Cassazione, sentenza n. 22951 del 26/09/2018

Sentenza n. 22951 del 26/09/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
22951
Data
26/09/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione che aveva annullato un secondo avviso relativo allo stesso periodo d’imposta, qualificato dai giudici di merito come accertamento integrativo privo di nuovi elementi sopravvenuti. La Cassazione non ha esaminato tale questione nel merito: poiché l’Amministrazione aveva dichiarato che la sentenza d’appello le era stata notificata, doveva depositarne copia con la relazione di notificazione, necessaria per verificare il rispetto del termine breve. Non essendo la relata disponibile negli atti e risultando il ricorso notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, con la quale è stato rigettato l'appello da essa proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Taranto.

Il giudice di appello ha premesso, in punto di fatto, che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società contribuente un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2003, aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata e determinato maggiori imposte Irpeg, Irap e Iva; successivamente a tale atto era stato notificato alla società contribuente un ulteriore avviso di accertamento relativo al medesimo anno di imposta; avverso quest'ultimo atto aveva proposto ricorso la società contribuente; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, avendo ritenuto che il secondo atto di accertamento, oggetto della impugnazione, era da qualificarsi quale atto integrativo, sicchè era da considerarsi illegittimo in quanto emesso in mancanza del presupposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, che prevede che può essere emesso un successivo atto integrativo o modificativo di quello precedente solo in caso di sopravvenienza di nuovi elementi; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l'Agenzia delle entrate, nel contraddittorio con la contribuente.

La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, ha rigettato l'appello.

In particolare, ha ritenuto che: dall'esame dell'atto oggetto di impugnazione doveva ricavarsi che lo stesso dovesse essere qualificato non come atto sostitutivo di quello precedente ma come atto integrativo dell'accertamento già notificato alla società contribuente; tale qualificazione derivava sia dal fatto che, ove il successivo atto avesse avuto valore di atto sostitutivo, l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto adottare un atto di annullamento in autotutela del precedente, sia dalla considerazione del comportamento processuale tenuto dell'Agenzia delle entrate nel giudizio attivato dalla società contribuente avverso il primo atto di accertamento ad essa notificato, che non aveva in alcun modo chiesto di pronunciarsi la cessazione della materia del contendere per essere stato emesso un successivo atto sostitutivo, ma, costituendosi, aveva eccepito la legittimità della pretesa, con rischio di possibile duplicazione di pagamento della medesima imposta; essendo il secondo avviso di accertamento un atto integrativo di quello precedente, lo stesso era stato emesso in assenza del presupposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 in quanto il secondo si basava su elementi, cioè gli accertamenti bancari nei confronti dei soci, non sopravvenuti rispetto al primo avviso di accertamento, in quanto le informative agli istituti bancari erano state richieste già al momento della notifica del primo avviso di accertamento, non rilevando la circostanza che le informazioni richieste erano pervenute successivamente.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l'Agenzia delle entrate affidato a un unico motivo di censura.

La società intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile.

Preliminarmente, va rilevato dal ricorso che lo stesso è stato proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, n. 353/29/14, notificata alla ricorrente in data 22 aprile 2014.

Ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2), il ricorrente deve depositate, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notifica se questa è avvenuta.

Non risulta prodotta dalla ricorrente la relazione di notifica della sentenza impugnata, risultando allegata solo la ricevuta n. (XXXXX) da cui si evince che la srl B. ha richiesto, in data 26 marzo 2014 copia della sentenza.

La ratio della previsione normativa sopra indicata va identificata nell'esigenza di consentire alla Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione; ne dà conferma la giurisprudenza di legittimità (risalente e anche recente e, comunque, uniforme), secondo cui: "La previsione – di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell'onere di deposito a pena di improcedibilità… della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve" (tra le altre: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19654 del 01/10/2004, Rv. 577461-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15232 del 09/06/2008, Rv. 603861-01; Cass., Sez. U., Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607363-01).

Qualora, come nel caso di specie, lo stesso ricorrente deduca che la sentenza impugnata è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, il giudice di legittimità – indipendentemente dal riscontro della tempestività o della tardività del rispetto del termine breve (questione afferente all'ammissibilità del ricorso, che assume rilievo solo in esito alla positiva verifica della sua procedibilità; ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20883 del 15/10/2015, Rv. 637451-01) – deve controllare che la parte abbia ottemperato all'onere del deposito della copia notificata del provvedimento, dovendosi invece presumere, in mancanza di specifiche asserzioni, che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo e, quindi, procedere all'accertamento della sua osservanza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19654 del 01/10/2004, Rv. 577462-01).

La necessità di comminare in ogni caso la rigorosa sanzione della improcedibilità nell'ipotesi di omesso tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della relazione di notifica della statuizione impugnata era stata confermata anche dalle Sezioni Unite di questa Corte: "Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell'art. 369 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione." (Cass., Sez. U., Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009).

Più recentemente le Sezioni Unite della Corte hanno parzialmente rivisto il proprio orientamento affermando che "deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio" (Cass., Sez. U., Sentenza n. 10648 del 02/05/2017).

In altri termini – pur confermando l'esigenza del giudice di legittimità di avere a disposizione la relata di notificazione quando il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata la Corte ha reputato che non sia possibile applicare la sanzione dell'improcedibilità quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice per opera della controparte o la documentazione sia stata acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, poichè l'adempimento omesso da una parte ed espletato dall'altra (o comunque consentito dalla trasmissione del documento da parte del giudice di appello), nell'ambito della medesima fase iniziale dell'impugnazione, non impedisce di attivare la sequenza procedimentale, nè di ritardarla in maniera apprezzabile.

Anche in base al più recente orientamento, dunque, la mancata produzione della relata di notificazione costituisce motivo di improcedibilità, a meno che risulti dal ricorso "che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2" (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013; analogamente, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18645 del 22/09/2015).

Nella fattispecie, deve rilevarsi che la società contribuente non si è costituita e che il suddetto atto non è rinvenibile nella documentazione in atti; in ogni caso, la sentenza è stata pubblicata il 14 febbraio 2014 e il ricorso è stato inviato alla notificazione il 23 giugno 2014.

Alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso non segue però la condanna alle spese, in mancanza di difese della parte intimata.

Va infine precisato che, in linea con il principio espresso da questa Suprema Corte (sez. un., Sent., 08 maggio 2014, n. 9938), poichè, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 158, nel processo in cui, come nella specie, è parte l'amministrazione pubblica intendendosi per tale ai sensi dello stesso D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 3, lett. q), l'amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica – "sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:(a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario", non può trovare applicazione nell'ipotesi d'impugnazione, anche incidentale, della amministrazione pubblica, la disposizione, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, secondo cui "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha proposta è tenuta a versare, un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale".

P.Q.M.

La Corte:

dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2018

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