Interpello n. 548 del 04/11/2022
L'articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Investimenti in campagne pubblicitarie tramite agenzie di pubblicità
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 548
- Data
- 04/11/2022
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Un’agenzia pubblicitaria acquista spazi presso giornali ed emittenti locali e li rifattura ai clienti insieme a servizi accessori, chiedendo se questi ultimi possano fruire del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari. L’Agenzia ammette il beneficio, in presenza degli altri requisiti, esclusivamente per la spesa netta relativa agli spazi pubblicitari, escludendo intermediazione e servizi ulteriori. Le fatture dell’intermediario devono indicare separatamente tali importi e identificare la testata o l’emittente; l’agenzia non può fruire del credito per gli investimenti sostenuti in nome e per conto dei clienti.
Documento ufficiale
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