Cassazione, sentenza n. 20262 del 31/07/2018
Sentenza n. 20262 del 31/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20262
- Data
- 31/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società contestava un accertamento relativo al valore di una cessione d’azienda, invocando il giudicato favorevole successivamente formatosi nel separato giudizio promosso da un condebitore solidale contro la medesima pretesa. La Cassazione ha affermato che il coobbligato può opporre il giudicato sopravvenuto fondato su ragioni comuni e che l’annullamento dell’unico atto impositivo produce effetti verso tutti i condebitori, salvo un diverso giudicato già definitivo sulla loro posizione. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la Corte ha cassato la sentenza e annullato l’atto decidendo nel merito.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
p..1 La società G.B Bar snc di V.G. e F.B. ricorrono per cassazione, affidandosi a quattro motivi, avverso la sentenza della CTR di Milano, indicata in epigrafe, con la quale veniva parzialmente riformata la prima pronuncia.
In particolare, i giudici di seconde cure – ritenuta l'irrilevanza della allegazione delle pubblicazioni Cam, in quanto contenuti integralmente nell'atto impugnato affermavano l'osservanza da parte dell'amministrazione finanziaria dell'onere probatorio sulla stessa gravante, assolto attraverso l'indicazione del maggior valore rettificato, dell'esposizione del metodo di calcolo, della elencazione dei criteri di valutazione e affermavano la legittimità del metodo di valutazione adottato dall'Agenzia fondato sui valori commerciali risultanti dal listino del collegio degli agenti di affari in mediazione e sul criterio degli incassi, nonchè la congruità della percentuale applicata per la determinazione del valore.
Resiste con controricorso l'Agenzia.
Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto.
Motivi della decisione
p..2 Il primo motivo del ricorso, che attiene ad impugnazione dell'avviso di accertamento, ai fini delle imposte di Registro ed INVIM, dovuta in relazione ad un contratto di cessione d'azienda deduce, in via preliminare, l'esistenza di giudicato esterno formatosi, in giudizio promosso da condebitore solidale, che aveva annullato l'accertamento di che trattasi.
p..3 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere della motivazione dell'atto impositivo, nonostante l'omessa allegazione del listino prezzi delle aziende e dei documenti acquisiti in anagrafe.
p..4 Con la terza censura, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e l'omessa e insufficiente motivazione su un punto controverso della decisione.
Sotto il primo profilo, l'ente contribuente deduce l'omessa allegazione dei documenti, quali il listino prezzi, i dati reddituali del cedente, gli studi di settore, omettendo I di provare i fatti su cui fonda l'atto impositivo.
Sotto il secondo profilo, allega l'insufficiente motivazione in ordine alla congruità della percentuale applicata nonchè la mera rilevanza indiziaria del listino prezzi.
p..5 Con l'ultimo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4 censurando la motivazione per non avere tenuto conto dell'effettiva consistenza dell'azienda e della sua concreta potenzialità reddituale, che non può prescindere dall'esame delle scritture contabili. Nella specie, invece, ad avviso del ricorrente, l'ufficio non ha proceduto a verifiche ed accessi, per valutare il valore concreto dell'avviamento, limitandosi ad applicare una percentuale matematica in violazione della norma citata.
p..6 Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento delle altre censure.
p..7 Osserva preliminarmente questa Corte (Cassazione SS.UU. n. 13916/2006 e n. 24664/2007) che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, la cui interpretazione va effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme, e la relativa prova, ove lo stesso si sia formato dopo il deposito del ricorso per cassazione, può anche essere fornita nel corso del giudizio di legittimità e fino all'udienza di discussione, e deve essere rilevata anche d'ufficio, ancor quando nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass. n. 11863/2003, n. 7329/2003, n. 2027/2003).
L'eccezione di estensione del giudicato favorevole intervenuto nei confronti del condebitore solidale per ragioni non meramente personali può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo di appello e che la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti "nuovi" sopravvenuti (Cass. 2015 n. 14696; 22506, 25401).
p..8 Ebbene, la legge di registro approvata con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1 dispone che (oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione) sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633, 796, 800 e 825 c.p.c..
Pertanto, sono responsabili in solido tra loro per l'adempimento dell'obbligazione derivante dalla redazione dell'atto soggetto a registrazione le parti sostanziali: questa Corte regolatrice (n. 9126/2014) ha ribadito l'insussistenza di vincoli, per l'ufficio finanziario, in ordine alla scelta del soggetto passivo da escutere ai fini della riscossione dell'imposta di registro.
La funzione della norma citata è quella propria della solidarietà passiva di diritto comune, per modo che essa va identificata nel rafforzamento della posizione del creditore d'imposta. In questi termini il vincolo solidale è diretto a rendere più sicura e più agevole la realizzazione del diritto alla percezione del tributo. Consegue che siccome ciascun debitore è tenuto, verso l'erario, per l'intero debito d'imposta – il creditore erariale può esigere l'adempimento totale da parte dell'uno o dell'altro, a sua scelta. Fino a quando non abbia conseguito l'adempimento, non gli è preclusa la facoltà di esigere il pagamento dai singoli condebitori e di agire anche separatamente nei loro confronti.
Secondo l'art. 1306 c.c., "la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori"; tale norma riflette il principio secondo cui la sentenza vale solo tra le parti del processo e non ultra partes.
In deroga a tale principio, l'art. 1306 c.c., comma 2 prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali).
Osserva ancora il collegio che il processo tributario è processo costitutivo rivolto all'annullamento di atti autoritativi e che atteso che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l'annullamento – anche parziale – di un atto, ovvero la espulsione dal mondo del diritto del medesimo, non può che valere erga omnes.
Ciò implica che l'annullamento ottenuto dal condebitore è annullamento dell'unico atto impositivo ed esso esplicai suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato, anche se lo hanno impugnato.
Tale regola di estensione soggettiva del giudicato trova anzi, in materia tributaria, argomento ulteriore nella intrinseca unitarietà della unzione amministrativa di accertamento impositivo. E può dirsi inoperante (ma si tratta di ipotesi qui non ricorrente) solo quando nei confronti dello stesso coobbligato, rimasto estraneo al giudizio definitosi con il giudicato favorevole, si sia formato un altro giudicato di segno diverso; atteso che, in tal caso,l'estensione ultrapartes degli effetti favorevoli del giudicato trova ostacolo invalicabile nella preclusione ormai maturatasi con l'avvenuta definitività della sua specifica posizione (Cass. 7255/1994; Cass., 22885/2005; Cass. 14696/2008; Cass. 14814/2011; Cass. 9577/2013).
Nel caso di specie, risulta cha sentenza favorevole al cedente, avente ad oggetto l'omessa motivazione del medesimo avviso impugnato da cessionario,è passata in giudicato in epoca successiva al deposito della pronuncia in esame (1.02.2011), in quanto a detta data non era ancora decorso il termine semestrale per l'impugnazione.
Posto che, nel caso, l'odierno ricorrente e l'altro coobbligato solidale, hanno impugnato separatamente i provvedimenti con cui l'Amministrazione ha fatto valere la medesima pretesa fiscale e poichè il giudicato, nel giudizio nei confronti dell'altro condebitore, si è formato su questione comune, sussistono i presupposti per la declaratoria di accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della impugnata pronuncia (Cass. 2013/276).
Sussistono giusti motivi, in considerazione della sopravvenienza del giudicato, per la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE – accoglie il ricorso principale, con riferimento al primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente, annullando l'atto impugnato.
– compensa le spese processuali dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2018
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