Cassazione, ordinanza n. 19419 del 20/07/2018

Accertamento delle Imposte - Evasione ed elusione - Prova dell'ufficio attraverso indagini bancarie.

Tipologia
Sentenza
Numero
19419
Data
20/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato come elusiva la donazione di un terreno edificabile, seguita dalla vendita da parte delle donatarie, imputando al donante la relativa plusvalenza. La Corte ha ribadito che spetta all’Amministrazione provare il disegno elusivo e la manipolazione degli schemi negoziali diretta prevalentemente al risparmio fiscale; nel caso concreto, le indagini bancarie non avevano dimostrato che il contribuente avesse percepito somme o ottenuto vantaggi economici e fiscali. Il ricorso dell’Agenzia è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Massima

Costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco . Spetta all'amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici per pervenire a quel "risultato fiscale". Nel caso di specie l'ufficio non avendo sortito alcun effetto le indagini bancarie, a carico del contribuente, non ha raggiunto la prova del vantaggio economico e fiscale dell'accertato.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Premesso che:

1. con due contestuali contratti in data 3 marzo 1998, registrati il 6 agosto 1998, B.G.L. donava alla moglie e alle figlie un terreno edificabile e le donatarie vendevano il terreno, per valore "similare" a quello dichiarato nel contratto di donazione, alla società edile Be. S.r.l.;

2. l'Agenzia delle Entrate, sulla base della concatenazione temporale dei contratti, della assenza di registrazioni di accrediti indicativi della riscossione del prezzo sui conti correnti delle donatarie, del fatto che il B., la moglie e le figlie, richiesti di giustificare la loro condotta negoziale avevano prodotto solo due fatture emesse dalla società Be. a fronte del pagamento, da parte delle figlie, di caparre confirmatorie per l'acquisto di due unità immobiliari, presumendo che il B. fosse l'effettivo venditore e che la donazione fosse stata simulata allo scopo di consentire l'elusione della norma di cui all'art. 67 del Tuir, notificava al B. un avviso di accertamento con cui, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, riprendeva a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di terreno;

3. il ricorso del contribuente avverso tale avviso veniva accolto dalla commissione tributaria provinciale di Pistoia;

4. la commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza 10 maggio 2010, confermava la decisione di primo grado sul rilievo che gli elementi individuati dall'ufficio non erano sufficienti per giustificare la presunzione della sussistenza di un accordo simulatorio tra le parti: la contestualità tra donazione e compravendita era piuttosto indicativa della effettività dell'operazione posto che le parti, qualora avessero voluto realizzare quanto ipotizzato dall'ufficio, avrebbero meglio potuto dissimulare il loro accordo differendo la vendita rispetto alla donazione; le indagini bancarie confermavano che il contribuente non aveva percepito somme per interposta persona; le due fatture per caparre confirmatorie per l'acquisto da parte delle figlie del B. di due unità immobiliari dalla società Be., acquirente del terreno, confermavano l'effettività dell'atto di donazione;

5. avverso la sentenza della commissione tributaria regionale propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidato a due motivi;

6. il contribuente si è costituito il controricorso;

7. con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, sostenendo che la commissione tributaria regionale di Firenze ha errato nel negare che i negozi di donazione e di vendita non potevano essere giustificati altrimenti che con la finalità di consentire al B. un vantaggio fiscale, in mancanza di prova del contrario da parte del contribuente;

8. con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia vizio di motivazione per avere i giudici di appello, da un lato, omesso di valorizzare come idoneo a fondare la presunzione posta a base dell'avviso impugnato, il fatto che, dall'esame dei conti correnti bancari delle donatarie-venditrici, non era emerso alcun movimento che indicasse la riscossione del corrispettivo pattuito, dall'altro lato, valorizzato come confermative della effettività dell'operazione le due fatture emesse dalla società acquirente nei confronti delle figlie del B.;

9. i due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente stante la loro stretta connessione logica, sono infondati: merita premettere che, in tema di applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, (a mente del quale sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti), questa Corte ha precisato che "costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicchè il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale" (Cass. n.4603 del 26/02/2014); la commissione tributaria regionale delle Toscana ha affermato che "l'esito negativo delle indagini bancarie induce a confermare che il contribuente, con gli atti in questione, non ha inteso percepire redditi per interposta persona"; rispetto a questa affermazione, che è sufficiente a giustificare l'annullamento dell'avviso di accertamento, perchè mette in rilievo, nella prospettiva dell'intento del contribuente, il dato obiettivo della mancanza di prova di vantaggi economici e fiscali pervenuti al B., l'Agenzia non muove alcuna censura;

10. il ricorso deve essere quindi rigettato;

11. le spese devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere a B.G.L. le spese del giudizio, liquidate in Euro 5200,00, oltre accessori e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2018

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