Cassazione, sentenza n. 3106 del 01/02/2019

Sentenza n. 3106 del 01/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3106
Data
01/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’esenzione ICI 2008 invocata da un consorzio per immobili appartenenti a un complesso sportivo, alcuni dei quali locati a terzi. La Cassazione ha confermato che spetta al contribuente provare l’utilizzo diretto e la destinazione esclusiva degli immobili ai fini istituzionali, ritenendo non censurabile la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; ha inoltre giudicato carenti di specificità le contestazioni sulla motivazione e sulla forma dell’accertamento. L’esonero dalle sanzioni, non rilevabile d’ufficio, non poteva essere dedotto per la prima volta in appello: il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Il "Consorzio Centro Sportivo B." propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 23/6/14 dell'11 agosto 2014, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per Ici 2008 notificatogli dal Comune di San Rufo (SA) in relazione a taluni immobili costituenti il complesso sportivo consortile.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: contrariamente a quanto sostenuto dal Consorzio, non ricorrevano nella specie i presupposti di esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), dal momento che gli immobili in questione erano stati in parte concessi in locazione ad altri soggetti; – per altra parte, il consorzio non aveva provato (risultando a tal fine insufficienti le dichiarazioni rese dal suo ufficio tecnico, non supportate da altri riscontri documentali), l'utilizzo diretto e la destinazione esclusiva degli immobili ai compiti istituzionali dell'ente; – inammissibile, per violazione del divieto di novità in appello, doveva ritenersi il motivo di gravame relativo alla illegittima applicazione delle sanzioni in asserito contesto di incertezza normativa.

Resiste con controricorso il Comune di San Rufo.

Il Consorzio ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta "violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; nullità della sentenzà. Per avere la commissione tributaria regionale escluso, nella specie, l'esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, comma 1, lett. a), nonostante la sussistenza sia del presupposto soggettivo costituito dalla natura intercomunale del consorzio, sia del presupposto oggettivo costituito dall'esistenza (oltre a quelli locati) di immobili direttamente utilizzati dal consorzio per il conseguimento delle finalità istituzionali, come attestato da dichiarazioni fidefacienti di propri funzionari.

p. 2.2 Il motivo è per più versi inaccoglibile.

In primo luogo, esso sovrappone indebitamente violazione di legge e vizio di motivazione; salvo poi aggiuntivamente dedurre, pur senza contestare una specifica violazione di norme procedurali, anche la nullità della sentenza. Ne risulta una censura coacervata, non esattamente determinata nel suo contenuto, nè adeguatamente mirata sulla ratio decisoria adottata dal giudice di appello.

In secondo luogo, con il motivo in esame viene dedotta la violazione dell'art. 2697 c.c. relativo, com'è noto, alla distribuzione dell'onere della prova tra le parti in giudizio, ma del tutto estraneo ai criteri di valutazione della prova; criteri della cui violazione pare invece precipuamente dolersi parte ricorrente. Sennonchè, la commissione tributaria regionale non ha affatto sovvertito la regola generale sull'onere della prova, avendo invece fatto corretta applicazione del principio in base al quale, vertendosi di esenzione tributaria, è onere del contribuente che tale esenzioni invochi fornire la dimostrazione dei fatti costitutivi della propria sottrazione al regime ordinario di imposizione (di recente, tra le molte, Cass. ord. 23228/17).

In terzo luogo, la censura deduce cumulativamente – come detto – anche un vizio di natura motivazionale, senza farsi carico del fatto che tale vizio debba oggi trovare inquadramento nella nuova disciplina dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012 (sentenza di appello pubblicata dopo l'11 settembre 2012); disciplina in base alla quale la sentenza può essere impugnata, in sede di legittimità, non più per "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" (previgente formulazione dell'art. 360, n. 5, in esame), bensì nei ben più ristretti limiti dell'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". In ordine a tale nuova formulazione – applicabile anche al ricorso per cassazione proposto avverso sentenze del giudice tributario – si è affermato (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) che: "la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (così, in seguito, Cass. n. 12928/14; Cass. ord. n. 21257/14; Cass. 2498/15 ed altre). Nel caso di specie risulta – al contrario – che la commissione tributaria regionale abbia partitamente esaminato il fatto decisivo di causa costituito dalla sussistenza dei presupposti dell'esenzione del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, comma 1, lett. a), salvo poi motivatamente argomentare sul mancato assolvimento dell'onere probatorio ad opera della parte (contribuente) che vi era tenuta (quanto ad utilizzo diretto degli immobili ed a loro destinazione ai fini istituzionali dell'ente). Dunque, non di "omesso esame" si è trattato, bensì di esame del fatto decisivo condotto mediante una valutazione probatoria discrezionalmente demandata al giudice di merito e non sindacabile (per vero, neppure in base alla previgente formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cit.) nella presente sede.

Nè potrebbe pervenirsi a diversa conclusione in considerazione di quanto tra le parti stabilito da Cass. ord. 23821/18 (allegata alla memoria del Consorzio); dal momento che la cassazione con rinvio colà disposta non ha comportato riconoscimento alcuno del diritto dedotto dal ricorrente, limitandosi a sollecitare in quel procedimento (relativo a differenti annualità di imposta) una diversa e più congrua motivazione da parte del giudice di appello (carenza, per le indicate ragioni, qui non rilevabile).

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce "violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nullità della sentenza"; per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che l'accertamento impugnato non era adeguatamente motivato circa il diniego dell'esenzione ex art. 7 cit..

p. 3.2 Anche questo motivo risulta inaccoglibile per plurime difformità dal modello legale di riferimento.

In primo luogo, sovrappone anch'esso indebitamente profili di violazione normativa, vizi motivazionali (da qui il richiamo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e radicale "nullità" della sentenza; il che preclude l'esatta individuazione del reale contenuto censorio in rapporto alla decisione che si vorrebbe cassare.

In secondo luogo, la doglianza oscilla inammissibilmente nella generica deduzione di una carenza motivazionale indistintamente riferita ora all'atto impositivo (avviso di accertamento), ora alla stessa sentenza di appello.

In terzo luogo, il motivo fa difetto dell'indefettibile requisito di specificità ed autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6), là dove lamenta la difformità normativa dell'atto impositivo concretamente adottato dal Comune, senza tuttavia che tale atto venga riportato nel suo contenuto essenziale ai fini di causa, nè venga indicato nei tempi, modi e luoghi della sua avvenuta produzione in giudizio e reperibilità all'interno del fascicolo d'ufficio (nemmeno, esso risulta tra gli allegati al ricorso per cassazione). Il che impedisce a questa corte di cogliere, con i caratteri di immediatezza e concentrazione connaturati al rito di legittimità, i fatti decisivi di causa e, con essi, l'effettiva portata della censura.

p. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – "violazione della L. n. 296 del 2012, art. 1, comma 161 e 162. Nullità della sentenza"; per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che il Comune non aveva utilizzato, nella specie, nè avviso di accertamento in rettifica nè avviso di accertamento di ufficio, bensì un atto impositivo "… ibrido non conforme alla legge".

p. 4.2 I limiti della censura già evidenziati con riguardo al motivo che precede valgono – e con ancor maggiore forza – anche nella disamina della presente doglianza, la quale si limita a dedurre la violazione di una disciplina legislativa ex L. n. 296 del 2012 (rectius L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 162, sulle modalità, termini e requisiti minimi degli atti di accertamento dei tributi locali) senza in alcun modo raccordarla alla concretezza della fattispecie. Sicchè non è dato comprendere – in assenza di più precisa definizione dei termini in contesa, così come della mancata trascrizione o quantomeno allegazione dell'atto impositivo opposto – perchè, e sotto quali precisi profili, l'avviso di accertamento per maggiore Ici 2008 notificato dal Comune al Consorzio non rientrerebbe, in quanto "ibrido", nello schema legale di cui alla normativa che si assume violata. Da ciò deriva, al contempo, la preclusione in questa sede a vagliare la correttezza della decisione con la quale la commissione tributaria regionale, entrando senz'altro nel merito della pretesa tributaria, ha ritenuto di implicitamente disattendere l'eccezione in esame, qualora effettivamente proposta dall'ente contribuente fin dal primo grado di giudizio (circostanza, nemmeno questa, evocata nel ricorso per cassazione).

p. 5.1 Con il quarto motivo di ricorso il consorzio deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – "violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10. Nullità della sentenza"; per avere la commissione tributaria regionale ritenuto inammissibile il motivo di appello in punto sanzioni, nonostante che la questione fosse rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

p. 5.2 Il motivo è infondato.

Nel ravvisare la inammissibile novità del motivo di appello concernente le sanzioni, la commissione tributaria regionale si è conformata al principio di diritto secondo cui la sussistenza di una causa di esonero dalle sanzioni amministrative per violazioni tributarie deve essere ritualmente e tempestivamente dedotta in giudizio dal contribuente, anche con riguardo alla allegazione e dimostrazione dei fatti materiali che ne integrerebbero, in concreto, il presupposto; sicchè tale causa di esonero "non può essere proposta per la prima volta in appello in quanto soggetta all'ordinario principio della domanda e non rilevabile d'ufficio"(Cass. 1570/15 ed altre).

P.Q.M.

La Corte – rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.800,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019

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