Sintesi
Un ente non commerciale con personalità giuridica canonica pubblica detiene oltre il 5 per cento di un fondo immobiliare chiuso e chiede se debba qualificarsi come investitore istituzionale. Poiché gestisce il patrimonio mediante mero godimento per reperire esclusivamente le risorse necessarie ai propri fini istituzionali, l’Agenzia lo include tra gli investitori istituzionali previsti dall’articolo 32, comma 3, lettera g), del decreto-legge n. 78/2010. La SGR deve quindi applicare ai proventi del fondo immobiliare la ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta.
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