Cassazione, ordinanza n. 20283 del 31/07/2018

Contenzioso - Parti - Avvisi di accertamento - Litisconsorzio necessario originario - Integrazione del contraddittorio - Mancanza - Conseguenze.

Tipologia
Sentenza
Numero
20283
Data
31/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento del maggior reddito di una società di persone aveva determinato, per trasparenza, la rettifica del reddito di partecipazione di un socio, ma i relativi giudizi erano stati trattati separatamente e un altro socio non era stato chiamato. La Cassazione ha affermato che l’unitarietà dell’accertamento impone la partecipazione della società e di tutti i soci, salvo questioni esclusivamente personali, configurando un litisconsorzio necessario originario. Rilevata la violazione del contraddittorio, ha cassato la sentenza, dichiarato nullo l’intero giudizio e rinviato alla CTP per la sua integrazione.

Massima

In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917, e dei soci comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali . Ne consegue che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Nel caso di specie la mancata citazione del socio ha determinato la lesione del contraddittorio ed il giudizio, celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, è nullo e tale vizio è rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Alla luce di questo se viene ripristinato il procedimento, con la necessaria integrazione soggettiva, comunque il socio è libero di non entrare in contenzioso con il fisco ma, in tal caso, non si sottrarrà agli effetti sfavorevoli del giudicato posto che gli è stata offerta la possibilità di parteciparvi.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Fatti di causa

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, redatto nei confronti della società Signatel s.nc. di S.A. l'Agenzia delle Entrate, in relazione al reddito di impresa accertato in capo alla società di persone, notificava al socio C.S.G. un avviso di accertamento, per l'anno di imposta 2001, relativo al maggior reddito da partecipazione determinato in Lire 691.539.000.

Contro l'avviso di accertamento C.S. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Latina che lo accoglieva con sentenza n. 283 del 2007. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza n. 225 del 28.2.2011, riformando la sentenza impugnata e confermando l'avviso di accertamento.

Contro la sentenza di appello C.S.G. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

Il secondo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta la violazione (rilevabile anche d'ufficio) del litisconsorzio necessario previsto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, è fondato ed assorbe i restanti motivi.

Questa Corte ha stabilito il principio che in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008).

Risulta dalla sentenza impugnata che la causa promossa da Signatel s.n.c. non è stata riunita al ricorso promosso dal socio ma è stata decisa nella diversa udienza del 10.11.2010; inoltre non è stato costituito il contraddittorio con il socio M.L., il quale – si riferisce nella sentenza impugnata – non aveva impugnato l'avviso di accertamento a lui notificato. Questa Corte ha affermato che la declaratoria di nullità delle cause di società e soci decise separatamente può esser evitata allorchè sussista, tra gli altri, il requisito della "simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito" (Sez. 5 n. 3830 del 2010), circostanza non verificatasi nel caso in esame con riguardo al giudizio di appello della causa promossa dalla società, svoltosi in altra udienza davanti a giudice diverso. Con riferimento alla mancata citazione del socio M. occorre ribadire quanto affermato dalla citata sentenza SU n.14815 del 2008 secondo cui l'integrazione del contraddittorio deve essere disposta anche nei confronti del socio che non ha proposto ricorso, il quale "potrà mantenere ferma la scelta di non entrare in contenzioso con il fisco in quanto il chiamato in causa potrà non costituirsi ma non per questo si sottrarrà agli effetti del giudicato a lui sfavorevole avendo avuto la possibilità di partecipare al giudizio" (pagg. 8 e 9 sentenza citata).

La sentenza deve pertanto essere cassata e l'intero giudizio dichiarato nullo con rinvio della causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina che procederà al giudizio previa integrazione del contraddittorio tra la società e tutti i soci.

Si compensano le spese in ragione della novità del principio di diritto affermato rispetto al momento di proposizione del giudizio.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell'intero giudizio e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina in diversa composizione. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2018

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