Cassazione, sentenza n. 3062 del 01/02/2019

Sentenza n. 3062 del 01/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3062
Data
01/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La cessionaria di un credito IVA chiedeva, nel giudizio di ottemperanza, ulteriori interessi rispetto ai pagamenti eseguiti dall’Amministrazione in attuazione di una sentenza definitiva; la CTR li aveva riconosciuti solo dalla richiesta di rimborso. La Cassazione dichiara inammissibile la censura sulla violazione del giudicato perché il ricorso non riproduceva dispositivo e motivazione delle decisioni da eseguire, impedendo di verificare la decorrenza stabilita. Ritiene inoltre corretta la nuova valutazione della CTR dopo il rinvio, poiché la contumacia dell’Amministrazione non equivaleva a non contestazione, e rigetta il ricorso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. S. L.L.C. ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento parziale del ricorso per ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 98/33/2001 emessa dalla CTR del Lazio (a sua volta, di conferma della sentenza n. 14/63/2001 emessa dalla CTP di Roma).

2. La complessità della ricostruzione dei fatti di causa ne impone una puntuale loro sintesi (per quanto emerge dalla sentenza impugnata nonchè dagli atti delle parti).

3. La Custodia giudiziaria dei beni della Federazione Italiana del Consorzi Agrari (Federconsorzi) impugnò innanzi al Giudice tributario il provvedimento n. 1108 del 1998 di rigetto dell'istanza di rimborso IVA per l'importo pari ad Euro 8.759.954,32 (fondata su asserita indebita corresponsione IVA con riferimento agli anni dal 1980 al 1984).

4. La CTP di Roma accolse il ricorso del contribuente con statuizione (n. 14/63/2001) confermata in secondo grado dalla CTR del Lazio con sentenza n. 98/33/2001, passata in giudicato in forza della dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione (Cass. sez. 5, 08/03/2006, n. 4934).

5. L'attuale ricorrente, S. L.L.C., cessionaria del credito d'IVA di cui innanzi, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 70, propose ricorso innanzi alla CTR del Lazio per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 98/33/2001 emessa dalla stessa Commissione regionale. In quella sede si dedusse che i pagamenti effettuati dall'A.E. in ragione della statuizione del Giudice tributario fossero inferiori a quanto statuito dal giudicato di oltre Euro 2.000.000 a titolo di interessi.

6. All'esito del giudizio di ottemperanza la CTR adita, con sentenza n. 416/34/2007, accolse il ricorso ritenendolo fondato in ragione del principio di non contestazione, non essendosi l'Amministrazione finanziaria costituita in giudizio, tale da rendere i fatti dedotti dal ricorrente pacifici e provati.

7. In accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'A.E., questa Corte annullò la sentenza emessa all'esito del giudizio di ottemperanza, con rinvio per la corretta applicazione del principio per il quale la non contestazione non può argomentarsi dalla mera contumacia della parte processuale (Cass. sez. 5, 26/03/2010, n. 7232).

8. Riassunto il giudizio di ottemperanza, la CTR del Lazio, con sentenza n. 15/01/2011 oggetto di attuale ricorso per cassazione, accolse parzialmente il ricorso. In forza del giudicato di cui alla sentenza oggetto di ottemperanza (n. 98/33/2001, a sua volta di conferma della sentenza di primo grado) la CTR ritenne dovuti gli interessi a decorrere dalla data della richiesta di rimborso e non da una data anteriore, precisando che la richiesta di ulteriori interessi non avesse mai formato oggetto di giudizio.

9. Contro la sentenza n. 15/01/2011, emessa a conclusione del giudizio di ottemperanza azionato in riassunzione, S. L.L.C. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, e l'A.E. si difende con controricorso, con il quale chiede dichiararsi inammissibile il motivo di ricorso per difetto di autosufficienza e, in subordine, il rigetto dello stesso.

In sede di discussione le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni e nei termini di seguito evidenziati.

2. Con l'unico motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono "violazione o falsa applicazione di norme di diritto" (così come letteralmente rubricato a pag. 5 del ricorso).

In sostanza il ricorrente si duole della violazione "delle norme di diritto previste del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 laddove dispone che "la parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della Commissione tributaria passata in giudicato"" (come, letteralmente, emerge da pag. 9 del ricorso). A detta del ricorrente la sentenza impugnata avrebbe indebitamente modificato quanto statuito dalla sentenza della cui ottemperanza trattasi (la n. 98/33/2001), disponendo la decorrenza degli interessi da una richiesta (quella di rimborso dell'IVA) invece radicalmente esclusa dalla medesima sentenza. Per la sentenza oggetto di ottemperanza, in particolare, per quanto riportato nel ricorso, l'Ufficio avrebbe dovuto procedere al rimborso senza istanza del contribuente.

Con il medesimo motivo si deduce altresì la violazione della statuizione con la quale questa Corte (per omessa motivazione) cassò con rinvio la prima sentenza emessa in sede di giudizio di ottemperanza (n. 416/34/2007), che non avrebbe consentito la rivisitazione nel merito della sentenza della cui ottemperanza trattavasi (la n. 98/33/2001).

2.1. Il motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

In primo luogo esso è inammissibile in quanto difetta di autosufficienza, in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non riportando nè il dispositivo nè, comunque, la motivazione della sentenza della cui ottemperanza trattasi (la n. 98/33/2001), al fine di poter apprezzare il dedotto errore da parte della CTR, prospettato come consistente nella violazione del giudicato la cui ottemperanza avrebbe dovuto garantire.

Non depone in senso contrario la circostanza per la quale la sentenza d'appello (della cui ottemperanza trattasi) conferma quella di primo grado, sia in quanto si tratta di ottemperanza agli obblighi derivanti della sentenza della CTR sia perchè il ricorso, comunque, difetta di autosufficienza anche con riferimento al dispositivo ed alla motivazione della sentenza di primo grado.

Sul punto difatti il ricorrente si limita a riportare, delle due citate sentenza, solo la circostanza per la quale le stesse avrebbero escluso la necessità, per l'esecuzione del rimborso, di una specifica richiesta, risultando esso (rimborso) da precedente giudizio, e nulla in merito alla statuizione circa il quantum di interessi ed in particolare in ordine alla loro decorrenza (per l'inammissibilità dovuta a difetto si autosufficienza per mancata riproduzione del documento, si vedano, ex plurimis: Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

Infondato è il motivo sotto il secondo dedotto profilo, per il quale la sentenza impugnata avrebbe violato la statuizione con la quale questa Corte (per omessa motivazione) cassò con rinvio la prima sentenza emessa in sede di giudizio di ottemperanza (n. 416/34/2007), che non avrebbe consentito la rivisitazione nel merito della sentenza della cui ottemperanza trattavasi (la n. 98/33/2001).

Pur tralasciando la tecnica di formulazione della doglianza ed il profilo sotto il quale essa è stata dedotta, correttamente difatti la CTR, facendo applicazione del principio di diritto statuito in sede di cassazione con rinvio, circa l'irrilevanza ai fini della non contestazione della contumacia della parte, ha proceduto all'analisi della richiesta ottemperanza agli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri applicabili ratione temporis, in complessivi Euro 12.300,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano in Euro 12.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019

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