Interpello n. 20 del 04/02/2025

Applicazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni inerenti ai prodotti finanziari, di cui all'articolo 13, comma 2–ter della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 con riferimento alle comunicazioni periodiche relative alle quote di un Fondo immobiliare italiano trasmesse ad una Société à responsabilité limitée, veicolo di un fondo di investimento lussemburghese, che ha sottoscritto il 100% delle quote del Fondo italiano

Tipologia
Interpello
Numero
20
Data
04/02/2025
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una società italiana, gestore di un fondo immobiliare interamente sottoscritto da un veicolo lussemburghese riconducibile a un fondo d’investimento estero, chiede se le comunicazioni periodiche sulle quote siano soggette all’imposta di bollo. L’Agenzia richiama l’aliquota proporzionale del 2 per mille prevista per le comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari e precisa che l’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Il presupposto territoriale ricorre, in linea generale, quando i prodotti sono detenuti tramite un ente gestore operante in Italia.

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