  • Operazioni straordinarie
  • IRES
  • IVA
  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
N. 549

Interpello n. 549 del 4/11/2022

Articolo 176 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e articolo2555 del codice civile. Conferimento di azienda

Nell’ambito di un concordato fallimentare è prospettato il conferimento a una nuova società dell’attivo di un’impresa immobiliare insolvente: un complesso commerciale parzialmente ultimato, licenze, contratti, crediti e altri rapporti, con successivo acquisto delle quote della conferitaria. Il quesito riguarda la qualificazione dell’operazione come conferimento d’azienda oppure di singoli beni immobili. L’Agenzia individua come criterio decisivo l’esistenza, già al momento del conferimento, di un complesso organizzato e funzionalmente autonomo, unitariamente destinato a consentire l’inizio o la continuazione dell’attività d’impresa, assumendo la prosecuzione del progetto originario e la disponibilità delle autorizzazioni necessarie.

  • Operazioni straordinarie
  • Immobili
  • Imprese
  • Procedure concorsuali
N. 548

Interpello n. 548 del 4/11/2022

L'articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Investimenti in campagne pubblicitarie tramite agenzie di pubblicità

Un’agenzia pubblicitaria acquista spazi presso giornali ed emittenti locali e li rifattura ai clienti insieme a servizi accessori, chiedendo se questi ultimi possano fruire del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari. L’Agenzia ammette il beneficio, in presenza degli altri requisiti, esclusivamente per la spesa netta relativa agli spazi pubblicitari, escludendo intermediazione e servizi ulteriori. Le fatture dell’intermediario devono indicare separatamente tali importi e identificare la testata o l’emittente; l’agenzia non può fruire del credito per gli investimenti sostenuti in nome e per conto dei clienti.

N. 521

Interpello n. 521 del 19/10/2022

Procedure concorsuali - fatturazione delle prestazioni professionali - compensazione del credito erariale verso la massa con il debito tributario verso il fallito - Articolo 56, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Un’impresa in amministrazione straordinaria, dopo il pagamento parziale dei crediti professionali ammessi al passivo, domanda come utilizzare l’IVA esposta nelle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto. L’Agenzia ammette la detrazione soltanto se imponibile e imposta sono stati proporzionalmente ricalcolati, scorporando l’IVA dall’importo complessivamente pagato, oppure dopo la rettifica o regolarizzazione delle fatture. Estinti i debiti tributari pregressi, il credito così determinato può essere compensato con i debiti tributari della procedura, salva la tutela della parità dei creditori, oppure chiesto a rimborso in presenza dei relativi presupposti.

N. 520

Interpello n. 520 del 19/10/2022

Trattamento IVA applicabile a determinate prestazioni secondarie (disinfestazione, derattizzazione e manutenzione varie) rese con riferimento al servizio principale di ristorazione scolastica

Un Comune ha affidato il servizio di ristorazione scolastica, comprendente interventi secondari di disinfestazione, derattizzazione, pronto intervento e piccola manutenzione; alcuni lotti sono eseguiti da raggruppamenti temporanei verticali, nei quali mandataria e mandanti svolgono prestazioni diverse. Per tali lotti, l’Agenzia esclude l’accessorietà delle attività secondarie perché manca l’identità tra il soggetto che le rende e quello che effettua la ristorazione. Le mandanti devono quindi fatturare i propri servizi con l’aliquota IVA specifica, mentre la mandataria applica il 4 per cento alla ristorazione scolastica; per i lotti affidati a imprese non associate, gli elementi disponibili non consentono di riconoscere l’accessorietà.

N. 519

Interpello n. 519 del 18/10/2022

Articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Credito di imposta ZES e investimenti in beni immobili

Una società ha acquistato nel febbraio 2022 un’area situata in una ZES, avviandovi la costruzione di un immobile strumentale destinato, dopo l’ultimazione, a un’operazione di sale and lease-back. L’Agenzia esclude dal credito d’imposta ZES il costo dell’area, ma ammette i lavori di realizzazione effettuati dal 1° maggio 2022, da individuare secondo le regole di competenza e documentare adeguatamente, anche se il cantiere era iniziato prima. Il successivo sale and lease-back non è assimilato a una vera cessione dell’immobile e non determina, nella fattispecie, la decadenza dall’agevolazione.

N. 518

Interpello n. 518 del 18/10/2022

Imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, commi da 10 a 12, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - Rideterminazione dell'avviamento affrancato emerso in occasione di un'operazione di fusione e rimborso dell'imposta sostitutiva versata in eccesso

Una società incorporante aveva affrancato l’avviamento emerso da una fusione inversa calcolando l’imposta sostitutiva sul valore lordo, senza sottrarre l’ammortamento civilistico già rilevato, e intendeva rideterminare valore fiscale, imposta e quote deducibili. Nel presupposto che la dichiarazione originaria sia valida, l’Agenzia consente di integrare le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi indicati, versando per l’annualità interessata l’eventuale maggiore imposta derivante dalla correzione, con interessi e conseguenze sanzionatorie applicabili. Il documento esamina inoltre la richiesta di rimborso dell’imposta sostitutiva dichiarata eccedente, entro il perimetro del regime di affrancamento richiamato.

N. 508

Interpello n. 508 del 12/10/2022

Attività di mining -trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA

Una società intende svolgere attività di mining, autonomamente o tramite un pool, ricevendo criptovalute quando la potenza di calcolo contribuisce per prima alla convalida di un blocco, senza un committente identificato. In tale configurazione l’Agenzia considera il mining fuori campo IVA, con esclusione della detrazione dell’imposta sugli acquisti e dei relativi obblighi IVA. Le remunerazioni concorrono al reddito quando i servizi risultano ultimati e al valore della produzione IRAP; l’eventuale mancato compenso genera una perdita su crediti deducibile solo in presenza di elementi certi e precisi, mentre le oscillazioni rilevano ai fini IRAP soltanto alle condizioni indicate.

N. 507

Interpello n. 507 del 12/10/2022

Emissione e vendita di utility token - trattamento ai fini IVA

Una società che notarizza opere musicali mediante blockchain intende finanziare lo sviluppo della propria infrastruttura emettendo utility token, negoziabili anche sul mercato secondario, che attribuiscono al possessore uno sconto sul futuro servizio di deposito. Secondo l’Agenzia, alle condizioni descritte, i token operano come documenti di legittimazione e la loro cessione in sede di ICO costituisce una mera movimentazione finanziaria, non soggetta a IVA. Quando il token viene utilizzato, il servizio di deposito acquistato a prezzo ridotto è invece soggetto all’aliquota propria, considerando lo status del committente e lo Stato in cui è stabilito ai fini IVA.

N. 506

Interpello n. 506 del 12/10/2022

Accise e base imponibile ai fini IVA

Un destinatario registrato conserva prodotti petroliferi acquistati da una società collegata e versa le accise alla ricezione, utilizzando la provvista anticipata dalla depositante; il dubbio riguarda l’inclusione dell’accisa nella base imponibile IVA all’estrazione del carburante. L’Agenzia chiarisce che l’obbligato al pagamento dell’accisa resta il depositario, mentre il relativo rimborso non entra nella base imponibile della sua prestazione di deposito. Tuttavia, ai fini della disciplina speciale applicabile all’immissione in consumo, l’accisa deve essere compresa nella base imponibile sulla quale versare l’IVA con modello F24.

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