Cassazione, sentenza n. 19373 del 20/07/2018

Sentenza n. 19373 del 20/07/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
19373
Data
20/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un accertamento sintetico aveva ricostruito il reddito del contribuente sulla base di rilevanti esborsi sostenuti in favore del figlio; i giudici di merito avevano confermato la pretesa. La Corte ha rilevato che la Commissione regionale non aveva esaminato la documentata percezione, in anni precedenti ma prossimi a quello accertato, di ingenti somme derivanti da emolumenti per una pregressa attività d’impresa. Ritenuto il fatto storico decisivo ai fini della prova contraria sulla disponibilità economica, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e disposto il rinvio.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

M.G. impugnava l'avviso di accertamento sintetico del reddito per l'anno d'imposta 2004, determinato dall'Agenzia delle entrate in Euro 49.064,97 attesi i rilevanti esborsi a favore del figlio V..

Il giudice di primo grado rigettava l'impugnazione; la sentenza era confermata dalla CTR del Lazio.

M.G. ricorre per cassazione con un motivo.

L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Motivi della decisione

1. L'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo in ordine alla prova contraria delle disponibilità economiche del contribuente.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, "in tema di imposte sui redditi, l'accertamento del reddito con metodo sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore" (v. Cass. n. 1510 del 20/01/2017, che si riferisce alla produzione "di documenti dai quali emergano elementi sintomatici" in ordine alla disponibilità dei redditi; da ultimo v. Cass. n. 13602 del 30/05/2018).

2.2. Orbene, nella vicenda in esame, la CTR ha rigettato il gravame del contribuente affermando "a fronte della prova presuntiva offerta dall'Ufficio, l'onere del contribuente di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa incombe sul contribuente ed il suo mancato assolvimento non può essere giustificato dal fatto di essersi avvalso della sanatoria fiscale per alcune annualità precedenti".

Così statuendo, peraltro, non ha in alcun modo considerato che il contribuente aveva percepito ingenti somme (per circa due miliardi di Lire) in ragione della pronuncia, nell'anno 1999, di decreti ingiuntivi, dichiarati definitivamente esecutivi, per emolumenti relativi ad attività d'impresa risalenti agli anni '80, con ordinativi di spesa emessi nel 2000.

Si tratta – in coerenza con l'insegnamento di Sez. U n. 8034 del 2014 – di fatto storico oggetto di discussione tra le parti (risultando dalla stessa sentenza che l'Agenzia ne aveva contestato la produzione documentale), la cui esistenza emerge dalle risultanze documentali riprodotte per autosufficienza e del quale è specificamente indicato il "come" e il "quando" della sua allegazione nel processo, oltre che sicuramente decisivo in quanto idoneo a fornire una prova dell'esistenza di maggiori disponibilità (realizzate in un tempo ragionevole e di poco precedente all'anno d'imposta in giudizio) in capo al contribuente in forza della sua pregressa attività d'impresa; fatto storico che, invece, è stato completamente obliterato dal giudice.

3. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2018

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