Cassazione, sentenza n. 20260 del 31/07/2018
Sentenza n. 20260 del 31/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20260
- Data
- 31/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riuniva l’impugnazione di una cartella e quella del diniego di definizione agevolata, mentre il giudizio sul relativo avviso di accertamento era già stato dichiarato estinto per la regolare definizione della pendenza tributaria. La Cassazione ha ritenuto che il condono chiuda anche il rapporto sostanziale, facendo venir meno la pretesa originaria e la cartella, che non può conservare efficacia per somme eventualmente dovute a diverso titolo. È stata dichiarata cessata la materia del contendere e l’Amministrazione è stata condannata a restituire gli importi riscossi in base alla cartella.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
p.1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, svolgendo quattro motivi, avverso la sentenza n. 316/26/10 con cui la C.T.R. di Bari aveva accolto l'appello del contribuente, statuendo che la cartella era stata notificata prima del passaggio in giudicato della sentenza della C.T.P. di Foggia relativa all'avviso di accertamento, già impugnato dal contribuente.
In pendenza del giudizio, il contribuente proponeva istanza di definizione della lite ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, alla quale l'Agenzia delle entrate opponeva il diniego del 30/8/2012, notificato l'11/9/2012, in ragione della ritenuta iscrizione provvisoria dell'avviso di accertamento e della necessità di trattenere le somme incassate per la regolarità della domanda sull'accertamento. Avverso tale provvedimento di diniego il contribuente proponeva ricorso dinanzi a questa Corte (r.g.n. 26641/12).
Nel diverso giudizio avverso l'avviso di accertamento prodromico alla notifica della cartella, il primo giudice respingeva il ricorso ed il giudice di secondo grado dichiarava inammissibile il gravame con sentenza impugnata per cassazione, pendente al momento della proposizione del presente ricorso.
Il giudizio di legittimità si è concluso con sentenza n. 23782/2012, con cui codesta Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, in presenza dell'attestazione di regolarità della domanda di condono, relativo all'impugnato avviso, ai sensi della L. n. 111 del 2011, 39.
Avverso il diniego di condono relativo alla cartella esattoriale, oggetto del giudizio n. 7252/2011, il contribuente ricorre per cassazione – nel procedimento n. RG 26641/2012 – affidandosi ad un motivo.
Con ordinanza del 23.09.2016, i due procedimenti, attinenti l'uno alla cartella di pagamento e l'altro al diniego di condono dell'atto medesimo, sono stati riuniti da questa Corte.
In entrambi i giudizi, i resistenti svolgono attività difensiva con controricorso.
L'Agenzia ha depositato memoria con la quale ha dedotto ulteriori difese rispetto all'originario controricorso, soprattutto con riferimento al procedimento riunito n. 26641/2012, adducendo per la prima volta che il contribuente, nell'avvalersi del condono, aveva decurtato dal dovuto le somme versate in pendenza del giudizio.
In particolare, sostiene che l'avv. A. aveva corrisposto, nel corso del giudizio pendente, l'importo di Euro 9.879,02 che dichiarava di utilizzare per la definizione della domanda n. 2487/12, con il conseguente parziale sgravio della cartella, effettuato dall'ente finanziario.
Il P.G. ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Motivi della decisione
p. 2. Con il ricorso introduttivo del giudizio n. R.G 7252/2011, l'Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 nonchè insufficiente motivazione circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 ed in subordine violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.
p..3 Con il ricorso relativo al procedimento n. RG 26641 del 2012, il contribuente impugna il diniego di condono relativo alla cartella, sostenendo la carenza di motivazione del provvedimento di diniego e la violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con conseguente condanna dell'ufficio alla ripetizione delle somme versate sulla scorta della cartella medesima.
p..4 La questione si incentra, invero, nello stabilire gli effetti che produce la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione delle pendenze tributarie, fattispecie di estinzione contemplata, in linea generale, dal D.L. n. 98 del 2011.
Deve ritenersi, al riguardo, tenendo conto della peculiarità di tale ipotesi di cessazione della materia del contendere, specificamente prevista per il processo tributario, e della natura impugnatoria di quest'ultimo, che la volontaria definizione della controversia per condono annulla, per sua natura, ab origine la pendenza tributaria anche sotto l'aspetto sostanziale, comportando la "chiusura" del rapporto oggetto della lite.
Del resto, questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che il principio che la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito dell'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un atto conforme alla pretesa avanzata dal contribuente fa stato in merito alla definitiva realizzazione dell'interesse di quest'ultimo, sicchè, una volta passata in giudicato, è preclusa all'erario la possibilità di annullare, in via di autotutela, il provvedimento che aveva determinato la cessazione della res litigiosa (Cass. nn. 21529 del 2007 e 16456 del 2008); e, dall'altro, che la declaratoria di estinzione importa la caducazione di tutti i provvedimenti resi nel relativo processo, non applicandosi la diversa regola di cui all'art. 310 c.p.c., in quanto il perdurare degli effetti ivi previsto per tali pronunce contrasterebbe con l'accertata definizione del rapporto oggetto delle stesse (Cass. n. 18640 del 2008).
E quindi determina (non la mera inammissibilità del ricorso, che si esaurirebbe sul piano processuale ma) la necessitata rimozione delle sentenze emesse, in quanto non più attuali (Cass. n. 13109/12, n. 19533/11; conf., da ultimo, Cass. n. 14258/16; n. 8142/16; n. 11820/2017).
Ne deriva, nella fattispecie, che l'estinzione del giudizio – dichiarata con sentenza definitiva – in ordine alla lite concernente il prodromico avviso di accertamento, per intervenuto condono ai sensi della legge citata, ha necessariamente determinato il venir meno della originaria (unica) pretesa tributaria sostanziale avanzata nei confronti della contribuente e recata dalla cartella oggetto del presente ricorso e dunque anche la caducazione della cartella stessa.
Difatti, la cartella impugnata perde la sua efficacia di atto impositivo, poichè il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tale atto ma alla pretesa determinata con il condono ex art. 39 cit. che la sostituisce, sicchè fino alla nuova liquidazione del tributo, effettuata dall'Amministrazione finanziaria in ossequio al D.L. n. 98 del 2011, art. 49 l'obbligazione tributaria non è esigibite (per un caso analogo v. Cass. 2014/24092). Corollario applicativo del principio illustrato è l'infondatezza delle deduzioni difensive sostenute dall'Agenzia, peraltro esposte solo con le memorie, secondo le quali la cartella sopravvivrebbe alla definizione dell'avviso di accertamento, per la parte residua, corrispondente alla somma dovuta a titolo di condono e, presumibilmente, non ancora versata.
In conseguenza di ciò, il contribuente ha diritto alla ripetizione delle somme versate in esecuzione della cartella che ha ormai ha perso ogni validità, non potendo preservare alcuna efficacia, neppure con riferimento ad eventuali somme dovute dal contribuente ma a diverso titolo(condono).
In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dei giudizi di legittimità riuniti, in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE – Dichiara cessata la materia del contendere;
– Condanna l'amministrazione finanziaria alla ripetizione delle somme versate dal contribuente sulla scorta della cartella impugnata;
– Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 8 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2018
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