Cassazione, ordinanza n. 22855 del 26/09/2018
IRES - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Spese di sponsorizzazione - Presunzione legale assoluta circa la natura di spese di pubblicità - Condizioni.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22855
- Data
- 26/09/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società impugnava il disconoscimento, ai fini IVA, IRES e IRAP, di spese di sponsorizzazione sostenute in favore di una compagine sportiva dilettantistica, che la CTR aveva giudicato non inerenti e incongrue. La Corte ha applicato la presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria quando ricorrono soggetto sportivo dilettantistico, limite quantitativo, finalità promozionale ed effettiva attività di promozione, senza ammettere requisiti ulteriori di inerenza o congruità. Poiché tali condizioni risultavano presenti e non servivano altri accertamenti, ha cassato senza rinvio e accolto il ricorso originario della contribuente.
Massima
In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
Massima redatta a cura del CERDEF
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini IVA, IRES ed IRAP con riferimento all'anno d'imposta 2009 a seguito del disconoscimento delle spese di sponsorizzazione sostenute dalla C.M. s.r.l., quest'ultima propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui non replica l'intimata, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo l'indeducibilità di quei costi per difetto dei requisiti di inerenza e congruità dei medesimi;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la ricorrente ha depositato memorie.
Motivi della decisione
che:5720
– con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986) e della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sostenendo che la CTR aveva errato nel disconoscere la deducibilità dei costi di sponsorizzazione pur se ricorrevano nella specie le condizioni individuate dalla giurisprudenza di questa Corte, in particolare da Cass. n. 5720 del 2016 e n. 8981 del 2017;
– con il secondo motivo, dedotto in via subordinata, censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 109, comma 5 T.U.I.R., là dove i giudici di appello avevano preteso che la società contribuente fornisse la prova dell'inerenza e della congruità delle spese in questione;
– con il terzo motivo, pure dedotto in via subordinata, deduce il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata, per essere i giudici di appello incorsi "in evidenti e macroscopici errori e contraddizioni, che non (rendevano) chiare le ragioni della decisione;
– il primo motivo è fondato e va accolto, alla stregua del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, "in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale" (Cass. n. 14232 del 2017), "senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori" (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018);
– orbene, pur in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, per come desumibile dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, ed in particolare dai motivi di appello proposti dall'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado (come sunteggiati a pag. 1 della sentenza in esame), da cui si evince che la ripresa fiscale era motivata dalla mancanza di inerenza di quei costi all'attività esercitata dalla società contribuente e dalla non congruità degli stessi, la CTR non si è attenuta al suddetto principio là dove ha escluso la deducibilità delle spese di sponsorizzazione documentate dalla società contribuente, di importo inferiore a quello massimo previsto dal citato art. 90, sulla base di valutazioni circa l'inerenza e la congruità di quei costi, del tutto irrilevanti;
– l'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri motivi, proposti in via subordinata, con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, non emergendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, e con conseguente accoglimento dell'originario ricorso della contribuente;
– la controricorrente va condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo, mentre l'evoluzione giurisprudenziale in materia, successiva alla proposizione dell'appello, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali dei gradi di merito.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente. Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge, compensando le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2018
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