Cassazione, sentenza n. 3258 del 05/02/2019
Sentenza n. 3258 del 05/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3258
- Data
- 05/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il ricorso riguardava una cartella per imposta di registro relativa a una cessione d’azienda, contestata per vizi di notificazione, sottoscrizione e indicazione del responsabile del procedimento; i giudici di merito avevano respinto l’impugnazione. La Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva prodotto i documenti richiamati, indicato dove reperirli né trascritto, integralmente o per sintesi, il loro contenuto. Non essendo così possibile verificare le doglianze dalla sola lettura del ricorso, questo è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
T.M.T. ha proposto ricorso avverso la sentenza 3/29/12 del 17.1.2012 – 18.1.2012 con il quale la CTR di Roma aveva respinto il suo appello avverso la decisione della CTP di Roma relativa a una cartella di pagamento (n. (OMISSIS)) per l'imposta di registro riguardante una scrittura privata datata 3.3.2004 di cessione di azienda.
Nelle precedenti indicate sedi aveva eccepito l'illegittimità della cartella per mancata notifica, per mancata sottoscrizione e indicazione del responsabile del procedimento. Più in particolare, poi, nell'atto di appello aveva anche dedotto una da insufficiente motivazione della sentenza di 1^ grado.
Con il presente ricorso la T. ha reiterato le indicate doglianze (Nullità della cartella e degli atti precedenti e seguenti connessi per difetto di notifica, tardività della costituzione e difetto di motivazione) affidandole all'unico motivo indicato come "Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., della L. n. 241 del 1990, art. 3, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. con riferimento all'art. 360 c.p.c., commi 3, 4 e 5 e concludendo per l'annullamento della sentenza con ogni conseguente statuizione.
L'Istituto finanziario, tardivamente costituitosi, ha partecipato all'udienza.
Motivi della decisione
Rileva la Corte, in via preliminare, come la T., ove si prescinda dalla copia della sentenza impugnata, non abbia prodotto a corredo del ricorso alcuno dei documenti di cui, in calce al ricorso stesso, aveva riservato la produzione.
Va, inoltre, aggiunto che di tale documentazione nemmeno vi è nel ricorso indicazione esatta del fascicolo ove possa rinvenirsi nè, infine, è stata operata trascrizione integrale o per riassunto del relativo contenuto nel ricorso.
ll ricorso è, pertanto, da dichiarare inammissibile in quanto, come più volte precisato in svariate pronunzia della Corte, in tema di ricorso per cassazione, ove siano in contestazione, come nel caso in esame, la notifica della cartella di pagamento, la sottoscrizione e l'indicazione del responsabile del procedimento e necessario, per il rispetto del principio di autosufficienza, o la produzione della relativa documentazione oppure la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza delle doglienze in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (da ultimo: ordinanza 31038 del 30.11.2018).
Quanto precede rende superfluo ogni ulteriore disamina delle ragioni poste a sostegno del ricorso che, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Per le spese si rimanda al dispositivo, dandosi atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito e al doppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

