Cassazione, sentenza n. 22943 del 26/09/2018

Sentenza n. 22943 del 26/09/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
22943
Data
26/09/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’incameramento di somme per alcole immesso in commercio senza pagamento dell’accisa, disposto dopo la revoca di un precedente discarico amministrativo. La contribuente invocava le risultanze di un giudizio penale e contestava la valutazione delle prove, ma la Cassazione ha ribadito che la sentenza penale irrevocabile non vincola automaticamente il giudice tributario, nel cui processo possono rilevare anche presunzioni semplici. Ritenuto congruo l’autonomo confronto compiuto dal giudice d’appello tra la decisione penale e gli elementi della verifica, e non fornita prova contraria, il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

A seguito di verifica fiscale eseguita presso il deposito fiscale di spiriti gestito dalla P. Spa, da cui era emersa l'immissione in commercio di complessivi 3.682,784 litri di anidri di alcole senza il pagamento dell'accisa, l'Agenzia delle dogane revocava un precedente provvedimento di discarico amministrativo e procedeva all'incameramento delle somme.

L'impugnazione avverso l'atto di incameramento proposta dalla contribuente era respinta dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, sentenza poi confermata dal giudice d'appello.

P. Spa ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste la l'Agenzia delle dogane con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., avuto riguardo, in particolare, alla omessa valutazione delle risultanze del giudizio penale e dell'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La società ricorrente, infatti, pur denunciando un asserito vizio di legge, censura, in realtà, la motivazione della sentenza e la valutazione sulle prove operata dal giudice d'appello, sottolineando "la contraddittoria valutazione delle stesse prove e l'omessa considerazione… della imprescindibile rilevanza del giudizio di insussistenza della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa tributaria" e "l'erronea valutazione delle prove che il giudice tributario ha reiterato omettendo di valutare le risultanze del giudizio e del giudicato penale medio tempore intervenuto".

2. Il secondo motivo denuncia omessa motivazione sulla valutazione delle prove ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

2.1. Il motivo è infondato.

Costituisce infatti ius receptum che le censure motivazionali non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, bensì la sola facoltà di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui "spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" (ex multis, Cass. n. 742 del 2015).

Ne deriva che il preteso vizio di motivazione "può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione" (v. Cass. n. 8718 del 2005).

Inoltre, l'omissione o insufficienza della motivazione resta integrata solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, ma non anche per eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (Sez. U, n. 24148 del 2013; Cass. n. 12779 del 2015 e n. 12799 del 2014).

Con riguardo alla rilevanza nel giudizio tributario delle decisioni penali, infine, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della Corte, "in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4 e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna".

Orbene, nella vicenda in esame la CTR, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, ha correttamente proceduto – con valutazione congrua e ragionevole, dunque non censurabile – ad un autonomo apprezzamento del contenuto della decisione intervenuta in sede penale, ponendola a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio.

Il giudice d'appello, infatti, non ha omesso di considerare la suddetta decisione, ma, semplicemente, ha ritenuto che essa – e le prove ivi assunte – non fosse tale da inficiare le risultanze della verifica in base alla quale erano stati rilevati "quantitativi di prodotti soggetti ad accise superiori a quelli dichiarati dal contribuente", tanto più – va aggiunto – che grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria dell'erroneità del rilevato, in alcun modo, invece, fornita.

3. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle dogane, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2018

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