Cassazione, ordinanza n. 20294 del 31/07/2018

Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Pensioni privilegiate ordinarie - Non assimilabilità a reddito di lavoro dipendente - Esclusione.

Tipologia
Sentenza
Numero
20294
Data
31/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un pensionato militare chiedeva il rimborso dell’Irpef trattenuta sulla pensione privilegiata ordinaria, sostenendo che la quota collegata all’invalidità permanente avesse natura risarcitoria e fosse esente. La Cassazione ha escluso l’assimilabilità di tale trattamento alle pensioni di guerra o per invalidità contratta durante il servizio militare di leva, poiché le relative esenzioni hanno carattere eccezionale. L’eventuale componente risarcitoria non modifica la natura reddituale di retribuzione differita dell’emolumento; il ricorso è stato quindi rigettato.

Massima

Le pensioni privilegiate ordinarie non possono considerarsi esenti da imposizione fiscale diretta in quanto non assimilate alle pensioni di guerra e alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva. Pertanto l'eventuale componente risarcitoria dei suddetti redditi non cambia la natura di retribuzione differita di prestazione lavorativa.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RILEVATO CHE:

1. E.S., colonnello dell'Esercito Italiano in pensione, ricorre con due motivi contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 32/9/12 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, emessa il 23/11/2011, depositata il 26/1/2012 e non notificata che, in controversia concernente l'impugnativa del silenzio – rifiuto sull'istanza di rimborso della tassazione IRPEF sul trattamento pensionistico privilegiato, per invalidità permanente a causa del servizio prestato, ha rigettato l'appello del contribuente, sostenendo la natura reddituale di retribuzione differita dell'aumento del trattamento pensionistico ed il carattere eccezionale della norma di esenzione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34 non potendosi assimilare alla pensione ordinaria privilegiata quella dei militari di leva, oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1989;

secondo il ricorrente la quota di privilegio, essendo correlata alla menomazione permanente dell'integrità fisica, sarebbe da ritenere esente da imposizione ai fini Irpef;

2. a seguito del ricorso, l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

3. il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio del 14/6/2018 ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

4. il ricorrente ha depositato memorie.

CONSIDERATO CHE:

1.1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, D.P.R. n. 302 del 1986, art. 32, D.P.R. n. 3 del 1957, art. 68, D.P.R. n. 686 del 1957, art. 50. L. n. 9 del 1980, art. 1, art. 1223 c.c.;

secondo il ricorrente, gli importi corrisposti a titolo di invalidità permanente non rientrano nella tipologia dei redditi da lavoro e di conseguenza non sono tassabili con la ritenuta Irpef, secondo il principio desumibile dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6;

inoltre, il ricorrente sostiene che la cd. "quota di privilegio" avrebbe natura risarcitoria e, come tale, non sarebbe soggetta a tassazione, come si desume dalla L. n. 9 del 1980, art. 1;

1.2. il motivo è infondato;

1.3. invero, "l'intero ammontare delle pensioni privilegiate ordinarie, ivi compreso il cosiddetto aumento previsto dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 67 è soggetto ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34 e non possono essere assimilate – attesa la natura eccezionale dei casi di esenzione – alle pensioni di guerra o alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva (sentenza n. 387 del 1989 della Corte costituzionale). Nè, in senso contrario, ha rilievo l'eventuale componente risarcitoria dei suddetti emolumenti, che non incide sulla loro natura di retribuzione differita di prestazioni lavorative" (Cass. sent. n. 11010/2014; n. 25293/2014; n. 8189/2016);

secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, le pensioni privilegiate ordinarie non possono considerarsi esenti da imposizione fiscale diretta, in quanto non comprese tra i redditi indicati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 24 non potendosi assimilare – in considerazione della natura eccezionale dei casi di esenzione – alle pensioni di guerra, nè alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva, secondo la rilettura della Corte Costituzionale nella sentenza n. 387 dell'11 luglio 1989, pronuncia che costituisce un fondamentale pilastro dell'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di questa Corte;

nè assume alcun rilievo la considerazione dell'eventuale componente risarcitoria degli emolumenti in questione, in quanto ne resta ferma la natura reddituale di retribuzione differita di prestazioni di lavoro (cfr. Cass. n. 2104/89, 6313/94, 10870/00, 17896/02; Cass. n. 28735/2005 e Cass. n. 27938/2009);

si è più specificamente ritenuto che l'intero ammontare, ivi compreso il c.d. aumento del decimo previsto dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67 delle pensioni privilegiate ordinarie, è soggetto ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, non potendosi assimilare – in ragione della natura eccezionale dei casi di esenzione – alle pensioni di guerra, nè alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva (sentenza n. 387 del 1989 della Corte costituzionale);

2.1. con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l'omessa motivazione su fatti decisivi, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

2.2. in particolare, il ricorrente si duole inammissibilmente di un'errata interpretazione da parte del giudice di appello delle sentenze della Corte Costituzionale in materia di pensioni privilegiate, introducendo una censura riguardante la motivazione in diritto;

3.1. il ricorso va pertanto rigettato;

3.2. il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2018

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