Cassazione, sentenza n. 3066 del 01/02/2019

Sentenza n. 3066 del 01/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3066
Data
01/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione contestava l’agevolazione prevista per un finanziamento ipotecario a medio-lungo termine, perché erogato da un intermediario finanziario non bancario; la CTR aveva invece annullato gli avvisi di liquidazione. La Cassazione applica la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina previgente nella parte in cui escludeva dalle medesime agevolazioni le analoghe operazioni degli intermediari finanziari, rilevando che il beneficio riguarda l’erogazione del credito e non la modalità di raccolta della provvista. Conferma pertanto la decisione regionale e rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. L'agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 13/3/09 del 30 gennaio 2009 con la quale la commissione tributaria regionale del Molise, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di liquidazione con i quali erano stati revocati alla T. di T. & c. sas, nonchè a T.F. e N.M., i benefici da costoro fruiti – D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 15 – su un finanziamento ipotecario erogato da F. spa.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – il presupposto oggettivo del beneficio ex art. 15 cit. fosse nella specie pacifico, non avendo l'agenzia delle entrate contestato che si vertesse in tema di operazione di finanziamento a medio-lungo termine; – il presupposto soggettivo del beneficio dovesse ravvisarsi nella equiparabilità di F. spa (svolgente attività istituzionale di natura pubblicistica per l'erogazione in ambito regionale di finanziamenti agevolati a favore dell'imprenditoria giovanile e delle attività libero-professionali) alle "aziende e istituti di credito" di cui all'art. 15 cit.; – tale conclusione fosse, segnatamente, indotta dal regime di concorrenzialità instauratosi tra le banche e gli altri intermediari finanziari a seguito della modificazione del T.U. bancario D.Lgs. n. 385 del 1993 da parte della L. n. 342 del 1999.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla parte contribuente.

Con ordinanza interlocutoria 17 settembre 2014 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SSUU, investite in altro contenzioso della questione della riconoscibilità dei benefici in oggetto agli intermediari finanziari di natura non bancaria; questione poi dalle SSUU (ord. 11373/15) rimessa alla Corte Costituzionale, e da quest'ultima decisa con sentenza n. 242/2017.

A seguito di quest'ultima decisione, interveniva sentenza conformativa delle SSUU n. 19106/18.

p. 2. Con l'unico motivo di ricorso l'agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 e dell'art. 12 preleggi.. per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto – in contrasto con la lettera e la ratio della norma – che il beneficio in oggetto dovesse venire riconosciuto non solo alle aziende ed istituti di credito istituzionalmente preposti, in quanto tali, all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio tra il pubblico, ma anche agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 TUB (quale la F. spa).

p. 3. Il motivo è infondato.

Ferma restando l'incontrovertibilità del presupposto oggettivo dell'agevolazione in questione, costituito dalla effettiva natura di finanziamento di medio/lungo termine del mutuo ipotecario dedotto in giudizio, la questione così posta dall'agenzia delle entrate ha trovato definitiva soluzione nella citata sentenza della Corte Costituzionale n. 242/17.

Con tale pronuncia il giudice delle leggi ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale, ex artt. 3 e 41 Cost., del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 1 (nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla L. n. 244 del 2007) – "nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari".

Nella sentenza in esame – alla quale interamente si rinvia – la Corte Costituzionale ha ritenuto che l'erogazione del finanziamento da parte della banca e dell'intermediario finanziario non bancario debbano, sotto il profilo dell'agevolazione in questione, essere trattati alla stessa maniera in attuazione di un medesimo intento legislativo (a ciò non ostando, proprio per l'identità di ratio, la natura eccezionale e tassativa delle agevolazioni tributarie).

In particolare, ha osservato la Corte Costituzionale che: – tale ratio va individuata "nel favore che il legislatore accorda agli investimenti produttivi, in ragione del fatto che essi possono creare nuova ricchezza accrescendo, tra l'altro, il prelievo fiscale", e ciò indipendentemente dalla diversa natura dei soggetti erogatori (siano questi ultimi le banche, unici enti abilitati nel momento di introduzione della norma in esame, ovvero gli intermediari finanziari successivamente abilitati in base al TUB); – infondato deve ritenersi l'argomento di diversificazione sostenuto dall'amministrazione finanziaria, secondo cui, al di là dell'erogazione del credito, spetterebbe soltanto alle banche l'attività di raccolta del risparmio (art. 47 Cost., comma 1), posto che la ratio sottesa al beneficio in questione afferisce proprio "al profilo dell'erogazione del credito e non a quello della predisposizione della provvista", sicchè "è irrilevante la modalità di apprestamento di quest'ultima, venendo in rilievo solo il momento del finanziamento"; – il riconoscimento del beneficio fiscale in questione unicamente alle banche determinerebbe non soltanto un'irragionevole deroga al principio di uguaglianza, ma anche la violazione dell'art. 41 Cost., sotto il profilo della libertà di concorrenza in materia finanziaria (come anche desumibile dal 9^ "Considerando" della Direttiva Cons. n. 93/6/CEE, in base al quale "in un mercato comune finanziario gli enti, a prescindere dal fatto che siano imprese di investimento o enti creditizi, sono direttamente concorrenti tra di loro"); comportando, a favore delle banche stesse, "un indebito vantaggio, in termini di appetibilità finanziaria, rispetto a quelli degli intermediari, che risultano gravati da maggiori oneri fiscali inevitabilmente ricadenti sul cliente e, per ciò stesso, influenzanti le sue scelte".

In applicazione di tale orientamento – recepito, come detto, dalle SSUU con sentenza 19106/18 – deve pertanto ritenersi corretta la decisione della commissione tributaria regionale qui impugnata.

Nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019

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