Consulenza giuridica n. 1 del 03/02/2025

Chiarimenti sulla nozione di metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c–ter), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Tipologia
Interpello
Numero
1
Data
03/02/2025
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

L’associazione istante domanda se il palladio rientri tra i metalli preziosi le cui cessioni a titolo oneroso generano le plusvalenze previste dall’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR. L’Agenzia considera esemplificativo il precedente riferimento a oro, argento e platino e include il palladio nella medesima nozione, sulla base delle definizioni richiamate nel documento. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di palladio allo stato grezzo o monetato costituiscono quindi redditi diversi e sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26 per cento.

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