Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 3265

Cassazione, sentenza n. 3265 del 5/02/2019

Sentenza n. 3265 del 05/02/2019

La contribuente chiedeva la riduzione della TARSU 2010 per il disservizio nella raccolta dei rifiuti, richiamando l’emergenza cittadina e un giudicato relativo al 2009; la CTR aveva respinto l’appello per mancanza di prova riferita alla zona e al periodo interessati. La Corte ha escluso che il giudicato precedente si estendesse automaticamente a un’annualità fondata su circostanze mutevoli e ha posto sul contribuente l’onere di dimostrare la grave e concreta difformità del servizio. Ha inoltre ritenuto inapplicabile la non contestazione, poiché il Comune aveva negato il diritto alla riduzione, giudicando infondate le censure esaminate.

  • Tributi locali
  • Processo tributario
  • Contenzioso
  • Riscossione
N. 3265

Cassazione, sentenza n. 3265 del 5/02/2019

Sentenza n. 3265 del 05/02/2019

La contribuente impugnava una cartella TARSU del 2010, chiedendo la riduzione tariffaria per l’irregolare raccolta dei rifiuti e invocando una decisione definitiva relativa al 2009; la CTR aveva negato il beneficio per difetto di prova specifica. La Corte ha chiarito che il giudicato su fatti variabili non si propaga ad altre annualità e che chi domanda la riduzione deve provare, con riferimento al periodo e alla zona dell’immobile, l’omissione o la grave irregolarità del servizio. Le doglianze esaminate, compresa quella sulla non contestazione, sono state ritenute infondate.

  • Tributi locali
  • Processo tributario
  • Contenzioso
  • Riscossione
N. 3264

Cassazione, sentenza n. 3264 del 5/02/2019

Sentenza n. 3264 del 05/02/2019

L’accertamento sul reddito d’impresa del 1993 si fondava anche su un’agenda rinvenuta presso terzi, contenente annotazioni di assegni e versamenti non coerenti con fatture e registro degli acquisti; la CTR aveva confermato la rettifica per mancata prova contraria. La Corte ha verificato che la copia dell’appello era stata regolarmente depositata e ha escluso il denunciato vizio motivazionale. Ha inoltre riconosciuto alla contabilità extracontabile valore indiziario sufficiente per l’accertamento induttivo, gravando sul contribuente la prova contraria, e ha pertanto rigettato il ricorso.

N. 3263

Cassazione, sentenza n. 3263 del 5/02/2019

Sentenza n. 3263 del 05/02/2019

La rettifica del reddito d’impresa per il 1992 traeva origine da un’agenda reperita presso terzi, con annotazioni di pagamenti e versamenti non corrispondenti alla documentazione contabile; la CTR aveva accolto l’appello dell’Amministrazione. La Corte ha accertato il regolare deposito della copia dell’appello e ha respinto la censura motivazionale, priva dell’indicazione di un fatto decisivo trascurato. Ha ribadito che gli appunti costituenti contabilità in nero, anche se rinvenuti presso terzi, possono sostenere l’accertamento induttivo salvo prova contraria del contribuente, rigettando quindi il ricorso.

N. 3258

Cassazione, sentenza n. 3258 del 5/02/2019

Sentenza n. 3258 del 05/02/2019

Il ricorso riguardava una cartella per imposta di registro relativa a una cessione d’azienda, contestata per vizi di notificazione, sottoscrizione e indicazione del responsabile del procedimento; i giudici di merito avevano respinto l’impugnazione. La Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva prodotto i documenti richiamati, indicato dove reperirli né trascritto, integralmente o per sintesi, il loro contenuto. Non essendo così possibile verificare le doglianze dalla sola lettura del ricorso, questo è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

  • Imposta di registro
  • Riscossione
  • Processo tributario
  • Contenzioso
N. 3066

Cassazione, sentenza n. 3066 del 1/02/2019

Sentenza n. 3066 del 01/02/2019

L’Amministrazione contestava l’agevolazione prevista per un finanziamento ipotecario a medio-lungo termine, perché erogato da un intermediario finanziario non bancario; la CTR aveva invece annullato gli avvisi di liquidazione. La Cassazione applica la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina previgente nella parte in cui escludeva dalle medesime agevolazioni le analoghe operazioni degli intermediari finanziari, rilevando che il beneficio riguarda l’erogazione del credito e non la modalità di raccolta della provvista. Conferma pertanto la decisione regionale e rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

N. 3049

Cassazione, sentenza n. 3049 del 1/02/2019

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IN GENERE Accise - Mancata impugnazione avviso ex art. 14 d.lgs. n. 504 del 1995 - Istanza di rimborso - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.

La controversia riguardava il rimborso di un’accisa versata dopo la notifica dell’avviso di pagamento, che la contribuente non aveva tempestivamente impugnato. La Corte qualifica tale avviso come atto accertativo-impositivo autonomamente impugnabile, poiché identifica la pretesa nell’an e nel quantum: la sua definitività cristallizza l’obbligazione e impedisce di contestarla mediante una successiva istanza di rimborso. Il ricorso è quindi rigettato, restando irrilevanti le censure sulla fondatezza sostanziale della pretesa erariale.

  • Accertamento e riscossione
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3107

Cassazione, sentenza n. 3107 del 1/02/2019

Sentenza n. 3107 del 01/02/2019

Il contribuente chiedeva la revocazione di una precedente sentenza di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, erroneamente ritenendo non trascritta la motivazione dell’avviso di riclassamento catastale. Accertata la svista percettiva decisiva, la Corte ha revocato quella pronuncia e ha rilevato che l’avviso indicava soltanto parametri generici, senza individuare gli immobili comparabili, il loro classamento o i concreti miglioramenti urbani richiamati. In fase rescissoria ha quindi cassato la decisione regionale, accolto il ricorso introduttivo e annullato l’avviso per insufficiente motivazione.

  • Accertamento fiscale
  • Immobili
  • Processo tributario
  • Contenzioso
N. 3065

Cassazione, sentenza n. 3065 del 1/02/2019

Sentenza n. 3065 del 01/02/2019

La controversia riguardava riprese per costi indeducibili e IVA indetraibile connesse a fatture per operazioni ritenute inesistenti; la CTR, accogliendo parzialmente l’appello dell’Agenzia, aveva ravvisato una sovrafatturazione. La Cassazione accerta però che l’appello era stato consegnato all’ufficio postale oltre il termine lungo semestrale: il precedente passaggio interno al servizio notifiche dell’Amministrazione non aveva perfezionato la notificazione. Accoglie il motivo sull’omessa pronuncia relativa alla tardività, dichiara assorbite le altre censure e cassa senza rinvio la sentenza di secondo grado.

N. 3106

Cassazione, sentenza n. 3106 del 1/02/2019

Sentenza n. 3106 del 01/02/2019

La controversia riguardava l’esenzione ICI 2008 invocata da un consorzio per immobili appartenenti a un complesso sportivo, alcuni dei quali locati a terzi. La Cassazione ha confermato che spetta al contribuente provare l’utilizzo diretto e la destinazione esclusiva degli immobili ai fini istituzionali, ritenendo non censurabile la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; ha inoltre giudicato carenti di specificità le contestazioni sulla motivazione e sulla forma dell’accertamento. L’esonero dalle sanzioni, non rilevabile d’ufficio, non poteva essere dedotto per la prima volta in appello: il ricorso è stato rigettato.

  • IMU
  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Sanzioni
N. 3064

Cassazione, sentenza n. 3064 del 1/02/2019

Sentenza n. 3064 del 01/02/2019

Una società agricola contestava il recupero di costi e IVA relativi a fabbricati e manufatti destinati a un’attività agrituristica non ancora esercitata, nonché l’applicazione delle sanzioni. La Cassazione ritiene inammissibili o infondate le censure sull’omessa pronuncia e conferma la motivazione della CTR: la strumentalità del fabbricato principale era limitata agli otto posti letto autorizzabili su ventidue, mentre non risultava dimostrata l’inerenza degli annessi. Esclude inoltre un’incertezza normativa oggettiva, non essendo stati indicati concreti contrasti interpretativi, e rigetta il ricorso.

N. 3105

Cassazione, sentenza n. 3105 del 1/02/2019

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Giudicato tributario - Effetto espansivo in favore del coobbligato solidale adempiente dopo la notifica della cartella - Operatività - Fondamento - Fattispecie.

La contribuente contestava due cartelle e il diniego di rimborso dell’imposta di registro e ipocatastale, richiamando il giudicato che aveva annullato il medesimo avviso di rettifica nei confronti di un coobbligato solidale. La Cassazione ha stabilito che tale giudicato favorevole, fondato su ragioni non personali, si estende al condebitore e che il pagamento eseguito dopo la notifica delle cartelle per evitare l’esecuzione non costituisce adesione spontanea alla pretesa. Ha quindi cassato le decisioni regionali e, decidendo nel merito, accolto i ricorsi introduttivi.

  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3063

Cassazione, sentenza n. 3063 del 1/02/2019

Sentenza n. 3063 del 01/02/2019

L’accertamento rettificava il reddito d’impresa sulla base di un’agenda reperita presso terzi, contenente nominativi, importi e date di assegni e versamenti non coerenti con fatture e registro degli acquisti; la CTR aveva accolto l’appello dell’Amministrazione, rilevando la mancata prova contraria. La Cassazione afferma che la documentazione extracontabile, compresa la contabilità in nero rinvenuta presso terzi, può costituire un valido elemento presuntivo per l’accertamento induttivo, gravando sul contribuente la prova contraria. Respinte anche le censure processuali e motivazionali, la Corte rigetta il ricorso.

N. 3098

Cassazione, sentenza n. 3098 del 1/02/2019

Sentenza n. 3098 del 01/02/2019

La controversia concerneva il recupero, mediante rettifica emessa nel 2013, di un credito IVA formatosi nel 2006, chiesto a rimborso nella dichiarazione 2008 e già rimborsato alla società cessionaria. La Cassazione ha distinto il recupero di un credito già erogato dal semplice diniego di rimborso: nel primo caso l’Amministrazione deve rispettare il termine decadenziale decorrente dalla presentazione della dichiarazione in cui il credito è maturato, salvo la specifica proroga documentale prevista dalla legge. Essendo scaduto tale termine, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato.

N. 3062

Cassazione, sentenza n. 3062 del 1/02/2019

Sentenza n. 3062 del 01/02/2019

La cessionaria di un credito IVA chiedeva, nel giudizio di ottemperanza, ulteriori interessi rispetto ai pagamenti eseguiti dall’Amministrazione in attuazione di una sentenza definitiva; la CTR li aveva riconosciuti solo dalla richiesta di rimborso. La Cassazione dichiara inammissibile la censura sulla violazione del giudicato perché il ricorso non riproduceva dispositivo e motivazione delle decisioni da eseguire, impedendo di verificare la decorrenza stabilita. Ritiene inoltre corretta la nuova valutazione della CTR dopo il rinvio, poiché la contumacia dell’Amministrazione non equivaleva a non contestazione, e rigetta il ricorso.

N. 3097

Cassazione, sentenza n. 3097 del 1/02/2019

Sentenza n. 3097 del 01/02/2019

Una società cessionaria chiedeva il rimborso di un credito IVA originato da una compravendita immobiliare che i giudici tributari di merito avevano ritenuto simulata, dopo che il giudice civile ne aveva dichiarato l’inefficacia verso i creditori della venditrice fallita. La Cassazione non ha riesaminato la simulazione né la buona fede della cessionaria, poiché le relative statuizioni non erano state specificamente impugnate ed erano ormai coperte da giudicato interno; anche la censura sulla motivazione del diniego non colpiva le ragioni della decisione regionale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • IVA
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Procedure concorsuali
N. 3061

Cassazione, sentenza n. 3061 del 1/02/2019

Sentenza n. 3061 del 01/02/2019

Il contribuente contestava una cartella per TIA, deducendo difetto di giurisdizione tributaria, decadenza, mancata notifica degli atti precedenti e vizi della notificazione della cartella; la CTR aveva accolto soltanto l’eccezione di prescrizione per le annualità più risalenti. La Cassazione conferma la natura tributaria della TIA e qualifica le fatture del gestore come atti amministrativi impositivi, pur non essendo la loro impugnazione immediata obbligatoria. Esclude inoltre l’applicazione della disciplina dell’iscrizione diretta a ruolo e ritiene valida la notifica postale eseguita dal concessionario, rigettando integralmente il ricorso.

N. 3096

Cassazione, sentenza n. 3096 del 1/02/2019

TRIBUTI - IN GENERE - Compensazione in materia tributaria - Ammissibilità - Limiti - Credito d'imposta derivante da illegittima compensazione - Rifiuto di rimborso - Legittimità - Decorso dei termini di accertamento - Irrilevanza.

Il giudizio riguardava il rimborso di un credito IVA ceduto da un fallimento, ridotto dall’Amministrazione perché il curatore aveva compensato un credito anteriore al fallimento con un debito IVA maturato dalla procedura. La Cassazione ha ritenuto tale compensazione non consentita: il credito del fallito può compensare debiti concorsuali, non debiti della massa. Ha inoltre affermato che, in sede di rimborso, l’Amministrazione può eccepire l’insussistenza del credito anche dopo la scadenza dei termini di accertamento; ha quindi cassato la sentenza e rigettato nel merito il ricorso originario.

  • IVA
  • Procedure concorsuali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3060

Cassazione, sentenza n. 3060 del 1/02/2019

Sentenza n. 3060 del 01/02/2019

La controversia riguardava fatture emesse per la TIA 2006, annullate dalla CTR perché, quali atti impositivi, prive delle indicazioni ritenute essenziali; il gestore sosteneva, tra l’altro, che la detrazione dell’IVA escludesse l’interesse dei contribuenti. La Cassazione ha invece riconosciuto l’interesse a ottenere l’annullamento dell’intera pretesa, indipendentemente dalla detrazione, e ha dichiarato inammissibili le censure sulla motivazione delle fatture perché il ricorso non ne riproduceva il contenuto né indicava i dati temporali necessari. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3075

Cassazione, sentenza n. 3075 del 1/02/2019

Sentenza n. 3075 del 01/02/2019

L’Agenzia delle Entrate pretendeva l’imposta ipotecaria ordinaria sulla garanzia di un finanziamento superiore a diciotto mesi, sostenendo che il trattamento previsto per i finanziamenti a medio e lungo termine non spettasse quando il credito fosse concesso da un intermediario finanziario. La Cassazione ha confermato l’applicabilità dell’agevolazione anche agli intermediari iscritti nell’elenco previsto dalla disciplina bancaria, richiamando la declaratoria di illegittimità costituzionale della precedente esclusione e il conseguente principio delle Sezioni Unite. Il ricorso dell’Agenzia è stato pertanto rigettato.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Finanziamenti
  • Imposte indirette
  • Contenzioso

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