Cassazione, sentenza n. 22956 del 26/09/2018

Sentenza n. 22956 del 26/09/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
22956
Data
26/09/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia aveva recuperato l’IVA detratta su prestazioni di montaggio e smontaggio di stand espositivi utilizzati in fiere svolte in altri Stati dell’Unione, sostenendo che mancasse il requisito territoriale; i giudici di merito avevano annullato la ripresa. La Corte qualifica gli stand, facilmente smontabili e solo temporaneamente ancorati al suolo, come beni mobili e ritiene territorialmente rilevanti in Italia le prestazioni eseguite all’estero nell’ambito del rapporto tra i due soggetti italiani coinvolti. Confermata quindi la detraibilità dell’imposta riconosciuta dalla CTR, il ricorso dell’Agenzia è rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (in seguito, CTR) rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino (in seguito, CTP) n. 107/10/2007 in materia di accertamento in rettifica ai fini IVA relativamente all'anno di imposta 2002.

2. In particolare, la contribuente, impresa esercente la produzione e il commercio di pavimenti e rivestimenti ceramici oltre a materiali per l'edilizia, vedeva contestato dall'Agenzia delle Entrate, sulla base di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) inizialmente concernente anche imposte dirette poi condonate ex L. n. 289 del 2002, l'assoggettamento ad IVA di prestazioni rese dalla E. S.r.l. in suo favore e recuperata l'imposta ritenuta indebitamente detratta. Contro la ripresa IVA, la contribuente aveva proposto ricorso alla CTP, tra l'altro, in quanto riteneva la contestata detrazione IVA, relativa a prestazioni di servizi afferenti a beni mobili per allestimento di stands espositivi in mostre e fiere in diversi stati U.E. da parte della E. S.r.l., non essere fuori dal campo IVA ex D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. a). Resisteva l'Agenzia, e la CTR accoglieva il ricorso.

3. L'Agenzia proponeva appello, ritenendo non decisiva la natura di bene immobile o mobile dello stand espositivo, comunque da qualificarsi come immobile, per essere stati prestati i servizi al di fuori del territorio nazionale, elemento da cui solo sarebbe dipeso il presupposto impositivo legato alla territorialità dell'operazione. Si costituiva la contribuente chiedendo la conferma della decisione di primo grado, anche in quanto, sebbene le prestazioni fossero state eseguite all'estero, i beni erano rientrati in Italia, presso il domicilio della società; la CTR rigettava l'appello.

4. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione l'Agenzia, affidato a tre motivi, cui resiste la contribuente con controricorso.

Motivi della decisione

5. Invertendo l'ordine espositivo dei motivi, tutti per violazione di legge e attinenti al merito della ripresa IVA, è opportuno partire dal secondo, in quanto incentrato sulla qualificazione degli stand fieristici oggetto delle prestazioni contestate, se beni immobili come ritenuto dall'Agenzia, o mobili come ritenuto dal contribuente e, in un secondo momento, affrontare congiuntamente il primo e terzo motivo, incentrati sul requisito della territorialità o meno, ai fini dell'imposizione IVA.

6. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 812 c.c., in combinato disposto con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4 lett. a), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR errato nel considerare le prestazioni aventi ad oggetto stand fieristici come relative a beni mobili e non già a beni immobili.

Il motivo è infondato e, conformemente a giurisprudenza di questa Corte resa inter partes (Cass. 9 aprile 2014 n. 8291), in relazione a diverso anno di imposta, ma sulla medesima qualificazione giuridica, e da cui non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie, va rigettato. Infatti è vero che l'art. 812 c.c., include nei beni immobili tutte le costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio. Tuttavia, nella fattispecie si tratta di stand espositivi facilmente smontabili aventi natura provvisoria e che, sebbene ancorati al suolo per motivi di stabilità e sicurezza per tutta la durata della manifestazione, non sono incorporati alla porzione di terreno in cui si trovano e vengono prontamente smontati dopo la manifestazione. Ciò induce ad escludere la natura di bene immobile e rende privo di fondamento il mezzo di impugnazione.

7. Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, lett. c) della sesta direttiva CE n. 77/388, in combinato disposto con il D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e segg., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR errato a non ritenere che le prestazioni effettuate da E. S.r.l. in favore di Sire S.p.a. devono considerarsi effettuate, ai fini IVA, nel luogo in cui sono state eseguite, nel caso di specie all'estero, non potendo, per l'effetto, la contribuente portare in detrazione l'IVA indebitamente esposta in fattura da E. .

8. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, in combinato disposto con D.L. n. 331 del 1993, artt. 37 e 40, convertito nella L. n. 427 del 1993, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR omesso di considerare che, affinchè una prestazione di servizi su beni mobili eseguita in altro Stato membro sia imponibile in Italia è necessario che il bene, successivamente alla prestazione, sia stato spedito o trasportato al di fuori di tale stato membro e, in ogni caso, per non aver la CTR considerato che mancherebbe un nesso di immediatezza temporale e funzionale tra la prestazione eseguita da E. S.r.l. e il ritrasferimento in Italia o in altro Stato degli stand.

9. Entrambi i motivi, i quali mirano a colpire il requisito della territorialità ai fini dell'imposizione IVA, sono destituiti di fondamento. Premesso che, come sopra visto, la CTR ha correttamente considerato gli stand fieristici beni mobili, adeguatamente motivando sul punto, eccentrica si rivela la citazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE effettuata in ricorso, senza indicazione della decisione, ma identificabile nella sentenza del 9 marzo 2006 resa nel procedimento C-114/05, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Conseil d'Etat francese, nella causa Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie contro Gillan Beach Ltd.

10. La controversia verteva sul rimborso dell'IVA che questa società aveva pagato in ragione di acquisizioni di beni e di servizi effettuate in Francia per l'organizzazione di due saloni nautici in Francia, prestazioni consistenti nella fornitura dell'attrezzatura e la messa a disposizione di stand e di mezzi di comunicazione, nel ricevimento da parte delle hostess come pure nell'affitto e sorveglianza degli ormeggi dei natanti esposti, non sovrapponibli e, soprattutto, rivolte ad una molteplicità di destinatari, cioè all'insieme delle persone che partecipano, a diverso titolo, ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, di insegnamento o ricreative.

11. Al contrario, nel caso di specie, le attività in contestazione consistevano nel montaggio e smontaggio degli stand espositivi ed erano rese dalla E. S.r.l. unicamente in favore della contribuente. Orbene, in tali condizioni, va rammentato che in tema di IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. b) prevede che le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali si considerano effettuate nel territorio dello Stato nel quale sono eseguite, mentre il D.L. n. 331 del 1993, art. 40, comma 4 bis, convertito con L. n. 427 del 1993, prevede che si considerano effettuate in Italia le prestazioni, anche se eseguite all'estero, ma in virtù di un rapporto intercorrente tra soggetti italiani, come nella fattispecie. Di guisa che, appare logico, ed immune dalle dedotte censure, l'iter motivazionale seguito dalla CTR, la quale ha ritenuto che le prestazioni di smontaggio e montaggio degli stand presentassero il requisito della territorialità e, dunque, non si ponessero aì di fuori del campo di applicazione IVA.

12. Al rigetto del ricorso, segue il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo il canone della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 4.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2018

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