Cassazione, sentenza n. 20237 del 31/07/2018
Sentenza n. 20237 del 31/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20237
- Data
- 31/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava una cartella emessa dopo il controllo formale della dichiarazione, insistendo sulla deducibilità o detraibilità di premi assicurativi, contributi previdenziali e spese di ristrutturazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il vizio di omesso esame richiede l’indicazione di uno specifico fatto storico decisivo e non consente una nuova valutazione dei documenti già considerati; inoltre, alcune doglianze erano estranee al motivo dedotto, prive d’interesse o rivolte contro la tardività rilevata dalla CTR senza censurarla. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. L.S. ricorre con un unico motivo avverso l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 38/3/13 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. 3, del 26/11/2012, depositata il 27/5/2013 e non notificata, che, in controversia concernente l'impugnativa della cartella di pagamento n. (XXXXX) notificata il 19/12/2008, con la quale si informava il contribuente dell'esito della liquidazione della dichiarazione dei redditi Modello Unico per l'anno 2005 D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, ha parzialmente accolto l'appello del contribuente avverso la sentenza della C.T.P. di Bari, che, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo del contribuente.
2. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Puglia ha ritenuto infondata la doglianza relativa al difetto di motivazione della cartella esattoriale e, nel merito, ha escluso la deducibilità del contributo previdenziale integrativo, del premio dell'assicurazione sulla vita e delle spese di ristrutturazione immobiliare; ha, invece, accolto l'appello del contribuente in relazione agli importi previdenziali, dichiarandone la deducibilità.
3. A seguito del ricorso di L.S., l'Agenzia delle Entrate si costituiva e resisteva con controricorso notificato il 30/9/2014.
4. Il ricorrente ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1.1. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con particolare riferimento all'omessa valutazione della documentazione fornita dal contribuente ai giudici di merito.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.3. Nella fattispecie trova applicazione "ratione temporis" (ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3) il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all'11 settembre 2012, sicchè il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
Il nuovo testo del n. 5) dell'art. 360 c.p.c., introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività".
Resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle "quaestiones facti", la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito. L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
Così delimitato l'ambito di indagine, con riferimento al ricorso oggetto del presente giudizio, deve rilevarsi che è sicuramente inammissibile la doglianza relativa alla deducibilità dei premi pagati per assicurazione sulla vita a favore del coniuge a carico. Ed invero, il giudice di appello nella motivazione dà atto che risultano pagati i premi per l'assicurazione, ma rigetta l'impugnazione, evidentemente ritenendo necessaria la produzione del contratto di assicurazione, che il ricorrente non aveva depositato. La decisione della C.T.R. non poteva, quindi, essere impugnata sotto il profilo dell'omessa valutazione del materiale istruttorio (in particolare i documenti attestanti i pagamenti dei premi), poichè tale valutazione vi è stata (anche se con un risultato sfavorevole per il contribuente). Gli ulteriori profili di doglianza, relativi alla violazione degli artt. 13 e 15 T.U.I.R. in riferimento alla detraibilità delle spese per i premi assicurativi versati in favore del coniuge fiscalmente a carico, sono anch'essi inammissibili, perchè non riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, bensì alla diversa censura della violazione di legge di cui al n. 3 dell'articolo citato; inoltre, la doglianza si riferisce alla motivazione adottata dal giudice di primo grado, non più censurabile in questa sede.
E' inammissibile anche la questione della deducibilità degli oneri per la previdenza complementare versati in favore del coniuge fiscalmente a carico, poichè tale deducibilità è stata ammessa dal giudice di appello, che ha riformato sul punto la sentenza di primo grado, ed il ricorrente non ha alcun interesse ulteriore da far valere sul punto.
Parimenti inammissibile è la doglianza relativa alla deducibilità delle spese di ristrutturazione, poichè i giudici di appello l'hanno rigettata, rilevando che essa non era stata avanzata tempestivamente con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ma solo tardivamente in un momento successivo.
Il ricorso del contribuente non coglie, quindi, la ratio della decisione, poichè lamenta la mancata valutazione della documentazione prodotta a supporto dell'impugnazione, senza in alcun modo contestare la motivazione addotta dai giudici di appello, basata sulla tardività della stessa.
Infine, risulta inammissibile anche l'ultima censura relativa alla deducibilità del contributo di Euro 4.080,00, perchè relativo al pagamento della prima rata del contributo soggettivo dell'anno 2003 e non del contributo integrativo, come ritenuto dal giudice di appello.
Secondo il ricorrente, la C.T.R. della Puglia avrebbe erroneamente qualificato il contributo come "integrativo" e conseguentemente ne avrebbe escluso la deducibilità, che invece è prevista per il diverso contributo "soggettivo". Anche qui la censura, avente ad oggetto l'erronea qualificazione del contributo ai fini della sua deducibilità, tende al raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito, per cui non è riconducibile all'omesso esame di un fatto decisivo, secondo la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
1.7. Attesa la soccombenza, parte ricorrente deve essere condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, come liquidate in dispositivo.
Sussistono i requisiti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Sussistono i requisiti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2018
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