Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Interpelli

3.801 documenti

N. 32

Interpello n. 32 del 13/02/2025

Tassazione dei redditi da lavoro dipendente erogati da fondi pubblici tedeschi – Articolo 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania

Un’associazione tedesca, finanziata da fondi pubblici e operante in Italia nella cooperazione universitaria, chiede il trattamento delle retribuzioni corrisposte a una direttrice di cittadinanza tedesca impiegata presso la sede italiana. L’Agenzia dichiara inammissibile la richiesta di qualificare la sede come istituzione culturale tedesca, ma esamina gli altri quesiti assumendo tale qualifica e l’imposizione delle remunerazioni in Germania. In presenza di questi presupposti, il reddito rientra nell’articolo 19 della Convenzione Italia-Germania e la sede italiana può astenersi dall’applicare le ritenute fiscali.

N. 30

Interpello n. 30 del 12/02/2025

Trattamento fiscale e determinazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, del credito spettante al de cuius in qualità di usufruttuario della partecipazione sociale, nelle ipotesi di distribuzione di riserva straordinaria erogata direttamente in favore degli eredi nudi proprietari

Dopo la delibera di distribuzione di una riserva straordinaria formata con utili accantonati, l’usufruttuario della partecipazione è deceduto prima dell’erogazione, materialmente eseguita a favore dei figli, già nudi proprietari e divenuti eredi. L’Agenzia ritiene che il diritto agli utili deliberati spettasse integralmente al de cuius quale usufruttuario, senza applicare i coefficienti utilizzati per valorizzare l’usufrutto sulle partecipazioni. Con il decesso, i figli sono quindi subentrati nel diritto di credito verso la società, rilevante nell’attivo ereditario secondo la disciplina dei crediti.

  • Imposte indirette
  • Società
  • Società di capitali
N. 29

Interpello n. 29 del 12/02/2025

Decadenza dall'agevolazione cd. ''prima casa'' già fruita, di cui al comma 4, Nota II–bis, articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n.131 del 1986, nelle ipotesi di vendita infraquinquennale dell'immobile agevolato e riacquisto entro l'anno, da parte del residente all'estero, di un terreno edificabile sito all'estero, per la costruzione di un fabbricato da adibire a propria abitazione principale

Un residente all’estero, dopo avere venduto entro cinque anni l’abitazione acquistata in Italia con il beneficio “prima casa”, intende comprare all’estero un terreno edificabile e costruirvi la propria dimora abituale. L’Agenzia esclude la decadenza se, entro un anno dalla vendita, il terreno è acquistato e il fabbricato viene a esistenza nei suoi elementi strutturali essenziali, compresa la copertura, ed è destinato a dimora abituale. Edificabilità, costruzione e utilizzo devono essere provati all’ufficio competente mediante adeguata documentazione estera, munita di apostille e traduzione italiana.

N. 28

Interpello n. 28 del 12/02/2025

Applicabilità dell'agevolazione cd. ''prima casa'' nelle ipotesi di acquisto, da parte del residente all'estero, dell'immobile sito in un comune di residenza non coincidente con l'ultimo comune di residenza precedente al trasferimento

Un soggetto trasferito all’estero per lavoro vuole acquistare con l’agevolazione “prima casa” un’abitazione nel comune italiano in cui aveva risieduto, diverso dall’ultimo comune di residenza precedente all’espatrio. L’Agenzia interpreta il collegamento territoriale richiesto come riferibile a ogni comune nel quale l’acquirente abbia risieduto o svolto attività prima del trasferimento, non soltanto all’ultimo. Ferma la presenza degli ulteriori requisiti previsti, l’acquisto nel comune indicato può quindi beneficiare dell’agevolazione.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposta di registro
  • Immobili
  • Estero
N. 27

Interpello n. 27 del 12/02/2025

Agevolazione "prima casa" – donazione abitazione pre posseduta con clausola di premorienza

Il contribuente, già proprietario di un’abitazione acquistata con il beneficio “prima casa”, la dona alla madre con una clausola che ne prevede la riversibilità in caso di premorienza della donataria, prima di effettuare un nuovo acquisto agevolato. L’Agenzia rileva che la donazione produce immediatamente il trasferimento della proprietà, mentre l’eventuale ritorno del bene dipende dall’avveramento della condizione. Pertanto, al momento del nuovo acquisto il donante non risulta titolare della precedente abitazione agevolata e, salvi gli altri requisiti, soddisfa la condizione di non possidenza richiesta.

N. 26

Interpello n. 26 del 12/02/2025

Esercizio delle opzioni per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024

Un condominio, con delibera e CILAS anteriori al blocco delle opzioni, chiede se possa proseguire con lo sconto in fattura per il Superbonus quando, al 30 marzo 2024, il general contractor non aveva ancora fatturato al committente, ma aveva pagato ai subappaltatori lavori edili già eseguiti. L’Agenzia ammette la prosecuzione dell’opzione, purché quei pagamenti riguardino lavori effettivamente realizzati e siano documentati da fattura. Deve inoltre risultare documentato il collegamento tra i pagamenti delle imprese esecutrici e il condominio beneficiario.

N. 31

Interpello n. 31 del 12/02/2025

Trattamento fiscale, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di donazione e di bollo, di un decreto di trasferimento a titolo gratuito relativamente ad un complesso immobiliare ceduto dall'Agenzia del Demanio in favore di una Regione, ai sensi dell'articolo 15bis, comma 4, del decreto legge n. 13 del 2023

Una Regione deve acquisire gratuitamente dall’Agenzia del Demanio un complesso immobiliare statale destinato alla riqualificazione e all’insediamento di un Centro per l’impiego, e chiede il trattamento delle imposte indirette applicabili al decreto di trasferimento. L’Agenzia qualifica l’operazione come trasferimento gratuito privo di controprestazione e di spirito di liberalità. Poiché il beneficiario è una Regione, si applicano l’esenzione dall’imposta di donazione e la registrazione gratuita; non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale e l’atto è esente in modo assoluto dall’imposta di bollo.

N. 25

Interpello n. 25 del 11/02/2025

Cessioni di beni a titolo di sconto al raggiungimento di predeterminati livelli di fatturato – qualificazione ai fini IVA, IRES ed IRAP

Una società grossista riconosce a clienti selezionati kit promozionali o beni ottenuti tramite punti al raggiungimento di soglie di acquisto preventivamente concordate, chiedendone il trattamento ai fini IVA, IRES e IRAP. L’Agenzia riconduce l’esclusione dalla base imponibile IVA agli sconti in natura espressamente pattuiti nel contratto originario, collegati alla cessione principale e relativi a beni con aliquota non superiore. I relativi costi sono considerati deducibili; ai fini IRAP rilevano la corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio, restando l’inerenza sindacabile in sede di controllo.

N. 24

Interpello n. 24 del 11/02/2025

IVA – Regime speciale delle agenzie di viaggio – utilizzo in capo al Gruppo IVA del ''credito di costo'' maturato dalla Società nell'anno antecedente l'ingresso nel Gruppo – artt. 74 ter e 70 sexies del D.P.R. n. 633 del 1972

Una società operante anche come agenzia di viaggio è entrata in un Gruppo IVA dopo avere maturato, nel precedente periodo d’imposta, un’eccedenza di costi nel regime speciale applicato ai pacchetti turistici. Il quesito riguarda l’utilizzabilità di tale componente da parte del Gruppo, che ha avviato la medesima attività separata. L’Agenzia circoscrive l’esame alla sorte dell’eccedenza e ricorda che, nel sistema “base da base”, i costi eccedenti i corrispettivi sono riportati al periodo successivo, mentre obblighi e diritti del Gruppo dipendono dal momento in cui l’imposta diviene esigibile o la detrazione esercitabile.

N. 23

Interpello n. 23 del 7/02/2025

Inquadramento fiscale ai fini IRES, IRAP e IVA delle operazioni di riaddebito dei costi comuni da parte dell'Associazione di medicina di gruppo ai medici associati

Un’associazione non riconosciuta di medici di medicina generale sostiene in proprio le spese di personale e gestione dell’ambulatorio, riaddebitandole senza maggiorazioni agli associati, i quali mantengono il rapporto diretto con l’ente sanitario. L’Agenzia qualifica questa attività esclusiva come prestazione di servizi commerciale: l’associazione è quindi un ente commerciale soggetto a IRES, il reddito prodotto è reddito d’impresa e la dichiarazione va presentata con il modello Redditi SC. La medesima qualificazione comporta l’assoggettamento a IRAP e la determinazione della relativa base imponibile secondo le regole previste per tali enti.

N. 22

Interpello n. 22 del 7/02/2025

Allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero – Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

Una lavoratrice rientrata in Italia avvia un’attività autonoma fatturando alla stessa società estera presso cui era dipendente e chiede l’accesso al nuovo regime degli impatriati, pur non essendo stata iscritta all’AIRE. L’Agenzia chiarisce che lavorare per il precedente datore non impedisce il beneficio, ma porta a sei o sette periodi d’imposta il requisito di permanenza all’estero; nel caso prospettato rilevano almeno sei periodi, subordinatamente agli altri requisiti. La verifica dell’effettiva residenza fiscale e dei presupposti fattuali connessi alla mancata iscrizione all’AIRE è invece dichiarata inammissibile in sede di interpello.

N. 21

Interpello n. 21 del 7/02/2025

Imposta di bollo su certificazione di idoneità al maneggio delle armi

Una federazione sportiva nazionale e le sezioni affiliate chiedono se l’esenzione dall’imposta di bollo si applichi anche ai certificati di idoneità al maneggio delle armi rilasciati dopo gli appositi corsi. L’Agenzia riconosce in linea di principio l’esenzione per gli atti compresi nella disposizione agevolativa quando riferiti alle attività sportive e non formati dai soggetti nella veste di enti pubblici. Poiché il certificato in esame è rilasciato dalle sezioni proprio in tale veste e sulla base di registri obbligatori, esso resta soggetto all’imposta di bollo di 16 euro per foglio.

N. 20

Interpello n. 20 del 4/02/2025

Applicazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni inerenti ai prodotti finanziari, di cui all'articolo 13, comma 2–ter della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 con riferimento alle comunicazioni periodiche relative alle quote di un Fondo immobiliare italiano trasmesse ad una Société à responsabilité limitée, veicolo di un fondo di investimento lussemburghese, che ha sottoscritto il 100% delle quote del Fondo italiano

Una società italiana, gestore di un fondo immobiliare interamente sottoscritto da un veicolo lussemburghese riconducibile a un fondo d’investimento estero, chiede se le comunicazioni periodiche sulle quote siano soggette all’imposta di bollo. L’Agenzia richiama l’aliquota proporzionale del 2 per mille prevista per le comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari e precisa che l’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Il presupposto territoriale ricorre, in linea generale, quando i prodotti sono detenuti tramite un ente gestore operante in Italia.

N. 2

Consulenza giuridica n. 2 del 3/02/2025

Articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 – Imposta sostitutiva nella misura del 15 per cento sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale

Un’associazione chiede se l’imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi per prestazioni aggiuntive finalizzate anche alla riduzione delle liste d’attesa possa applicarsi al personale della sanità privata accreditata. L’Agenzia rileva che la disciplina richiama espressamente i contratti collettivi nazionali dell’Area Sanità e del Comparto Sanità, riferiti alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale. L’imposta sostitutiva non è pertanto applicabile ai compensi del personale delle strutture private accreditate al quale tali contratti collettivi non si applicano.

N. 1

Consulenza giuridica n. 1 del 3/02/2025

Chiarimenti sulla nozione di metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c–ter), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

L’associazione istante domanda se il palladio rientri tra i metalli preziosi le cui cessioni a titolo oneroso generano le plusvalenze previste dall’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR. L’Agenzia considera esemplificativo il precedente riferimento a oro, argento e platino e include il palladio nella medesima nozione, sulla base delle definizioni richiamate nel documento. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di palladio allo stato grezzo o monetato costituiscono quindi redditi diversi e sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26 per cento.

N. 19

Interpello n. 19 del 3/02/2025

Importazioni di beni destinati a essere sottoposti ad esami, analisi o prove – Articoli 72 e ss. della Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009 – Trattamento IVA

Una società impegnata in un progetto europeo scambia con partner svizzeri prototipi privi di valore commerciale, destinati a prove, analisi e test distruttivi, chiedendo il trattamento IVA applicabile. L’Agenzia ritiene che le importazioni possano avvenire senza applicazione dell’IVA, purché siano rispettate le condizioni degli articoli 73-78 della direttiva 2009/132/CE. I beni devono essere consumati o distrutti, non riguardare operazioni promozionali ed essere limitati alle quantità necessarie; gli eventuali residui devono ricevere una delle destinazioni previste dalla direttiva.

N. 3

Consulenza giuridica n. 3 del 3/02/2025

Imposta di bollo su attestazioni annuali rilasciate dai comuni o loro delegati

L’istante intende iscrivere un’ipoteca giudiziale su un immobile dei debitori, utilizzando quale titolo il verbale di mediazione che riconosce un credito ereditato, e chiede l’applicazione dell’esenzione prevista per gli atti del procedimento di mediazione. L’Agenzia ritiene che l’iscrizione, collocandosi dopo la formazione del verbale e nella fase di esecuzione dell’accordo, non sia dipendente né strumentale al procedimento. Non spetta quindi, per le imposte ipotecaria e catastale, l’agevolazione prevista dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

N. 18

Interpello n. 18 del 31/01/2025

Regime fiscale dei fondi immobiliari – Investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78

Un ente non commerciale con personalità giuridica canonica pubblica detiene oltre il 5 per cento di un fondo immobiliare chiuso e chiede se debba qualificarsi come investitore istituzionale. Poiché gestisce il patrimonio mediante mero godimento per reperire esclusivamente le risorse necessarie ai propri fini istituzionali, l’Agenzia lo include tra gli investitori istituzionali previsti dall’articolo 32, comma 3, lettera g), del decreto-legge n. 78/2010. La SGR deve quindi applicare ai proventi del fondo immobiliare la ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta.

N. 17

Interpello n. 17 del 30/01/2025

Formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle spese sostenute dai propri lavoratori dipendenti per le spese domestiche (ai sensi dell'art. 51, co. 3, del TUIR)

Una società che consente ai dipendenti di convertire il premio di risultato in welfare chiede quali formalità siano necessarie per la dichiarazione sostitutiva relativa al rimborso delle utenze domestiche. L’Agenzia ammette l’acquisizione della dichiarazione con sottoscrizione in originale e copia non autenticata del documento d’identità del lavoratore, senza autenticazione della firma. La soluzione riguarda esclusivamente la forma documentale e non accerta la sussistenza delle condizioni sostanziali richieste per beneficiare dell’esenzione fiscale.

N. 14

Interpello n. 14 del 28/01/2025

Emolumenti corrisposti nell'anno successivo a quello di riferimento, nei tempi ordinariamente previsti per l'erogazione – Inapplicabilità del regime della tassazione separata di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir

Un ente pubblico ha corrisposto nel febbraio 2024 differenze retributive maturate nel 2023 per l’adeguamento di stipendi, indennità e compensi all’indice IPCA, dopo il completamento nello stesso 2023 dell’accordo e del relativo procedimento. L’Agenzia osserva che il pagamento è avvenuto entro i tempi ordinariamente stabiliti dall’accordo per la liquidazione. Gli emolumenti non costituiscono quindi arretrati assoggettabili alla tassazione separata prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR e devono essere sottoposti a tassazione ordinaria.

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