Cassazione, sentenza n. 19948 del 27/07/2018
Sentenza n. 19948 del 27/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19948
- Data
- 27/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava l’esenzione decennale dalle imposte sui redditi e l’efficacia attribuita dal giudice regionale a una precedente pronuncia favorevole alla contribuente. La Corte ha escluso che tale decisione potesse fare stato, poiché risultava ancora impugnata, precisando inoltre che il giudicato relativo all’IVA non si estendeva alle diverse imposte sui redditi, pur in presenza dei medesimi fatti. Ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, assorbito gli altri e rinviato alla Commissione regionale per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con sentenza del 30.1.2012 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 198/3/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti dalla NM S.r.L., contro avvisi di accertamento IVA IRPEG IRAP anni 1999 e 2000, con applicazione di maggiore imposta, avendo contestato l'Ufficio l'erronea applicazione, da parte della contribuente, dell'esenzione decennale IRPEG D.P.R. n. 218 del 1978, ex art. 105.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi.
Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c." per avere la CTR erroneamente riconosciuto il diritto all'esenzione ritenendo che tale questione fosse stata risolta, in senso favorevole alla contribuente, dalla precedente sentenza della CTR della Puglia n. 112/26/2011 e che doveva quindi fare stato anche nella controversia in esame.
Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, "insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi della causa" in quanto la suddetta sentenza non era passata in giudicato e non poteva quindi fare stato nel presente giudizio, con conseguente vizio di motivazione per rinvio acritico della CTR alla suddetta pronuncia.
Con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105 e L. n. 64 del 1986, art. 14, comma 5, per avere la CTR ritenuto che gli accertamenti dell'Ufficio fossero assorbiti dal riconoscimento del beneficio totale dell'imposta in base alle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nei prodromico giudizio avverso il provvedimento di disconoscimento dell'esenzione.
La società contribuente si è costituita con controricorso, deducendo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale.
Motivi della decisione
1.1. Preliminarmente la controricorrente ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso sul presupposto della formazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 192-25-2009 della CTR della Puglia, che aveva confermato la sentenza di primo grado di accoglimento dell'impugnazione degli avvisi di accertamento IVA (annualità 1998-1999-2000), che costituivano la duplicazione (per la parte relativa all'imposta IVA) di quelli notificati alla contribuente, impugnati nella presente sede.
1.2. Sul punto l'Agenzia delle Entrate non ha in alcun modo censurato la sentenza della CTR, oggetto del presente ricorso, nella parte in cui, sulla base del passaggio in giudicato della pronuncia n. 192-25-2009 della CTR della Puglia, è stato disposto che dovesse essere stralciata "la parte relativa all'IVA contenuta negli avvisi di accertamento ora discussi".
1.3. La suddetta pronuncia non spiega invece autorità di giudicato con riguardo alla parte degli avvisi di accertamento relativa alle imposte sui redditi, atteso che nel processo tributaria l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (nella specie, IVA ed IRPEG – IRAP – ILOR), stante la diversità strutturale delle suddette imposte, oggettivamente differenti, ancorchè la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto (cfr. Cass. n. 235/2014).
1.4. L'eccezione della controricorrente va quindi accolta limitatamente all'impugnazione della sentenza, oggetto del presente giudizio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativamente agli avvisi di accertamento IVA.
2. Poste tali premesse, il primo motivo di ricorso, esclusivamente con riguardo alla parte della sentenza relativa agli atti impositivi in materia di imposte sui redditi, è fondato, poichè la CTR risulta aver erroneamente affermato, con riguardo al provvedimento di diniego di agevolazione decennale IRPEG in contestazione, l'esistenza di una precedente pronuncia, a cui la CTR era tenuta ad uniformarsi ("essendosi già espressa questa stessa CTR, questo Collegio non può pronunciarsi sullo stesso argomento, con la conseguenza che allo stato degli atti l'esenzione decennale deve ritenersi spettante"); la sentenza in questione, emessa dalla CTR Puglia n. 112/26/2011, è stata infatti oggetto di impugnazione in Cassazione da parte dell'Agenzia con ricorso iscritto al nr. R.G. 28971/2011, chiamato alla medesima udienza indicata in epigrafe.
3. Consegue all'accoglimento del primo motivo, nei limiti dianzi indicati, l'assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione e vizio di violazione di legge per avere la CTR recepito e condiviso le affermazioni della precedente sentenza della CTR n. 112/26/2011 e riconosciuto il beneficio totale dell'imposta nonostante non sussistessero i presupposti normativi.
4. In conclusione, il ricorso va accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo ed il terzo motivo, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Puglia – in diversa composizione – che riesaminerà la vicenda processuale alla luce di quanto innanzi illustrato e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei limiti indicati in motivazione, assorbito il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 15 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2018
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