Cassazione, ordinanza n. 20288 del 31/07/2018

Contenzioso - Ricorso e introduzione - Ricorso in Cassazione - Motivi del ricorso - Prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili - Ammissibilità - Esclusione.

Tipologia
Sentenza
Numero
20288
Data
31/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il titolare di un’attività di ristorazione contestava un accertamento analitico-induttivo ai fini Irpef, Iva e Irap, già ridimensionato nei giudizi di merito, censurando presupposti, prove e quantificazione dei maggiori ricavi. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi perché sovrapponevano indistintamente violazioni di legge, errori processuali e vizi motivazionali, trasferendo inoltre le critiche direttamente sull’atto impositivo o sollecitando nuove valutazioni di fatto. La Corte ha ribadito che ciascuna censura deve essere formulata con chiarezza e ricondotta allo specifico vizio previsto per il giudizio di legittimità.

Massima

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, sussumendole, indifferentemente, quale vizio di norme di diritto ovvero quale error in procedendo, che a differenza dell'error in iudicando, legittima l'accesso diretto agli atti da parte del giudice di legittimità; in tal modo da un lato viene negata la regola della chiarezza del motivo di ricorso per cassazione e dall'altro viene, inammissibilmente richiesto alla Corte di dare essa forma e contenuto giuridici al ricorso, enucleando dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Fatti di causa

L'Agenzia delle Entrate notificava a C.S., esercente l'attività di ristorante, trattoria e pizzeria, un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2004 con il quale, procedendo ad un accertamento di tipo analitico-induttivo, rideterminava in Euro 226.300i i ricavi dichiarati in Euro 129.097, con una differenza di maggiori ricavi pari ad Euro 97.682 sui quali applicava le imposte Irpef, Iva ed Irap oltre interessi e sanzioni.

C.S. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Benevento che lo accoglieva parzialmente con sentenza n.192 del 2011, riducendo i maggiori ricavi nella misura del 50%.

C.S. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale e l'Agenzia delle Entrate si costituiva proponendo appello incidentale. Con sentenza n.43 del 20.2.2013 la Commissione tributaria regionale in accoglimento parziale dell'appello del contribuente riduceva i maggiori ricavi accertati ad Euro 43.000.

Contro la sentenza di appello C.S. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Deposita memoria.

Ragioni della decisione

1.Primo motivo: "Nullità della sentenza impugnata e del procedimento ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione di legge, mancata considerazione della prova fornita dal contribuente in corso di accertamento. Mancato rispetto del principio di acquisizione e del principio della parità delle armi in relazione a quello di difesa. Violazione degli artt. 3 e 24 Cost.".

Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha stabilito che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, sussumendole, indifferentemente, quale vizio di norme di diritto ovvero quale error in procedendo (che a differenza dell'error in iudicando legittima l'eccesso diretto agli atti da parte del giudice di legittimità); in tal modo da un lato viene negata la regola della chiarezza del motivo di ricorso per cassazione e dall'altro viene, inammissibilmente richiesto alla Corte di dare essa forma e contenuto giuridici al ricorso, enucleando dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure. (Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016, Rv. 641127; Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790 – 01).

La concreta articolazione del motivo di ricorso evidenzia ulteriori profili di inammissibilità: nella parte in cui deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il libro degli inventari conteneva il prospetto delle rimanenze, il ricorrente allega un errore di fatto, che, se ritenuta di rilevanza revocatoria, doveva essere fatta valere con il diverso mezzo di impugnazione previsto dall'art. 395 c.p.c.; è inammissibile la censura svolta direttamente contro l'atto impositivo anzichè contro le statuizioni sul punto contenute nella sentenza impugnata.

2. Secondo motivo:"Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Argomentazione priva della premessa logico-giustificativa della quantificazione dei ricavi complessivi. Ultrapetita. Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 53 Cost.. Violazione del canone ermeneutico di cui all'art.1370 del codice civile: nel dubbio l'interpretazione dei dati contabili e la percentuale di abbattimento doveva essere data in favore del contraente debole, ovvero del contribuente/ricorrente".

Il motivo è inammissibile perchè non tiene conto della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che, con riferimento alle sentenze pubblicate a decorrere dal 11.9.2012 (nella specie la sentenza, pronunziata il 21.11.2012, è stata pubblicata il 20.2.2013) consente la proposizione del ricorso per cassazione soltanto per il vizio di "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Il motivo di censura concretamente articolato con riferimento alla determinazione dei maggiori ricavi, contiene invece censure direttamente attinenti alla ritenuta infondatezza dell'avviso di accertamento nonchè apprezzamenti in fatto sulle "idoneità del calcolo" effettuato dal giudice di appello per la quantificazione dei ricavi.

3. Terzo motivo: "Nullità della sentenza impugnata e del procedimento giudiziario ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Erronea gestione del contraddittorio. Mancata ed immotivata applicazione del principio della legge più favorevole alla luce del D.L. n. 78 del 2010 convertito nella L. n. 122 del 2010. Mancata applicazione dell'art. 1 dello Statuto dei diritti del contribuente. Mancato riconoscimento per erronea motivazione della presunzione relativa e della considerazione dell'onere della prova, assolto, oltre che in sede di accertamento, comunque in sede processuale dal contribuente. Violazione dell'art. 2697 c.c., comma 2. Violazione dell'art. 111 Cost.".

Il motivo è inammissibile per mescolanza e sovrapposizione di motivi eterogenei di ricorso nei termini già indicati nell'esame del primo motivo. Spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro tremila oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2018

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