Cassazione, sentenza n. 3061 del 01/02/2019

Sentenza n. 3061 del 01/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3061
Data
01/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava una cartella per TIA, deducendo difetto di giurisdizione tributaria, decadenza, mancata notifica degli atti precedenti e vizi della notificazione della cartella; la CTR aveva accolto soltanto l’eccezione di prescrizione per le annualità più risalenti. La Cassazione conferma la natura tributaria della TIA e qualifica le fatture del gestore come atti amministrativi impositivi, pur non essendo la loro impugnazione immediata obbligatoria. Esclude inoltre l’applicazione della disciplina dell’iscrizione diretta a ruolo e ritiene valida la notifica postale eseguita dal concessionario, rigettando integralmente il ricorso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. M.P. impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale Equitalia Polis S.p.A. gli intimava il pagamento della somma complessiva di Euro 1.560,41 a titolo di TIA per le annualità dal 1999 al 2005.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia rigettava il ricorso.

3. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello.

4. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva l'appello solo parzialmente.

In particolare, per quel che ancora rileva, i giudici del gravame rigettavano il motivo di appello relativo all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo da parte di V. S.p.A., gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Venezia, e all'illegittimità dell'affidamento a tale società del servizio di accertamento e riscossione del tributo nonchè quello relativo all'intervenuta decadenza dalla potestà impositiva per decorrenza del termine annuale ex art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993 e di quello triennale ex art. 1, comma 163, della L. n. 296 del 2006.

Con riferimento a tale ultimo termine la CTR sottolineava che il termine triennale è riferito al titolo esecutivo, mentre le fatture notificate al contribuente dovevano qualificarsi come avvisi di accertamento e liquidazione e dunque erano state tempestivamente notificate e non erano state impugnate. Dunque le somme richieste da V. S.p.A. a titolo di TIA relativi erano divenute definitive.

Rigettava anche le doglianze relative a vizi formali della cartella di pagamento non essendo la sottoscrizione un requisito essenziale dell'atto e quelle relative all'illegittimità della notifica che era avvenuta nel rispetto della normativa vigente che consentiva anche l'utilizzo del servizio postale e, peraltro, l'atto aveva raggiunto il suo scopo.

Quanto alla questione dell'applicabilità dell'Iva sulla TIA, la CTR declinava la giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario.

Infine, con riferimento alla cartella di pagamento notificata il 31 agosto 2009, dovendosi applicare il termine di prescrizione quinquennale, essendo obbligazioni periodiche o di durata ex art. 2948 c.c., n. 4, dovevano considerarsi prescritte tutte le somme relative alle fatture notificate anteriormente al 31 agosto 2004 e, dunque, entro tale termine doveva essere accolto l'appello proposto dal contribuente.

5. M.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di 5 motivi.

6. V. S.p.A. ed Equitalia Polis S.p.A. hanno resistito con controricorso.

7. V. S.p.A.in prossimità dell'udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle proprie richieste.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 10 conseguente carenza di giurisdizione del giudice tributario in materia di TIA. Secondo il ricorrente la competenza (rectius giurisdizione) in materia di TIA sarebbe dell'autorità giudiziaria ordinaria e non della commissione tributaria anche per la natura di soggetto privato della società V. S.p.A. cui il Comune di Venezia aveva affidato la gestione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi, che in quanto tale, non aveva alcuna potestas impositiva e, dunque, non poteva essere parte davanti al giudice tributario. Peraltro, il Comune di Venezia non aveva emesso il regolamento previsto per disciplinare l'affidamento della riscossione della TIA e la società V. non poteva essere delegata alla riscossione tributo comunale non essendo iscritta all'albo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53.

Tali elementi rendevano evidente che si trattava di una controversia tra soggetti privati, al di fuori di qualsivoglia regolare procedimento amministrativo impositivo e che la CTR avrebbe dovuto dichiarare la propria carenza di giurisdizione, non solamente con riferimento all'Iva ma per l'intera controversia relativa all'addebito della TIA contenuta nelle fatture di V. s.p.a.

1.1 Il primo motivo è inammissibile oltre che manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21260 del 2016, hanno affermato il seguente principio di diritto "L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione".

Nel caso in esame non risulta neppure che il ricorrente abbia proposto appello per eccepire il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e, dunque, si è anche formato il giudicato implicito interno in punto di giurisdizione, atteso che la Commissione Tributaria Provinciale, pronunziando nel merito, non ha rilevato d'ufficio il presunto difetto di giurisdizione (Cass. S.U. n. 2067 del 2011).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando così implicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum (Sez. U, Sent. n. 28503 del 2017).

In ogni caso il motivo è anche manifestamente infondato, sulla scorta del seguente principio di diritto: "Le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) spettano alla giurisdizione tributaria, in quanto, come evidenziato anche dall'ordinanza della Corte Cost. n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993, di cui conserva la qualifica di tributo" (Sez. U, Ord. n. 23114 del 2015).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, e comunque della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163.

Il ricorrente ripropone la sua eccezione di decadenza dell'amministrazione per essere decorso il termine annuale di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, termine non abrogato dalla legge n. 296 del 2006 con riferimento all'iscrizione a ruolo della TIA relativa agli anni dal 1999 al 2005, rimanendo escluso solo l'anno 2006.

2.1 Il motivo è infondato.

In primo luogo, deve precisarsi che per gli anni dal 1999 al 31 agosto 2004 la CTR ha accolto l'appello del contribuente che di conseguenza, in relazione all'iscrizione a ruolo di tali somme, non ha interesse all'impugnazione.

Resta controversa, pertanto, esclusivamente l'iscrizione a ruolo delle somme riportate nella cartella di pagamento relativamente al periodo successivo al 31 agosto 2004.

Il ricorrente parte dal presupposto erroneo che le fatture notificate dalla società V. S.p.A., società delegata dal Comune di Venezia all'accertamento e alla riscossione del tributo, non possano essere ritenute atti impositivi.

2.2 Tale tesi è in contrasto con la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte secondo la quale: Gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), anche quando assumono la forma di fattura commerciale, non attenendo al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma ad un'entrata sicuramente pubblicistica, hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali previsti dalla legge per tali atti, come del resto ha statuito anche la Corte costituzionale in sede di conferma della legittimità dell'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione tributaria (Sez. 5, Sent. n. 238 del 2009 e Sez. 5, Sent. n. 11157 del 2013).

Una volta chiarita la natura di atto impositivo delle fatture notificate al contribuente – prima della notifica della cartella di pagamento impugnata in questo giudizio – cade l'intera ricostruzione da questi operata in relazione alla violazione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, norma che trova applicazione quando il comune procede direttamente all'iscrizione a ruolo senza previa notifica dell'avviso di accertamento.

La norma citata, infatti, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicchè, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Sez. 5, Ord. n. 17292 del 2017).

Nel caso all'esame della Corte, invece, era stato notificato l'atto di accertamento costituito dalle fatture notificate da V. S.p.A..

Quanto alla doglianza relativa alla violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, essa è inammissibile, in quanto non sufficientemente motivata, essendosi limitato, il ricorrente, ad evocare la suddetta norma senza chiarire perchè la stessa debba trovare applicazione nel caso di specie.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Il ricorrente eccepisce nuovamente l'illegittimità della cartella per non essere stati notificati gli atti prodromici costituiti nella specie dalle fatture emesse da V. S.p.A. e mai notificate.

Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente fa valere un generico vizio di violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, che individua gli atti impugnabili e che non è riferibile al problema della nullità dell'atto (nella specie solo prospettata) in caso di mancata notifica dell'atto prodromico.

In ogni caso, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte: In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo (nella specie, le fatture TIA), è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo (nella specie, la cartella di pagamento) Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14675 del 18/07/2016.

Si è ulteriormente precisato che: "Gli atti con i quali il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente il pagamento della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), anche quando assumono la forma della fattura commerciale, non avendo per oggetto il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, bensì un'entrata pubblicistica, hanno natura di atti impositivi ed il contribuente ha pertanto la facoltà (sebbene non l'obbligo) di impugnarli dinanzi al giudice tributario, sebbene non siano ricompresi nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19" (Sez. 5, Sent. n. 11157 del 2013) Inoltre, la doglianza relativa alla mancata notifica delle fatture non risulta ritualmente promossa nel giudizio di merito e il ricorrente avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del.giudizio precedente ciò era avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Sez. 2 -, Sent. n. 20694 del 2018).

Peraltro, nella sentenza, così come nel controricorso, si dice che le fatture erano state ritualmente notificate e il ricorrente non censura questa affermazione, limitandosi ad invocare la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, che, rispetto a tale circostanza di fatto, risulta del tutto inconferente.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 70 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 18.

Il ricorrente ripropone l'eccezione relativa all'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, mancando nella relata l'indicazione della data di consegna all'ufficiale giudiziario ed altri elementi formali.

4.1 Il motivo è manifestamente infondato.

Premesso che la notifica della cartella di pagamento può essere effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale: "Qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, parte 2, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla L. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell'art. 145 c.p.c." (Sez. 5, Sent. n. 23511 del 2016).

5. Il ricorso è integralmente rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 3.200 oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a., se dovuti;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione civile, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019

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