Cassazione, sentenza n. 19372 del 20/07/2018
Sentenza n. 19372 del 20/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19372
- Data
- 20/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un’impresa chiedeva al Ministero della Difesa il pagamento dell’IVA per lavori aeroportuali, sostenendo che mancassero i presupposti della non imponibilità e che le opere fossero esterne al sedime aeroportuale. La Corte ha confermato l’accertamento del giudice d’appello secondo cui l’aeroporto era di confine e i lavori risultavano funzionali agli impianti e ai servizi aeroportuali e doganali; le contestazioni sulla localizzazione miravano invece a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
M.G., titolare dell'omonima impresa individuale, chiedeva al Ministero della Difesa il pagamento dell'Iva in relazione a tre contratti di appalto per lavori aeroportuali, non dovuta secondo l'Amministrazione trattandosi di prestazioni in regime di non imponibilità.
La domanda era rigettata dal Tribunale di Roma; la sentenza era confermata dal giudice d'appello.
M.G. ricorre per cassazione con un motivo, cui resiste il Ministero della Difesa con controricorso.
Motivi della decisione
1. L'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9 e D.L. n. 90 del 1990, art. 3 conv. in L. n. 165 del 1990.
Il ricorrente, in particolare, lamenta che il giudice d'appello abbia omesso di considerare la natura dell'aeroporto, che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, n. 6, deve essere "di confine" ai fini del riconoscimento del regime di non imponibilità e, inoltre, che i lavori in appalto erano fuori dal "sedime aeroportuale".
2. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
2.1. Quanto al primo profilo, infatti, la sentenza d'appello, nel precisare (a pag. 6) che i contratti di appalto riguardavano "lavori evidentemente funzionali all'intero dispositivo aeroportuale di confine (tipico delle aree doganali)", concetto poi ripetuto (a pag. 7), dove, con riguardo al fabbricato n. (XXXXX), lo definisce "servente al funzionamento degli impianti aeroportuali e doganali" e, di nuovo (alla stessa pag. 7), ove riferisce la destinazione dei lavori realizzati "all'organizzazione dei servizi aeroportuali adibiti alle operazioni doganali di confine", ha qualificato, in termini certamente sintetici ma non per questo meno chiari ed univoci, che l'aeroporto in questione era "di confine", sicchè ricorreva il presupposto generale previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, n. 6, esclusa la contestata violazione.
L'accertamento in fatto operato dal giudice d'appello, del resto, non è stato oggetto di alcuna specifica censura motivazionale ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, restando le ulteriori deduzioni, irritualmente formulate (la presenza di strutture militari; l'asserita assenza di "area doganale intesa come area di transito internazionale"), del tutto generiche ed inidonee ad incidere sulla valutazione stessa.
2.2. Quanto al secondo profilo – l'asserita pertinenza dei lavori all'area aeroportuale – la censura è inammissibile lamentando, in realtà, un vizio motivazionale.
Costituisce infatti ius receptum che le censure motivazionali non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, bensì la sola facoltà di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui "spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" (ex multis, Cass. n. 742 del 2015).
Ne deriva che il preteso vizio di motivazione "può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione" (v. Cass. n. 8718 del 2005).
2.3. Nella vicenda in esame, del resto, il giudice d'appello ha esaminato in termini analitici i lavori in questione: questi erano stati effettuati con riguardo a manufatti che si trovavano "nell'aeroporto di (XXXXX)"; la manutenzione riguardava un fabbricato, pavimentazioni ed altro "sottostante le barriere di arresto dei veicoli nelle piste di volo di quello stesso aeroporto"; ha, poi, sottolineato che "trattasi di lavori eseguiti (come risulta dai contratti ed è riconosciuto dalla stessa impresa) presso i relativi complessi aeroportuali", mentre "la precisa ubicazione dei relativi manufatti (…) dagli appellanti non viene neppure esattamente individuata".
La Corte d'appello, dunque, ha valutato con motivazione congrua e ragionevole, come tale non censurabile, la natura, pertinenza e localizzazione dei lavori, risolvendosi la censura, al di là della sua irrituale formulazione, più in una non condivisione dell'interpretazione del giudice di merito (anche in termini suggestivi mediante il rinvio alla portata e contenuto dei contratti di appalto, senza che neppure sia stata lamentata la violazione dei criteri di interpretazione ex art. 1362 c.c. e ss), in vista di una nuova autonoma inammissibile valutazione dei fatti da parte della Corte.
3. Il ricorso va pertanto respinto con aggravio di spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese a favore del Ministero della Difesa, che liquida in complessivi Euro 10.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2018
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