Cassazione, ordinanza n. 22863 del 26/09/2018
Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) - Cessazione dell'attività - Credito maturato - Rimborso - Prescrizione decennale - Domanda - Compilazione dichiarazione annuale - Modulo VR - Valenza.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22863
- Data
- 26/09/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione contestava il rimborso dell’eccedenza IVA maturata alla cessazione dell’attività, perché la richiesta non era stata presentata mediante il modello previsto. La Corte ha ribadito che l’indicazione del credito nel pertinente quadro della dichiarazione annuale costituisce esercizio formale del diritto, mentre il modello VR incide soltanto sulla sua esigibilità; trova quindi applicazione la prescrizione decennale, non la decadenza biennale residuale. La censura sulla spettanza sostanziale del credito, non dedotta nei gradi di merito, è stata dichiarata inammissibile e il ricorso erariale è stato rigettato.
Massima
Il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso. La domanda di rimborso del credito d'imposta, maturato dal contribuente, deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale, che configura formale esercizio del diritto, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello "VR", il quale costituisce, solo un presupposto per l'esigibilità del credito.
Massima redatta a cura del CERDEF
Testo della pronuncia
Motivi della decisione
che:
– con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis e art. 2946 c.c., sostenendo che era errata la tesi sostenuta dai giudici di appello che, in violazione delle disposizioni censurate, avevano erroneamente ritenuto rimborsabile il credito d'imposta vantato dal contribuente nonostante l'istanza di rimborso fosse stata presentata al di fuori del modello legale disciplinato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30;
– che il motivo è inammissibile ed infondato;
– invero, la tesi sostenuta dalla difesa erariale si pone in insanabile ed ingiustificato contrasto – non superando, quindi, lo scrutinio di ammissibilità di cui all'art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1 – con il consolidato orientamento di questa stessa Corte secondo cui il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (ex multis, Cass. n. 4559 del 2017, nn. 9941 e 4857 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011, n. 9794 del 2010); che, peraltro, questa Corte, oltre ad aver precisato che la domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"), la quale configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (ex plurimis, Cass. nn. 4592 e 4857 del 2015; nn. 10653, 20069 e 26867 del 2014; n. 14070 del 2012; n. 20039 del 2011), ha anche affermato che ove si tratti – come nel caso di specie – di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche; e ciò in quanto l'attività non prosegue, sicchè non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo (Cass. n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009);
– si è correttamente osservato, al riguardo (cfr. Cass. n. 9941 del 2015) che "siffatta soluzione ermeneutica è del resto coerente con il diritto Eurounitario, poichè, se è vero che gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare l'osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l'esatta riscossione dell'imposta e la prevenzione di frodi, tuttavia è pur vero che tali misure non possono eccedere gli obiettivi sopra indicati (v. Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, in causa C-590/14, Idexx; 8 maggio 2008, in causa C- 95/07 e C-96/07, Ecotrade; 27 settembre 2007, in causa C- 146/05, Coilee), essendo il diritto al ristoro dell'Iva versata "a monte" basilare nel sistema comunitario, in forza del principio di neutralità (cfr. Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, in causa C- 438/09, Dankowski, p.to 34, con riguardo al caso di cessazione d'attività; 18 dicembre 1997, in cause riunite C-286/94, C-340/95, C- 401/95, C-47/96, Molenheide e altri). Deve quindi ritenersi ormai definitivamente superato il diverso e più risalente orientamento secondo cui, in caso di cessazione dell'attività, solo una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico delineato dall'art. 30 del decreto IVA, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (Cass. nn. 18920 e n. 18915 del 2011; n. 7669 del 2012)";
– anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 30 e art. 2697 c.c., per avere la CTR omesso ogni valutazione in ordine all'effettività e alla spettanza del credito IVA chiesto a rimborso dal contribuente, è inammissibile per la novità della questione dedotta, la cui prospettazione nei precedenti gradi di merito non è desumibile nè dal contenuto del ricorso nè dalla sentenza impugnata; secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, "qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (nella specie non adempiuto) non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa" (Cass. n. 1435 del 2013; conf. Cass. n. 23675 del 2013, n. 27568 del 2017);
– conclusivamente, il ricorso va respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, mentre, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2018
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