Cassazione, sentenza n. 22950 del 26/09/2018

Sentenza n. 22950 del 26/09/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
22950
Data
26/09/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella emessa a titolo provvisorio dopo la rideterminazione giudiziale del valore di un immobile: la contribuente pretendeva che nel calcolo fossero considerati anche il costo fiscale del bene e perdite pregresse. La Cassazione ha stabilito che la cartella doveva conformarsi ai confini della precedente pronuncia sull’avviso di accertamento, senza introdurre poste attive o passive estranee all’atto e non esaminate in quel giudizio. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto con la quale è stato accolto l'appello proposto dalla società B. s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso.

Il giudice di appello ha premesso, in punto di fatto, che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società contribuente una cartella di pagamento, iscritta provvisoriamente a ruolo, con la quale era stato chiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 269.169,36 a titolo di Iva, Irpeg e Irap, oltre interessi e sanzioni; la suddetta pretesa era stata emessa in conseguenza della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, pronunciando sulla legittimità dell'avviso di accertamento notificato alla società contribuente con il quale, relativamente all'anno di imposta 2003, l'Ufficio finanziario aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata e determinato maggiori imposte Irpeg, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni, aveva ritenuto di dovere rideterminare il valore normale del suddetto immobile in misura inferiore rispetto a quella stimata dall'Ufficio finanziario; avverso la cartella di pagamento aveva proposto ricorso la contribuente; la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello la B. s.r.l..

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, ritenendo che: la contribuente aveva legittimamente proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento contestando l'errore di fatto nel quale era incorso l'Ufficio finanziario nell'effettuare la liquidazione degli importi in essa indicati a seguito della pronuncia della Commissione tributaria regionale n. 14/01/12; legittimamente la società contribuente aveva contestato che nella cartella di pagamento non si era tenuto conto della richiesta di riconoscimento del costo fiscale dell'immobile ceduto e delle perdite maturate negli esercizi precedenti; non risultava provato che la richiesta di riconoscimento del costo fiscale dell'immobile ceduto, formulata dalla contribuente sia in sede di ricorso avverso l'avviso di accertamento che nel successivo giudizio di appello, non era stata riproposta nel conseguente giudizio di cassazione; la pronuncia di appello della Commissione tributaria regionale non poteva essere considerata quale rigetto implicito della domanda di riconoscimento in esame, sicchè, in sede di rideterminazione dell'importo da richiedere a seguito della pronuncia della Commissione tributaria regionale, occorreva procedere secondo gli ordinario criteri, considerando tutti i componenti positivi e negativi di reddito, e pertanto, diversamente da quanto indicato nella cartella di pagamento, dovevano essere tenute in considerazione, tra componenti negativi del reddito, sia le spese inerenti l'immobile che le perdite relative agli anni precedenti.

Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso l'Agenzia delle entrate affidato a due motivi di censura.

La società contribuente ha depositato controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla controricorrente.

Con la prima eccezione si contesta la tardività del ricorso per inosservanza del termine di notifica, in violazione dell'art. 327 c.p.c., comma 1, posto che, la sentenza è stata depositata il giorno 11 novembre 2013, e il ricorso è stato spedito il 12 maggio 2014, quindi il giorno dopo la scadenza del termine lungo di cui alla previsione normativa sopra citata.

L'eccezione è infondata, in quanto la scadenza del termine per la notifica del ricorso doveva essere individuata nel giorno 11 maggio 2014, ma, essendo questo un giorno festivo (domenica), in applicazione dell'art. 156 c.p.c., comma 4, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, sicchè la spedizione del ricorso, avvenuta il giorno 12 maggio 2014, è da considerarsi tempestiva.

Con la seconda eccezione e terza eccezione si contesta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), per non avere parte ricorrente provveduto alla specifica indicazione dei documenti di causa, nonchè ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), per non avere indicato i motivi e le norme di diritto su cui si fonda.

Le eccezioni sono infondate, in quanto il ricorso si fonda sulla non conformità della pronuncia censurata a quanto statuito con la pronuncia della Commissione tributaria regionale n. 41/18/2010, della quale viene testualmente riprodotto il contenuto, e tale circostanza consente a questa Corte di esaminarne la fondatezza e in quanto, inoltre, sono specificamente indicate le ragioni di censura e le norme di legge per le quali si ritiene di dovere contestare la statuizione del giudice di appello.

Parte controricorrente, inoltre, evidenzia che i motivi di ricorso fanno riferimento alla sentenza n. 41/18/2010 della Commissione tributaria regionale del Veneto mentre la sentenza impugnata richiama formalmente una diversa sentenza avente n. 14/1/2012. L'eccezione è infondata.

Dall'esame della esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva deciso sull'appello relativo alla legittimità dell'avviso di accertamento era la n. 41/18/2010 (vd. punti n. 1), 2), 3) e 5) della sentenza, e che il n. 14/1/2012 era da riferirsi alla sentenza della Commissione tributaria provinciale oggetto di impugnazione in appello.

E' vero che nel corso della successiva argomentazione motivazionale la sentenza in esame attribuisce alla pronuncia della Commissione tributaria regionale il n. 14/01/2012, ma da quanto sopra evidenziato emerge che correttamente parte ricorrente ha fatto riferimento alla pronuncia n. 41/18/2010 per identificare la sentenza che aveva statuito nel giudizio di legittimità dell'avviso di accertamento e sulla cui statuizione era stata poi notificata la cartella di pagamento.

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in quanto, con la pronuncia n. 41/18/2010, la Commissione tributaria regionale, investita dell'appello relativo alla legittimità dell'avviso di accertamento, non si era pronunciata, implicitamente, sulla questione di riconoscimento delle spese, proposta in via subordinata dalla società contribuente.

Secondo la ricorrente, non può nella fattispecie ritenersi che la suddetta Commissione tributaria regionale, una volta disconosciuta la spettanza dell'agevolazione di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 3, comma 8, riducendo i ricavi non dichiarati da Euro 323.850,00 a Euro 225.000,00, abbia, in tal modo, reso una pronuncia implicita, per assorbimento in senso proprio o in senso improprio, omettendo ogni pronuncia sulla questione in esame, sicchè, non avendo la contribuente proposto ricorso in cassazione avverso la suddetta pronuncia, sul mancato riconoscimento del costo fiscale deve ritenersi formato il giudicato interno, con la conseguenza che la pronuncia censurata ha, invece, consentito la modifica di un avviso di accertamento oramai divenuto definitivo.

Con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., e dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto che l'Agenzia delle entrate non aveva dato prova del fatto che, in sede di ricorso in cassazione, la questione della richiesta di riconoscimento del costo fiscale dell'immobile ceduto non era stata riproposta dalla società contribuente, sebbene nei propri attivi difensivi il profilo dell'eccezione di giudicato interno era stato evidenziato e posto all'attenzione dei giudici di merito e lo stesso non era stato contestato dalla società contribuente, alla quale, peraltro, spettava l'onere di provare di avere proposto in cassazione il motivo relativo all'omessa pronuncia sul punto in esame.

I motivi, che possono essere esaminati unitamente, sono fondati. La vicenda in esame va inquadrata nell'ambito della iscrizione a ruolo a titolo provvisorio della pretesa dell'Agenzia delle entrate conseguente alla pronuncia della Commissione tributaria regionale n. 41/18/2010 che, nell'ambito del contenzioso relativo alla contestata legittimità dell'avviso di accertamento; aveva ritenuto di dovere disconoscere la spettanza dell'agevolazione di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 3, comma 8, riducendo i ricavi non dichiarati da Euro 323.850,00 a Euro 225.000,00.

Dunque, il parametro di riferimento, entro cui il giudice di appello avrebbe dovuto valutare la legittimità o meno della cartella di pagamento, era necessariamente costituito da quanto deciso dalla Commissione tributaria regionale con la pronuncia n. 41/18/2010, nei limiti della cui decisione doveva necessariamente procedersi alla rideterminazione della pretesa, considerando non solo il diverso valore normale del bene immobile ceduto, ma anche delle poste negative di cui al precedente avviso di accertamento.

Va precisato, a tal proposito, che, come si evince dal ricorso, la Commissione tributaria regionale, con la pronuncia sopra indicata, si era limitata a rideterminare il valore dell'immobile sito in (XXXXX), confermando la decisione di primo grado per le altre vendite, sicchè, entro questi confini decisori si doveva procedere alla modifica di quanto indicato nell'avviso di accertamento impugnato, senza potere, pertanto, procedere ad una diversa considerazione delle poste attive e passive, non indicate nel precedente atto oggetto di separata impugnazione, se non negli stretti limiti conseguenti alla pronuncia.

Il giudice di appello, in realtà, non si è pronunciato entro questi limiti, introducendo elementi di determinazione della misura della pretesa, quali il costo fiscale dell'immobile e le perdite relative agli anni precedenti, non risultanti dall'avviso di accertamento e non costituenti profili su cui la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 41/18/10 si era pronunciata.

Nè può ragionarsi, in questa sede, di pronuncia implicita sulla illegittimità dell'avviso di accertamento per non avere considerato anche le poste negative in esame, in quanto la questione della determinazione del valore normale dell'immobile ceduto non è strettamente correlata con esse, sicchè l'avere definito la prima questione richiedeva necessariamente una pronuncia anche sulla non correttezza dell'avviso di accertamento per non avere tenuto conto di ulteriori poste passive.

Pertanto, lp oltre i limiti della pronuncia della Commissione tributaria regionale n. 41/18/10.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2018

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