Cassazione, sentenza n. 3098 del 01/02/2019

Sentenza n. 3098 del 01/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3098
Data
01/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva il recupero, mediante rettifica emessa nel 2013, di un credito IVA formatosi nel 2006, chiesto a rimborso nella dichiarazione 2008 e già rimborsato alla società cessionaria. La Cassazione ha distinto il recupero di un credito già erogato dal semplice diniego di rimborso: nel primo caso l’Amministrazione deve rispettare il termine decadenziale decorrente dalla presentazione della dichiarazione in cui il credito è maturato, salvo la specifica proroga documentale prevista dalla legge. Essendo scaduto tale termine, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La CTR del Veneto, sezione staccata di Venezia – Mestre ha accolto l'appello proposto da V. SPA – cessionaria del credito IVA relativo all'anno 2008 di S. & M. SRL, già rimborsatole dietro presentazione di polizza fideiussoria, contro la sentenza della CTP che aveva respinto il ricorso della società avverso il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che, annullato parzialmente, in via di autotutela, un precedente atto di recupero del credito in questione, aveva rideterminato la somma ad essa dovuta, contestando l'inerenza di alcune fatture di acquisto emesse dalla cedente nel 2006.

La CTR ha rilevato che il credito si cristallizza nella dichiarazione dell'anno in cui matura, salvo che questa venga rettificata, sicchè, ove – come accaduto nella specie – il termine per le rettifiche di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, sia scaduto, il credito, ancorchè confluito nelle dichiarazioni degli anni successivi, non può più essere oggetto di recupero.

Avverso la sentenza, depositata l'8.03.2016, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui V. SPA resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1 – Con l'unico motivo, che denuncia violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, commi 1 e 3, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, in caso di domanda di rimborso del credito IVA, il termine di decadenza per la rettifica previsto dalla citata disposizione normativa inizia a decorrere dalla data di presentazione di detta domanda, anche se riferita a crediti formatisi in anni di imposta precedenti, rispetto ai quali il medesimo termine risulterebbe già scaduto. Richiama a conforto del proprio assunto un precedente di questa Corte in materia di formazione del "plafond" di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c), (Cass., Sez. Quinta, 6 marzo 2015, n. 4556).

2 – Il motivo è infondato, non risultando in termini il precedente addotto da parte ricorrente.

Dagli atti emerge che il credito IVA dedotto in giudizio si è formato nell'anno di imposta 2006, è stato chiesto a rimborso sulla base della dichiarazione annuale 2008 ed è stato rimborsato alla cessionaria, odierna controricorrente; non si controverte, pertanto, della legittimità del rifiuto opposto dall'amministrazione alla domanda di rimborso, ma della legittimità di un accertamento in rettifica della dichiarazione 2006, emesso nel 2013 e volto al recupero del credito rimborsato.

Dispone il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, nella formulazione pro tempore applicabile, che "gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nell'art. 55, comma 2, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione". Unica eccezione a tale regola è quella prevista nel medesimo primo comma dell'articolo, che stabilisce che, qualora sia presentata domanda di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, nel caso (qui non ricorrente) di richiesta di documenti da parte dell'ufficio evasa oltre il quindicesimo giorno dalla sua notificazione, il termine di decadenza è differito di un periodo pari a quello compreso fra il sedicesimo giorno e la data di effettiva consegna dei documenti.

La disposizione, che è inequivoca nel far decorrere il termine per l'accertamento in rettifica dall'anno in cui la dichiarazione è presentata (salva l'eccezione di cui si è detto e che in questa sede non rileva) enuncia il c.d. principio del consolidamento del criterio impositivo, in virtù del quale è precluso all'Amministrazione finanziaria, decorsi i termini di legge, procedere ad una diversa quantificazione dell'imposta dovuta, così come procedere anche ad eventuali nuovi accertamenti e rettifiche, i quali possono avvenire solo entro la scadenza del suddetto termine (art. 57, comma 4, cit.).

Nel caso di specie – in cui, trattandosi di ripresa di un credito fiscale, la posizione dell'amministrazione finanziaria non risulta diversa da quella che consegue ad qualunque avviso di accertamento con il quale l'Ufficio fa valere una pretesa nei confronti del contribuente – era dunque precluso all'odierna ricorrente di procedere alla rettifica della dichiarazione IVA 2006 dalla cedente, nè poteva trovare applicazione il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 15 marzo 2016, n. 5069), nella diversa ipotesi in cui sia contestata la richiesta di rimborso – secondo cui i termini decadenziali di cui all'art. 57 cit. operano limitatamente al riscontro dei crediti dell'Amministrazione e non dei suoi debiti.

Il ricorso va pertanto rigettato. Spese, come da dispositivo, a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore di V. SPA, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019

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