Cassazione, sentenza n. 22941 del 26/09/2018

Sentenza n. 22941 del 26/09/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
22941
Data
26/09/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la classificazione TARIC di apparecchi con radio e riproduttore MP3 incorporati, dalla quale dipendeva l’applicazione dell’aliquota daziaria del 2 o del 10 per cento. La Corte ha chiarito che, indipendentemente dalla natura costitutiva o interpretativa del regolamento europeo successivo, il prodotto doveva essere concretamente ricondotto a uno dei codici già vigenti in base alle sue caratteristiche. Poiché la CTR aveva escluso la nuova classificazione senza compiere tale verifica, la sentenza è stata cassata con rinvio per il relativo accertamento.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

W. Srl impugnava l'avviso di accertamento, con cui l'Agenzia delle dogane in rettifica della classificazione dei prodotti (nella specie, apparecchi dotati di radio MP3 incorporata) apposta sulle dichiarazioni di importazione del 2004, riportanti il codice TARIC (XXXXX), con aliquota daziaria del 2%, anzichè il codice (XXXXX), con aliquota del 10%, recuperava i diritti non corrisposti.

La Commissione tributaria provinciale di Varese accoglieva il ricorso; la sentenza era confermata dal giudice d'appello.

L'Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso, poi illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1 Reg. CE n. 400/2006 e 9 Reg. CE n. 2658/1987.

L'Agenzia delle dogane lamenta, in sostanza, che la CTR ha ritenuto inapplicabile la classificazione di cui al regolamento n. 400/2006 poichè le operazioni erano antecedenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni e la disciplina non aveva efficacia retroattiva, sicchè la nuova classificazione non poteva sostituire quella applicata dal contribuente.

Per contro, rileva l'Ufficio, la merce oggetto di importazione doveva essere qualificata – già al momento dell'importazione e alla luce delle specifiche caratteristiche tecnologiche possedute – con il codice (XXXXX) e non in quello (XXXXX), risolvendosi l'intervento attuato con il Regolamento n. 400/2006 in una disposizione interpretativa dei codici TARIC già esistenti.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Il Regolamento CE n. 2658/1987 costituisce il riferimento normativo fondamentale per la nomenclatura delle merci, denominata "nomenclatura combinata" (NC).

L'art. 3, comma 1, del Reg. n. 2658 cit., in particolare, prevede "Ciascuna sottovoce NC comporta un codice numerico di otto cifre:

a. le prime sei cifre sono i codici numerici assegnati alle voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato;

b. la settima e l'ottava cifra identificano le sottovoci NC. Quando le voci o sottovoci del sistema armonizzato non sono ulteriormente suddivise per esigenze comunitarie, la settima e l'ottava cifra sono "00"".

La completa tassonomia delle voci di classificazione, infine, è contenuta nell'Allegato al citato Regolamento.

2.2. I codici TARIC (XXXXX) e (XXXXX), invero, erano preesistenti al Regolamento n. 400/2006 e derivano, rispettivamente, dal codice di classificazione (XXXXX), a cui corrisponde la descrizione "Magnetofoni, anche con dispositivo ct, incorporato per la riproduzione del suono", nonchè dal codice (XXXXX), cui corrisponde la diversa descrizione "Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria".

Ciò emerge, univocamente, anche dal sopra citato Regolamento n. 400 che, con riguardo alla tipologia di beni in giudizio, ha espressamente distinto tra:

"Assortimento condizionato per la vendita al dettaglio, composto da:

– un apparecchio digitale portatile a batteria per la registrazione e la riproduzione del suono, comprendente in un unico involucro le seguenti componenti: sistema elettronico di segnalazione con convertitore digitale/analogico, memoria flash, tasti di controllo, alloggiamento per la batteria, spina USB e connettore per gli auricolari;

– un apparecchio ricevente per la radiodiffusione a batteria con auricolari e cavo di connessione;

– un cavo USB;

– un CD-ROM, e un manuale".

che va classificato sotto la voce "(XXXXX)" per la motivazione "Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC (XXXXX) e (XXXXX).

L'apparecchio digitale per la registrazione e la riproduzione del suono conferisce all'assortimento il suo carattere essenziale".

E "Apparecchio ricevente per la radiodiffusione portatile, a batteria, con apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono integrato. Contiene i seguenti elementi:

– memoria flash;

– microprocessore sotto forma di circuiti integrati ("chip");

– sistema elettronico, con amplificatore a bassa frequenza;

– schermo LCD;

– sintonizzatore e tasti di controllo".

che va classificato sotto la voce "(XXXXX)" per la motivazione "Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC (XXXXX), (XXXXX) e (XXXXX).

La classificazione si basa sul testo della voce (XXXXX): apparecchio per la radiodiffusione, anche combinato, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono".

2.3. Ne deriva che, a prescindere dal carattere costitutivo o meramente interpretativo del citato Regolamento (fermo restando che in quest'ultimo caso è necessaria una previsione espressa o, comunque, chiaramente ed univocamente evincibile dal testo del Regolamento, che resta altrimenti applicabile, per regola generale, solo per il futuro), andava comunque operata la qualificazione in concreto del prodotto importato all'interno delle voci TARIC già esistenti e ad esso applicabili.

2.4. Tale conclusione trova, del resto, pieno conforto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, come emerge, tra l'altro, dalla decisione del 16 dicembre 2010, in C-339/09, Skoma Lux s.r.l., che ha sì valutato l'inapplicabilità, con riguardo al prodotto oggetto del giudizio (una bevanda alcolica), del Regolamento n. 600/2006 (per la sua natura costitutiva), ma ha mantenuto ferma la necessità di una valutazione dello stesso all'interno dei codici di classificazione già operativi e vigenti.

3. La CTR ha dunque errato non avendo in alcun modo considerato l'effettiva natura della merce in relazione ai codici di classificazione vigenti, già originariamente applicabili, e la cui operatività (dell'uno o dell'altro) in relazione allo specifico bene andava in concreto valutata.

Spetterà, dunque, al giudice di merito accertare se il prodotto importato, per le sue caratteristiche, sia riconducibile al codice di classificazione TARIC (XXXXX) ovvero al (XXXXX).

4. Il secondo motivo, con cui si censura omessa motivazione in ordine alla asserita identità tra gli apparecchi descritti nella documentazione prodotta dall'Ufficio e quelli importati, resta assorbito.

5. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2018

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