Cassazione, ordinanza n. 20294 del 31/07/2018
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Pensioni privilegiate ordinarie - Non assimilabilità a reddito di lavoro dipendente - Esclusione.
Un pensionato militare chiedeva il rimborso dell’Irpef trattenuta sulla pensione privilegiata ordinaria, sostenendo che la quota collegata all’invalidità permanente avesse natura risarcitoria e fosse esente. La Cassazione ha escluso l’assimilabilità di tale trattamento alle pensioni di guerra o per invalidità contratta durante il servizio militare di leva, poiché le relative esenzioni hanno carattere eccezionale. L’eventuale componente risarcitoria non modifica la natura reddituale di retribuzione differita dell’emolumento; il ricorso è stato quindi rigettato.
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