Cassazione, sentenza n. 19949 del 27/07/2018
Sentenza n. 19949 del 27/07/2018
L’Agenzia contestava la deduzione di perdite su crediti e di costi fatturati da società estere consociate, mentre i giudici di merito avevano riconosciuto la prescrizione e inesigibilità dei crediti e l’autonomia gestionale delle fornitrici. La Corte ha ribadito che, fuori dalle procedure concorsuali, la perdita richiede elementi certi e precisi, la cui valutazione concreta spetta al giudice di merito; ha inoltre rilevato che l’Agenzia non aveva specificamente censurato gli accertamenti decisivi compiuti nei precedenti gradi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Amministrazione alle spese.
- IRES
- Imprese
- Estero
- Contenzioso

