Consulenza giuridica n. 6 del 10/11/2022

Sospensione della riscossione - Non idoneità del decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare a costituirne causa - Articolo 1, commi 537 e ss., della legge 24 dicembre 2012, n. 228

Tipologia
Interpello
Numero
6
Data
10/11/2022
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

L’istanza esamina i carichi erariali anteriori al fallimento rimasti iscritti a ruolo dopo l’omologazione e l’esecuzione di un concordato fallimentare, chiedendo quali strumenti possa utilizzare la società tornata in bonis. L’Agenzia afferma che il decreto di omologa o esecutività non annulla né sospende il titolo e non rientra nelle cause tipizzate di sospensione legale della riscossione. Gli uffici devono tuttavia rispettare gli effetti obbligatori del concordato; in difetto, il contribuente può richiedere l’annullamento o la revoca in autotutela, ferma la tutela giurisdizionale.

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