Cassazione, ordinanza n. 20282 del 31/07/2018
Irap - Determinazione dell'imposta -Regione Lombardia - Facoltà di aumento delle aliquote - Sospensione della maggiorazione Irap regionale - Effetti - Fattispecie.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20282
- Data
- 31/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una banca chiedeva il rimborso dell’IRAP versata nel 2003 applicando l’aliquota lombarda del 5,25%, mentre i giudici di merito avevano respinto la domanda. La Cassazione ha stabilito che la normativa statale aveva sospeso le maggiorazioni regionali successive al 29 settembre 2002 non meramente confermative dell’aliquota del 2002; la successiva sanatoria non riguardava tali aumenti. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato riconosciuto il rimborso dell’eccedenza rispetto all’aliquota del 4,75%.
Massima
L'art.3 comma 1 lett.a) della legge n.289 del 2002 ha sospeso il potere delle Regioni di deliberare maggiorazioni delle aliquote Irap a decorrere dai provvedimenti adottati successivamente al 29 settembre 2002, ad eccezione di quelli meramente confermativi della aliquota vigente per l'anno 2002. Nel caso di specie l'aumento della aliquota Irap al 5,25% per i soggetti di cui agli artt.6 e 7 del d.lgs. n.446 del 1997, deliberato per l'anno 2003 con la legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2002 n.33, non essendo confermativo dell'aliquota vigente per l'anno 2002, è stato sospeso con conseguente ripristino della aliquota al 4,75% stabilita, per l'anno 2002, dall'art.45 comma 2 del d.lgs n.446 del 1997.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Fatti di causa
La Banca Popolare di Milano presentava in data 23.9.2004 richiesta di rimborso integrale dell'Irap versata per gli anni di imposta 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003. A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo rigettava con sentenza del 11.1.2008.
La Banca popolare di Milano proponeva appello alla Commissione tributaria regionale chiedendo una riforma parziale della sentenza impugnata, limitando la richiesta di rimborso alla differenza tra la maggiore somma versata nell'anno 2003 per effetto dell'aumento della aliquota Irap disposta con legge della Regione Lombardia (5,25%) e quanto effettivamente dovuto sulla base della aliquota del 4,75%. La Commissione tributaria regionale rigettava l'appello con sentenza n. 87 del 12.12.2008.
Contro la sentenza di appello la contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Primo motivo: "Violazione ed errata applicazione della normativa nazionale (art. 360 c.p.c., n. 3) operata dalla C.T.R. della Lombardia con la sentenza impugnata", nella parte in cui ha ritenuto che la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 22 abbia previsto una sanatoria dell'aumento delle aliquote Irap operato dalla L.R. Lombardia n. 33 del 2002".
Il motivo è fondato. Il quadro normativo entro cui si colloca la questione è il seguente: il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 1 del vigente ratione temporis, determinava l'aliquota ordinaria dell'Irap nella misura del 4,25%, facendo salve le disposizioni transitorie contenute nell'art. 45 del D.Lgs., il quale stabiliva, nel comma 2, che per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 stesso D.Lgs. (banche, società finanziarie e imprese di assicurazione), l'aliquota applicabile per i periodi di imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000 era stabilita nella misura del 5,4%, mentre per i due periodi di imposta successiva (ossia per l'anno 2001 e 2002) l'aliquota era stabilita rispettivamente nella misura del 5% e del 4,75%. L'art. 16, comma 3 citato D.Lgs., vigente ratione temporis, a decorrere dal terzo anno successivo all'emanazione del decreto stesso, attribuisce alle Regioni la facoltà di variare l'aliquota Irap prevista nel comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La Regione Lombardia con la L.R. 23 dicembre 2002, n. 33 ha stabilito all'art. 1, comma 1 che "a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2003 per i soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 6 e 7 l'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta, come stabilito nei medesimi articoli,l'aliquota prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 1 maggiorata di un punto percentuale", corrispondente alla aliquota del 5,25% (aliquota ordinaria del 4,25% maggiorata di un punto percentuale). Il legislatore nazionale con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a) ha "sterilizzato" gli aumenti delle aliquote Irap disposti dalle Regioni, stabilendo che la maggiorazione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3 che non sia confermativa della aliquota in vigore per l'anno 2002, è sospesa sino a quando non si raggiunga un accordo, ai sensi del D.Lgs. n. 281 del 1997, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali. La Legge Statale 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 22 ha stabilito che "nelle Regioni che hanno emanato disposizione legislative in materia di tasse automobilistiche e di Irap in maniera non conforme ai poteri ad esse attribuiti dalla legislazione statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni e fino al periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2007 (poi prorogato al 2010), sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni". Contrariamente all'interpretazione propugnata dalla Agenzia delle Entrate, tale ultima disposizione riguarda unicamente gli effetti di norme regionali che siano state emanate "in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti" e pertanto essa non ha l'effetto di sanare gli incrementi della aliquota Irap deliberati dalle Regioni e sospesi dalla norma statale di cui al citato L. n. 289 del 2002, art. 33. A conferma della correttezza di tale interpretazione la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 61 secondo periodo ha stabilito che "resta ferma l'applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 22 alle disposizioni regionali in materia di Irap diverse da quelle riguardanti la maggiorazione delle aliquote", quindi ribadendo che la sanatoria prevista dal citato art. 2, comma 22 non si applica in materia di maggiorazione delle aliquote Irap. Dalla ricostruzione coordinata della congerie di norme adottate dal legislatore nazionale e regionale si evince che: la L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a) ha sospeso il potere delle Regioni di deliberare maggiorazioni delle aliquote Irap a decorrere dai provvedimenti adottati successivamente al 29 settembre 2002, fatto eccezione per quelli meramente confermativi della aliquota vigente per l'anno 2002. In forza di tale norma, l'aumento della aliquota Irap per i soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 6 e 7 deliberato per l'anno 2003 con la L.R. Lombardia 23 dicembre 2002, n. 33 che ha innalzato l'aliquota al 5,25%, in quanto non meramente confermativa dell'aliquota vigente per l'anno 2002 deve intendersi sospesa, con conseguente ripristino della aliquota stabilita, per l'anno 2002, dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2 che ha fissato l'aliquota nella misura del 4,75% (conformi Sez. 5 n. 18003 del 2016; Sez. 6-5 n.3574 del 2015; Sez. 6 – 5 n. 26263 del 2014;).
2. Secondo motivo: "illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione".
Il motivo è assorbito.
In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa deve essere decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente nella parte relativa al diritto al rimborso della eccedenza versata rispetto alla aliquota del 4,75% applicabile per l'anno di imposta 2003.
La particolare complessità del quadro normativo vigente in materia giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e decidendo nel merito accoglie parzialmente il ricorso introduttivo della contribuente dichiarando il diritto al rimborso della somma versata in eccedenza rispetto alla aliquota del 4,75% applicabile per l'anno di imposta 2003. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2018
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