Cassazione, sentenza n. 19560 del 24/07/2018
Sentenza n. 19560 del 24/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19560
- Data
- 24/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente contestava una cartella ICI sostenendo di non avere ricevuto gli avvisi presupposti e produceva documenti diretti a dimostrare che, al momento della notificazione, si trovava altrove. La Corte ha ritenuto che l’attestazione dell’agente postale sulla consegna personale e sul rifiuto di sottoscrivere facesse piena prova fino a querela di falso; la semplice denuncia penale non poteva sostituire tale rimedio né giustificare la sospensione del processo. Ha quindi rigettato il ricorso principale, dichiarato assorbito quello incidentale condizionato e posto le spese a carico della ricorrente.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Stando al ricorso, nell'ottobre 2007 la ricorrente riceveva in Carrù notifica di una cartella di pagamento relativa a Ici 2001-2004 per circa 88mila Euro. Proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, eccependo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento.
Il Comune produceva copia degli atti impositivi notificati in (XXXXX) con avviso di ricevimento consegnati alla contribuente che, riferisce il ricorso odierno, "si sarebbe rifiutata di sottoscrivere l'avviso".
La CTP rigettava il ricorso l11 marzo 2009, osservando che non era stata proposta la querela di falso per contestare l'attestazione del postino.
1.1) La CTR Piemonte con sentenza depositata 11 marzo 2010 ha confermato la decisione di primo grado.
B.M. ha proposto ricorso per cassazione svolgendo quattro motivi.
Il Comune di Alessandria ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato con due motivi, relativo alla inammissibilità dell'atto di appello. Parte ricorrente ha depositato controricorso al ricorso incidentale che eccependone l'inammissibilità.
Motivi della decisione
2) Il primo motivo di ricorso denuncia omessa motivazione sulla verifica della circostanza che la ricorrente potesse aver reso al postino, in (XXXXX), la dichiarazione di rifiuto di ricevere la notifica.
La ricorrente lamenta che non sia stata valutata la dichiarazione resa dall'anagrafe del comune di Carrù, attestante che ella dimora abitualmente in (XXXXX) dal 2004, nonchè altra documentazione comprovante che ella nel giorno della notifica si trovava ben distante da Torino.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, artt. 112, 115 e 116 c.p.c..
La ricorrente sostiene che a fronte della documentazione da lei prodotta, incombeva sul Comune l'onere di dimostrare che gli avvisi erano stati notificati al domicilio fiscale della contribuente o che ella avesse avuto piena conoscenza, prova che l'ente locale non avrebbe dato.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 nonchè dell'art. 62, comma 1.
La censura, che presuppone l'accoglimento delle precedenti, è volta a sostenere che, mancando la prova della notifica degli atti di accertamento e contestazione, il giudice avrebbe dovuto annullare la cartella di pagamento, essendo impugnabile l'atto successivo se è stata omessa la notifica dell'atto ad esso prodromico.
Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 39 nonchè dell'art. 62, comma 1.
Si duole del fatto che il giudice di appello non abbia compreso il significato della denuncia penale che ella aveva prodotto in giudizio, avendo probabilmente ritenuto che avesse solo lo scopo di ottenere la sospensione necessaria del processo, mentre quella denuncia aveva lo scopo di suffragare la tesi dell'impossibilità della presenza della ricorrente in Torino allorquando sarebbe avvenuta la notifica, trovandosi ella altrove.
Parte ricorrente osserva inoltre che la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione pregiudiziale e comunque avrebbe dovuto considerare che l'art. 39, nello stabilire che il processo tributario è sospeso quando è presentata querela di falso, non distingue tra querela civile e querela penale.
3) I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro interdipendenza, sono infondati.
I giudici di merito hanno correttamente osservato che la attestazione dell'ufficiale giudiziario circa la consegna dell'atto personalmente alla destinataria, che aveva rifiutato di sottoscrivere la ricevuta, costituiva atto pubblico che dava prova della notifica. Hanno fatto pertanto applicazione dell'art. 2700 c.c., ai sensi del quale l'atto fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale (l'agente postale) aveva attestato essere avvenuti alla sua presenza, cioè la consegna a persona rintracciata in quel luogo e qualificatasi come destinataria, nonchè il rifiuto di sottoscrivere, comportamento che nulla toglie alla validità della notificazione (cfr specificamente Cass. n. 2421 del 04/02/2014).
Per togliere valore alla prova della notifica, in tal modo ampiamente fornita dal Comune, era quindi indispensabile esperire la querela di falso prevista dall'art. 221 c.p.c. e segg., restando del tutto irrilevante la denuncia penale – atto completamente diverso – per gli stessi fatti, che la ricorrente avrebbe presentato al "tribunale di Alessandria" (ricorso pag. 7), denuncia che è in atti in copia (priva peraltro di attestazioni di ricevimento) e che mirava all'instaurazione di un processo penale a carico del portalettere, con riserva di costituzione di parte civile.
3.1) In mancanza di querela di falso in sede civile, unico strumento utile per togliere valore all'atto pubblico, bene hanno fatto i giudici di merito a omettere l'esame di tutte le deduzioni e fonti di prova addotte impropriamente, in questo processo, per dimostrare ciò che avrebbe dovuto essere dimostrato davanti al giudice della querela di falso, purtroppo non proposta.
Nè la denuncia penale poteva avere rilevanza ai fini della sospensione, dovendosi far riferimento al principio, enunciato in caso analogo, secondo cui "Ai fini della sospensione del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non rileva la pendenza di un procedimento penale per falsità della relata di notifica dell'atto di opposizione, quando nel giudizio civile tale falsità sia stata oggetto non di querela di falso, ma solo di contestazioni in ordine al profilo della validità o esistenza della notificazione" (Cass. n. 673 del 15/01/2014).
4) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.
Resta assorbito il ricorso incidentale che era stato espressamente (pag. 15) condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso principale.
Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro settemila per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 6 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2018
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