Cassazione, sentenza n. 3075 del 01/02/2019
Sentenza n. 3075 del 01/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3075
- Data
- 01/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle Entrate pretendeva l’imposta ipotecaria ordinaria sulla garanzia di un finanziamento superiore a diciotto mesi, sostenendo che il trattamento previsto per i finanziamenti a medio e lungo termine non spettasse quando il credito fosse concesso da un intermediario finanziario. La Cassazione ha confermato l’applicabilità dell’agevolazione anche agli intermediari iscritti nell’elenco previsto dalla disciplina bancaria, richiamando la declaratoria di illegittimità costituzionale della precedente esclusione e il conseguente principio delle Sezioni Unite. Il ricorso dell’Agenzia è stato pertanto rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. A garanzia della restituzione della somma concessale in base a contratto di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi dalla S. s.p.a. – intermediaria finanziaria iscritta nell'albo di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 107 -, la s.a.s. D. acconsentiva ad un'iscrizione ipotecaria per la quale fruiva della agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e s.s..
2. L'Agenzia delle Entrate, sull'assunto che la norma fosse riferibile solo a garanzie per finanziamenti concessi da banche o istituti di credito e non anche da soggetti diversi quali le società di intermediazione finanziaria, emetteva un avviso di liquidazione con cui pretendeva il pagamento dell'imposta ipotecaria in misura intera.
3. La società impugnava l'avviso di fronte alla CTP di Campobasso e ne otteneva l'annullamento.
4. La CTR del Molise, con sentenza depositata il 19 luglio 2012, rigettava l'appello dell'Agenzia ritenendo errato l'assunto dell'ufficio.
5. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR, sulla base di un motivo con il quale ha ribadito il proprio assunto e lamentato, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15.
6. La contribuente non ha opposto difese.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato;
2.1. Il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, stabiliva che "le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative";
2.2. la Corte costituzionale, con sentenza 242 del 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 1, nella versione in vigore, anteriormente alle modifiche apportate dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (che aveva aggiunto all'art. 15, dopo le parole "il credito a medio e lungo termine", le parole "e quelle effettuate ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 5, comma 7, lett. b, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326"), nella parte in cui escludeva l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari;
2.3. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19106 del 18 giugno di quest'anno, prendendo atto della sentenza della Consulta, hanno affermato che "le agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, comma 1, sono applicabili anche ai finanziamenti a medio e lungo termine concessi dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 107, così come indicato nella sentenza della Corte Cost. n. 242 del 2017".
2. Il ricorso va pertanto rigettato.
4. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019
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