Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 22944

Cassazione, sentenza n. 22944 del 26/09/2018

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Evento interruttivo - Verificazione in appello dopo la notifica e prima della costituzione in giudizio - Art. 299 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

Durante il giudizio relativo a riprese IRES, IRAP e IVA, la società contribuente era stata dichiarata fallita dopo la notificazione dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ma prima della scadenza del termine di costituzione. La Cassazione ha affermato che tale evento determina l’interruzione automatica anche nel processo tributario, per effetto del rinvio alle norme del codice di procedura civile, indipendentemente dalla conoscenza dell’evento da parte del giudice o dell’altra parte. Poiché il giudizio era proseguito senza coinvolgere la curatela, ne è stata dichiarata la nullità, con cassazione e rimessione alla Commissione regionale.

  • Processo tributario
  • Contenzioso
  • Procedure concorsuali
N. 22963

Cassazione, ordinanza n. 22963 del 26/09/2018

IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione delle operazioni - Principio di cartolarità - Obbligo dell'emittente di pagare l'imposta - Limiti - Tempestiva attivazione della procedura di variazione o, in mancanza, definitiva eliminazione del rischio di utilizzo della fattura da parte del destinatario

Una società chiedeva il rimborso dell’IVA versata su una fattura relativa a un’operazione inesistente, sostenendo che il destinatario l’avesse stornata senza esercitare la detrazione; i giudici di merito avevano accolto la domanda. La Corte ribadisce che l’emittente deve normalmente versare l’imposta indicata in fattura, salvo tempestiva correzione o annullamento, ma riconosce il rimborso anche in mancanza di tali adempimenti quando sia definitivamente escluso ogni rischio di detrazione e di perdita di gettito. Poiché tale eliminazione era stata accertata in fatto, il ricorso dell’Agenzia è rigettato.

  • IVA
  • Adempimenti
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 22943

Cassazione, sentenza n. 22943 del 26/09/2018

Sentenza n. 22943 del 26/09/2018

La controversia riguardava l’incameramento di somme per alcole immesso in commercio senza pagamento dell’accisa, disposto dopo la revoca di un precedente discarico amministrativo. La contribuente invocava le risultanze di un giudizio penale e contestava la valutazione delle prove, ma la Cassazione ha ribadito che la sentenza penale irrevocabile non vincola automaticamente il giudice tributario, nel cui processo possono rilevare anche presunzioni semplici. Ritenuto congruo l’autonomo confronto compiuto dal giudice d’appello tra la decisione penale e gli elementi della verifica, e non fornita prova contraria, il ricorso è stato rigettato.

N. 22958

Cassazione, sentenza n. 22958 del 26/09/2018

Sentenza n. 22958 del 26/09/2018

L’Agenzia contestava l’applicazione del regime IVA del margine agli acquisti e alle rivendite di autoveicoli usati, mentre i giudici di merito avevano reputato sufficiente l’indicazione del regime nelle fatture e avevano escluso ulteriori controlli a carico della società acquirente. La Corte afferma invece che, in presenza di elementi oggettivi e specifici, il cessionario deve dimostrare buona fede e massima diligenza, verificando anche i precedenti intestatari attraverso la documentazione facilmente reperibile; la dichiarazione del cedente non basta. Accolti i primi due motivi dell’Agenzia e assorbito il terzo, la sentenza è cassata con rinvio.

  • IVA
  • Autovetture e Fisco
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 22942

Cassazione, sentenza n. 22942 del 26/09/2018

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DIVERSI - ATTIVITA' OCCASIONALI Contratti derivati - Imponibilità ex art. 103 bis TUIR - Presupposti.

Una società contestava la rettifica delle perdite su contratti derivati in valuta, che l’Amministrazione riteneva soggette ai criteri dell’art. 103-bis TUIR applicabile ratione temporis. La Corte ha stabilito che, per i soggetti diversi dagli enti creditizi o finanziari, tale disciplina opera soltanto quando le operazioni fuori bilancio siano valutate nei conti annuali secondo le regole civilistiche; se iscritte nei conti d’ordine, i risultati realizzati vanno invece valutati secondo l’art. 76 TUIR. Accertata quest’ultima situazione, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia e compensato le spese.

  • IRES
  • Contabilità e Bilancio
  • Contabilità
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 22957

Cassazione, sentenza n. 22957 del 26/09/2018

Sentenza n. 22957 del 26/09/2018

La controversia riguardava una cartella emessa, dopo controllo automatizzato, per ritenute dichiarate ma omesse o versate tardivamente; la società ne aveva lamentato la mancata preventiva comunicazione di irregolarità e la CTR aveva annullato l’atto. La Corte precisa che l’avviso bonario è necessario quando dal controllo emergano errori o incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non quando le somme residue derivino dai dati dichiarati o da un mero errore di calcolo. Esclusa ogni ulteriore incertezza dopo lo sgravio parziale, la Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia e, decidendo nel merito, rigetta quello originario della contribuente.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Adempimenti
  • Processo tributario
N. 22941

Cassazione, sentenza n. 22941 del 26/09/2018

Sentenza n. 22941 del 26/09/2018

La controversia riguardava la classificazione TARIC di apparecchi con radio e riproduttore MP3 incorporati, dalla quale dipendeva l’applicazione dell’aliquota daziaria del 2 o del 10 per cento. La Corte ha chiarito che, indipendentemente dalla natura costitutiva o interpretativa del regolamento europeo successivo, il prodotto doveva essere concretamente ricondotto a uno dei codici già vigenti in base alle sue caratteristiche. Poiché la CTR aveva escluso la nuova classificazione senza compiere tale verifica, la sentenza è stata cassata con rinvio per il relativo accertamento.

N. 22956

Cassazione, sentenza n. 22956 del 26/09/2018

Sentenza n. 22956 del 26/09/2018

L’Agenzia aveva recuperato l’IVA detratta su prestazioni di montaggio e smontaggio di stand espositivi utilizzati in fiere svolte in altri Stati dell’Unione, sostenendo che mancasse il requisito territoriale; i giudici di merito avevano annullato la ripresa. La Corte qualifica gli stand, facilmente smontabili e solo temporaneamente ancorati al suolo, come beni mobili e ritiene territorialmente rilevanti in Italia le prestazioni eseguite all’estero nell’ambito del rapporto tra i due soggetti italiani coinvolti. Confermata quindi la detraibilità dell’imposta riconosciuta dalla CTR, il ricorso dell’Agenzia è rigettato.

  • IVA
  • Estero
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 22940

Cassazione, sentenza n. 22940 del 26/09/2018

Sentenza n. 22940 del 26/09/2018

Una società contestava riprese relative alla detrazione IVA su costi trasferiti dopo una scissione, a una nota di credito priva di adeguata giustificazione e alla deduzione di un canone di servizi non fatturato. La Corte ha ritenuto che fatture riferite genericamente alla scissione, contratto di servizio e contabilizzazione tra le fatture da ricevere non provassero, da soli, effettività, entità, natura ed epoca delle operazioni; anche la variazione IVA richiedeva prova del collegamento con l’operazione originaria e della relativa causa. Il ricorso della contribuente è stato quindi rigettato.

  • IVA
  • IRES
  • IRAP
  • Operazioni straordinarie
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 22955

Cassazione, sentenza n. 22955 del 26/09/2018

Sentenza n. 22955 del 26/09/2018

La controversia riguardava la tassazione di dividendi distribuiti da una controllata lussemburghese e le relative sanzioni; la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello della società per difetto di specificità, aggiungendo considerazioni sul merito della pretesa. La Corte precisa che l’appello tributario è specifico quando individua i punti contestati e oppone argomenti alle ragioni del primo giudice, anche riproponendo le difese originarie, senza necessità di formule particolari o di un progetto alternativo di decisione. Ritenuti sufficientemente specifici i motivi proposti, accoglie la censura processuale, dichiara inammissibili le altre e cassa con rinvio per un nuovo esame.

N. 22939

Cassazione, sentenza n. 22939 del 26/09/2018

Sentenza n. 22939 del 26/09/2018

L’Amministrazione aveva rideterminato reddito, imponibile IRAP e IVA di un’associazione sportiva, sostenendone la natura commerciale e ricorrendo all’accertamento induttivo; i giudici di merito avevano annullato gli atti. La Corte ha confermato che la qualifica dell’ente va distinta dalla natura fiscale delle singole attività e ha ritenuto adeguatamente motivato il riconoscimento della natura non commerciale. Ha tuttavia affermato che il processo tributario è di impugnazione-merito: escluso l’accertamento induttivo per ragioni sostanziali, la CTR doveva determinare la corretta pretesa, sicché la sentenza è stata cassata con rinvio.

  • Enti Sportivi dilettantistici
  • Enti Sportivi
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 22954

Cassazione, sentenza n. 22954 del 26/09/2018

Sentenza n. 22954 del 26/09/2018

Una società chiedeva il rimborso delle maggiori imposte versate dopo avere incluso nel reddito d’impresa gli interessi maturati su crediti tributari; la Commissione tributaria centrale aveva negato il rimborso applicando retroattivamente una disposizione del TUIR diversa da quella invocata dall’Ufficio nei precedenti gradi. La Corte ravvisa ultrapetizione: il giudice non può fondare la decisione su un titolo giuridico nuovo che alteri la materia del contendere, se la questione non è stata dedotta dalle parti nei termini rilevanti. Accolto il relativo motivo e assorbite le ulteriori censure, la Cassazione decide nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente.

N. 22863

Cassazione, ordinanza n. 22863 del 26/09/2018

Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) - Cessazione dell'attività - Credito maturato - Rimborso - Prescrizione decennale - Domanda - Compilazione dichiarazione annuale - Modulo VR - Valenza.

L’Amministrazione contestava il rimborso dell’eccedenza IVA maturata alla cessazione dell’attività, perché la richiesta non era stata presentata mediante il modello previsto. La Corte ha ribadito che l’indicazione del credito nel pertinente quadro della dichiarazione annuale costituisce esercizio formale del diritto, mentre il modello VR incide soltanto sulla sua esigibilità; trova quindi applicazione la prescrizione decennale, non la decadenza biennale residuale. La censura sulla spettanza sostanziale del credito, non dedotta nei gradi di merito, è stata dichiarata inammissibile e il ricorso erariale è stato rigettato.

  • IVA
  • Dichiarazione IVA
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 22953

Cassazione, sentenza n. 22953 del 26/09/2018

Sentenza n. 22953 del 26/09/2018

L’Agenzia contestava la detrazione dell’IVA relativa alla costruzione di un opificio e all’acquisto dei relativi macchinari, assumendo l’inesistenza o la sovrafatturazione delle operazioni; la CTR, sulla base anche di una consulenza tecnica, aveva riconosciuto integralmente o parzialmente la detrazione. La Corte ribadisce che, a fronte di fatture e scritture formalmente regolari, spetta all’Amministrazione provare anche mediante presunzioni la fittizietà delle operazioni o l’eccessività dei costi, mentre la valutazione motivata degli elementi compete al giudice di merito; il verbale della Guardia di Finanza ha fede privilegiata solo per i fatti direttamente attestati. Le censure miravano a una diversa ricostruzione probatoria e il ricorso è rigettato.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Imprese
  • Processo tributario
N. 22855

Cassazione, ordinanza n. 22855 del 26/09/2018

IRES - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Spese di sponsorizzazione - Presunzione legale assoluta circa la natura di spese di pubblicità - Condizioni.

Una società impugnava il disconoscimento, ai fini IVA, IRES e IRAP, di spese di sponsorizzazione sostenute in favore di una compagine sportiva dilettantistica, che la CTR aveva giudicato non inerenti e incongrue. La Corte ha applicato la presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria quando ricorrono soggetto sportivo dilettantistico, limite quantitativo, finalità promozionale ed effettiva attività di promozione, senza ammettere requisiti ulteriori di inerenza o congruità. Poiché tali condizioni risultavano presenti e non servivano altri accertamenti, ha cassato senza rinvio e accolto il ricorso originario della contribuente.

N. 22952

Cassazione, sentenza n. 22952 del 26/09/2018

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Richiesta di rimborso di crediti di imposta - Provvedimento di sospensione dell'esecuzione del rimborso - Impugnabilità dinanzi al giudice - Ammissibilità - Ragioni - Limiti.

La controversia riguardava la sospensione del rimborso di un credito IVA, disposta dall’Agenzia delle Entrate in pendenza di accertamenti, e il conseguente ordine di rimborso parziale pronunciato in appello. La Cassazione ha affermato che il provvedimento sospensivo è autonomamente impugnabile per vizi propri, ma il contribuente deve allegare i fatti costitutivi del credito e l’Amministrazione le ragioni ostative; solo dopo aver riconosciuto l’illegittimità della sospensione il giudice può accertare il credito. Ritenute inammissibili o infondate le censure dell’Agenzia, il ricorso è stato rigettato.

N. 22951

Cassazione, sentenza n. 22951 del 26/09/2018

Sentenza n. 22951 del 26/09/2018

L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione che aveva annullato un secondo avviso relativo allo stesso periodo d’imposta, qualificato dai giudici di merito come accertamento integrativo privo di nuovi elementi sopravvenuti. La Cassazione non ha esaminato tale questione nel merito: poiché l’Amministrazione aveva dichiarato che la sentenza d’appello le era stata notificata, doveva depositarne copia con la relazione di notificazione, necessaria per verificare il rispetto del termine breve. Non essendo la relata disponibile negli atti e risultando il ricorso notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
  • Contenzioso
N. 22950

Cassazione, sentenza n. 22950 del 26/09/2018

Sentenza n. 22950 del 26/09/2018

La controversia riguardava una cartella emessa a titolo provvisorio dopo la rideterminazione giudiziale del valore di un immobile: la contribuente pretendeva che nel calcolo fossero considerati anche il costo fiscale del bene e perdite pregresse. La Cassazione ha stabilito che la cartella doveva conformarsi ai confini della precedente pronuncia sull’avviso di accertamento, senza introdurre poste attive o passive estranee all’atto e non esaminate in quel giudizio. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale.

N. 22949

Cassazione, sentenza n. 22949 del 26/09/2018

Sentenza n. 22949 del 26/09/2018

La contribuente contestava l’accertamento relativo alla cessione di immobili e beni mobili, sostenendo anche l’applicabilità del regime agevolato alla cessione di un immobile al socio e criticando la stima presuntiva del relativo valore. La Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi principali, rilevando che le censure non colpivano adeguatamente le ragioni della decisione e che la valutazione dell’immobile risultava motivata. Ha invece accolto una censura incidentale dell’Agenzia per motivazione meramente apparente sulle prove relative ad altre riprese; il testo fornito si interrompe durante l’esame dei restanti motivi e non riporta il dispositivo finale.

  • Accertamento fiscale
  • Agevolazioni Fiscali
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 22948

Cassazione, sentenza n. 22948 del 26/09/2018

Sentenza n. 22948 del 26/09/2018

Gli avvisi contestavano costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti, indebite detrazioni IVA e, per un’annualità, componenti negativi non documentati o non inerenti. La Cassazione ha lasciato ferma la valutazione regionale sull’effettività delle compravendite di prodotti ortofrutticoli, fondata sulla particolare natura delle vendite “alla pianta” e sulla documentazione dei pagamenti, perché le censure dell’Agenzia non ne colpivano la specifica motivazione. Ha però rilevato l’omessa pronuncia sulle ulteriori riprese relative ai componenti negativi e ai costi non inerenti, cassando con rinvio limitatamente ai motivi accolti.

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