Cassazione, sentenza n. 22957 del 26/09/2018

Sentenza n. 22957 del 26/09/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
22957
Data
26/09/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella emessa, dopo controllo automatizzato, per ritenute dichiarate ma omesse o versate tardivamente; la società ne aveva lamentato la mancata preventiva comunicazione di irregolarità e la CTR aveva annullato l’atto. La Corte precisa che l’avviso bonario è necessario quando dal controllo emergano errori o incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non quando le somme residue derivino dai dati dichiarati o da un mero errore di calcolo. Esclusa ogni ulteriore incertezza dopo lo sgravio parziale, la Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia e, decidendo nel merito, rigetta quello originario della contribuente.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con cartella n. (XXXXX) notificata in data 15.7.2005 il Concessionario della riscossione intimava a Pb. s.r.l. il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di ritenute alla fonte dichiarate nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2000 a seguito della liquidazione effettuata del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, con cui l'Ufficio richiedeva il saldo di Euro 102.757,11 per omessi e ritardati versamenti.

Avverso detto atto il contribuente proponeva ricorso alla CTP di Roma lamentando il difetto di notifica della previa comunicazione di irregolarità ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6.

L'Ufficio nel costituirsi in giudizio produceva il provvedimento di sgravio parziale datato 31.8.2005 resistendo per la restante parte assumendo che l'avviso bonario non fosse dovuto.

Con sentenza 440/53/08 la CTP affermava che l'avviso bonario non poteva costituire causa di annullamento in quanto l'avvenuto sgravio attestava il rispetto in concreto del principio del contraddittorio ma annullava la cartella sull'assunto che il ruolo fosse stato reso esecutivo oltre i termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.

Avverso detta sentenza interponeva appello l'Agenzia delle Entrate deducendo l'irrilevanza dell'apposizione del visto di esecutività sul ruolo per effetto dell'abrogazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, rilevando soltanto la data della notifica della cartella.

La società resisteva riproponendo le stesse doglianze disattese dal giudice di primo grado ed aggiungendo che l'avvenuto sgravio attesterebbe la ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Con sentenza n. 440/14/10 la CTR di Roma respingeva l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'omesso invio dell'avviso bonario rende nulla la cartella di pagamento derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.

Avverso detta pronuncia l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui non resisteva il contribuente.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso rubricato "Insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" parte ricorrente deduce che la CTR ha omesso di dare conto dell'iter logico seguito per concludere che gli importi iscritti a ruolo derivassero da rettifiche della dichiarazione relative ad aspetti rilevanti su cui sarebbe insorta incertezza tale da determinare l'obbligatorietà del previo invio dell'avviso bonario ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies" parte ricorrente deduce che la decisione del giudice di appello contrasta con la ratio della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, nonchè con il principio codificato dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5" parte ricorrente deduce che la CTR nel ritenere che l'omesso invio dell'avviso bonario rende nulla la cartella di pagamento si pone in contrasta con la lettera e la ratio delle norme indicate.

I motivi di ricorso da esaminarsi congiuntamente in quanto riguardanti la medesima questione, sia pure sotto profili differenti, sono fondati.

Va premesso che sia del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, in materia di tributi diretti, sia del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3, in materia di Iva, stabiliscono le procedure per i controlli automatizzati delle dichiarazioni. L'art. 36-ter, poi, stabilisce la procedura per il controllo formale delle dichiarazioni; se dal controllo emergono delle differenze, l'ufficio comunica al contribuente le rettifiche apportate e le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare, attraverso la notifica a mezzo posta di avvisi bonari con l'indicazione dei motivi che hanno generato la rettifica. Al contribuente destinatario di tale atto è quindi offerta la possibilità di definizione in via breve, versando quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dell'avviso bonario.

Fuori dal caso di risultato erroneo rivelato dal controllo automatico, nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi: ciò per l'evidente ragione che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica "si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente" o anche, in materia di tributi diretti, dal sostituto d'imposta.

Di conseguenza, risulta inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerge alcun errore ovvero, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"(vedi Sez. 5, n. 11051/2018; Sez. 5, n. 795/2011).

Da tali principi, con riguardo al caso di specie, discende che dopo lo sgravio effettuato dall'Agenzia delle Entrate, per un importo di Euro 71.999,66 a fronte di un carico di Euro 102.757,11, non configurandosi incertezze circa la somma ancora dovuta, trattandosi di un mero errore di calcolo (non emergendo dalla lettura della sentenza impugnata altri profili di incertezza) non era necessario l'invio di un previo avviso bonario prima della notifica della cartella di pagamento impugnata.

In conclusione il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario proposto dal contribuente.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, essendosi la giurisprudenza sulla questione di diritto trattata consolidata in epoca successiva alla presentazione del ricorso.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente;

compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2018

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