Cassazione, sentenza n. 19563 del 24/07/2018
Sentenza n. 19563 del 24/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19563
- Data
- 24/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento aveva recuperato costi ritenuti non inerenti o imputati a un esercizio errato, relativi a provvigioni, sponsorizzazioni, premi e leasing; il giudice regionale aveva accolto integralmente l’appello dell’Agenzia. La Corte ha giudicato apparente la motivazione, perché limitata ad affermazioni assertive e a un generico richiamo alle osservazioni dell’Ufficio, senza indicare gli elementi di fatto o le ragioni giuridiche della condivisione. Ha pertanto accolto il primo motivo, assorbito le censure su competenza, inerenza e sanzioni, cassato la decisione e rinviato alla Commissione regionale in diversa composizione.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
XL Spa impugnava l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, per Iva ed Ires, oltre sanzioni, emesso dall'Agenzia delle entrate a rettifica del reddito d'impresa, attesa l'indebita deduzione di costi non di competenza, per provvigioni passive, sponsorizzazioni, e in relazione al subentro in un contratto di leasing, e non inerenti per premio riconosciuto alla società MM Spa.
L'impugnazione, rigettata dalla Commissione tributaria provinciale di Varese limitatamente alla ripresa per i costi di cessione leasing, era integralmente respinta dal giudice d'appello.
XL Spa ricorre per cassazione con quattro motivi; resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. La contribuente deposita memoria ex art. 378 c.p.c. deducendo l'intervenuto giudicato esterno.
Motivi della decisione
1. Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di giudicato esterno formulata dal ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c. attesa la mancanza della prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata, prova che deve essere fornita non soltanto producendo l'atto, ma anche corredandolo della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, irrilevante, invece, l'attestazione di esecutività D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 67 bis (v. da ultimo Cass. n. 9746 del 18/04/2017; Cass. n. 28515 del 29/11/2017).
2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente. Nell'illustrazione del motivo, in particolare, si prospetta che la sentenza impugnata presenterebbe una motivazione del tutto apparente, sì da ridondare in mancanza di motivazione e, quindi, da determinare la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4.
3. Il motivo è fondato.
3.1. La motivazione della sentenza impugnata dopo l'intestazione "Motivi della decisione" formula una lunga premessa ricostruttiva dell'iter processuale e in particolare:
– indica, in termini epigrafici, i rilievi avanzati dall'Agenzia con l'avviso di accertamento;
– indica l'esito del giudizio di primo grado ("accoglieva il ricorso limitatamente ai rilievi n. 1, 2 e 4, confermando l'operato dell'Ufficio solo limitatamente al rilievo n. 3, per il quale tuttavia ha dichiarato non dovute le sanzioni");
– riporta i motivi di impugnazione proposti dall'Agenzia delle entrate con il proprio gravame;
– riporta le eccezioni formulate dalla contribuente, le richieste e i motivi proposti con l'appello incidentale.
Dopo di chè, sotto l'ulteriore intestazione "Tutto ciò premesso", la motivazione è del seguente tenore:
"questa Commissione, esaminati gli atti di causa, visti i documenti prodotti, rilevato che:
– la riunione del presente provvedimento con il procedimento relativo al 2006 RGA 3768/11, sez. 15 non è più possibile in quanto in data 11.06.2012 è stata già emessa la sentenza;
– il ricorso in appello è fondato e legittimo, atteso che la sentenza impugnata non è adeguatamente motivata;
– correttamente l'ufficio ha rilevato che "Promozioni premi a Cl Pubblic. Fiere" è costo non di competenza per C 19803,60, "Promozioni premi a Cl Pubblic. Fiere" è costo non inerente per Euro 350.000,00, "Leasing immobiliare" è costo non di competenza per Euro 30.600,00 e "Promozioni e pubblicità (spese per omaggi)" è costo non di competenza per Euro 20.000,00;
– sono condivisibili le osservazioni dell'ufficio relativamente al cliente MM Srl, la cui compagine societaria e sede legale sono le stesse della società verificata XL SPA, che procura a quest'ultima una reale perdita di reddito;" a cui segue la statuizione sulle spese, compensate, e il dispositivo.
3.2. La CTR, dunque, ha inteso assolvere il suo obbligo di motivazione in termini meramente assertivi, senza fornire alcuna giustificazione della conclusione raggiunta ed omettendo qualsiasi riferimento od indicazione, sì da essere ignoto se (prima ancora che quali) vi siano atti o documenti rilevanti a fondare tale esito.
Quanto all'indicazione riferita al rilievo n. 2 (premio alla società MM), altrettanto irrelato è il richiamo "alla compagine societaria e sede legale… le stesse della XL Spa", da cui deriva "che procura a quest'ultima una reale perdita di reddito", realizzando, per l'assenza di qualunque indicazione e concreto riferimento che permetta di comprendere il ragionamento seguito, un totale salto logico, sì da rendere incomprensibile la conclusione raggiunta.
3.3. Nè può ritenersi sufficiente il richiamo alle osservazioni dell'Ufficio, rinvio che non esprime, in realtà, alcuna spiegazione della condivisione.
Nella descritta situazione, infatti, non si è neppure in presenza di una cd. motivazione per relationem, cioè fondata sulla mera condivisione della rappresentazione contenuta in atti esterni alla sentenza, che risulti fatta propria con forza argomentativa dal giudice, perchè detto tipo di motivazione suppone o la riproduzione del contenuto degli atti esterni al fine di farli valere come argomento a sostegno della decisione e, quindi, come motivazione, o almeno un rinvio agli atti esterni che, pur non riproducendo il contenuto oggetto di essi, si accompagni all'indicazione della ragione di diritto o fattuale che giustificherebbe il valore attribuito e, anzi, all'oggetto del rinvio, in modo da consentire di comprendere appunto il senso della condivisione, al fine di poterlo criticare.
Si è, invece, in presenza non solo di un rinvio che prescinde dalla riproduzione di ciò a cui si è inteso fare rinvio e far proprio come motivazione, ma anche della mancanza di qualsiasi indicazione della ragione giuridica o fattuale che, in quanto suscettibile di emergere dall'oggetto del rinvio, si è ritenuto di condividere.
4. I restanti motivi, con cui denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (secondo motivo), omessa pronuncia sula dedotta inapplicabilità delle sanzioni quanto al rilievo n. 3 (terzo motivo), violazione dell'art. 109, comma 5 tuir sulla ripresa a tassazione del premio erogato alla MM (quarto motivo), restano conseguentemente assorbiti.
5. La sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione, perchè provveda all'ulteriore giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2018
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