Cassazione, sentenza n. 20233 del 31/07/2018
Sentenza n. 20233 del 31/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20233
- Data
- 31/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva qualificato come finanziamento esente da IVA un’operazione con cui, dietro corrispettivo, era stato consentito l’esercizio di un’opzione sulla successiva gestione di un immobile acquistato all’asta. La Corte ha escluso che il rimborso delle somme bastasse a sostenere tale qualificazione: l’obbligazione di fare, non fare o permettere integra una prestazione di servizi imponibile quando si colloca in un rapporto sinallagmatico, senza che sia indispensabile un consumo. Accolto il motivo dell’Agenzia, ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, rigettato l’impugnazione dell’atto di contestazione delle sanzioni.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con l'impugnata sentenza depositata il 12 novembre 2014 la CTR del Lazio – in parziale riforma della prima decisione – accoglieva il ricorso promosso da FD contro un atto di contestazione di sanzioni emesso per mancata regolarizzazione di un'operazione ritenuta dall'ufficio imponibile e consistente nel "finanziare" un altrui acquisto all'asta di immobile contrattualmente riservando alla medesima FD l'opzione della successiva sua gestione A giudizio della CTR invece – come sarebbe stato dimostrato dalla circostanza che il prestito era stato rimborsato in parte con il versamento di una somma e in parte mediante accollo di un socio della "finanziata" – l'operazione doveva farsi consistere in un "finanziamento" esente IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 1.
L'ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale la contribuente resisteva con controricorso, quest'ultimo anche illustrato da memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l'ufficio – in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – deduceva la nullità della sentenza essendo la sua motivazione "meramente apparente, sostanzialmente inesistente". Il motivo è però infondato avendo invece la CTR spiegato le ragioni del suo convincimento che in breve sintesi sono riassumibili nell'aver ritenuto che l'operazione consistesse in un finanziamento perchè l'intero prestito – anche se in parte tramite accollo – era stato rimborsato.
2. Con il secondo motivo – formulato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l'ufficio deduceva la violazione del cit. D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, commi 2 e 3, nella sostanza rimproverando alla CTR di essere incorsa in errore laddove aveva ritenuto che l'operazione fosse di "finanziamento". Il motivo è fondato alla luce dei seppur rari precedenti di questa Corte secondo cui tutto ciò che ha ad oggetto un fare o un non fare o un permettere costituisce operazione imponibile ai sensi del cit. D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3 (Cass. sez. trib. n. 6607 del 2013; Cass. sez. trib. n. 215 del 2002). E nella concreta fattispecie l'obbligazione contrattuale è stata quella di permettere l'esercizio del rammentato diritto di opzione. Un'operazione di permettere – qui collegata al corrispettivo – che per essere assoggettata all'imposta non comporta necessariamente un consumo come è stato invece incidentalmente detto (v. Cass. sez. trib. n. 18764 del 2014, peraltro con riferimento a ipotesi affatto particolari che nella sostanza erano in realtà essenzialmente risarcitorie di una perdita di produzione agricola, Corte giust. n. 384 del 1977; Corte giust. n. 215 del 1996). E questo perchè la prestazione di servizi – pure in prospettiva unionale – è un'operazione soggetta a IVA anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere e purchè si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico (Corte giust. n. 263 del 2016; Corte giust. n. 174 del 2002). Una restrizione come quella incidentalmente affermata non è in effetti contenuta nell'art. 6 Direttiva n. 388 del 1977 – cioè la "sesta Direttiva" – e conseguentemente nemmeno nel D.P.R. n. 633, art. 3 cit. che ne recepisce la previsione. Ed invero la prestazione di servizi viene connotata dalle rammentate fonti proprio come alternativa a quella sulla cessione di beni gravante sul consumo e – quindi – prescinde da quest'ultimo.
3. Non essendo necessari altri accertamenti – e ritenuto assorbito il terzo motivo – alla cassazione dell'impugnata sentenza deve seguire la definizione nel merito della controversia con il rigetto del ricorso promosso dalla contribuente contro l'atto di contestazione.
4. Sussistono giuste ragioni, discendenti dalla particolarità della controversia, per compensare interamente le spese del merito, mentre le spese del presente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso promosso dalla contribuente; compensa integralmente le spese del merito; condanna la contribuente a rimborsare all'ufficio le spese processuali, liquidate in Euro 18.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2018
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